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Sentenza

La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in  ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa  aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o  della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente  apprezzabili, osservando che anche una indebita percezione di poche centinaia di euro,  corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa,  costituisce un danno economicamente apprezzabile per l'amministrazione pubblica.
La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente apprezzabili, osservando che anche una indebita percezione di poche centinaia di euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l'amministrazione pubblica.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 3262/19; depositata il 23 gennaio
SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI REGGIO CALABRIA 
nei confronti di: P.G. avverso l'ordinanza n. 463/2018 TRIB. LIBERTA' di REGGIO 
CALABRIA, del 12/07/2018 
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI; 
17f/sentite le conclusioni del PG Dott. assunta Cocomello
RITENUTO IN FATTO 
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria, adito 
ex art. 310 c.p.p., ha revocato - per quanto in questa sede rileva - la misura interdittiva della 
sospensione dall'esercizio di pp.uu. o servizi per la durata di mesi due applicata a P.G. , in atti generalizzato,
 con ordinanza emessa dal GIP del medesimo Tribunale in 
data 4 giugno 2018 per il reato di cui al capo A15) (artt. 81 cpv. - 640, comma 2, n. 1, c.p.). 
Il Tribunale ha escluso la configurabilità della contestata truffa osservando che il raggiro 
accertato, pur se quasi quotidiano, avrebbe prodotto nel complesso assenze di pochi minuti 
nell'arco delle singole giornate lavorative considerate, e che il calcolo delle ore lavorative nel 
complesso evase supererebbe, in termini retributivi, di poco la cifra irrisoria di euro 50, 
concretizzando per la PA di appartenenza un danno non apprezzabile. 
Contro questo provvedimento, ricorre il P.M. presso il Tribunale di Reggio Calabria, 
lamentando plurimi vizi di motivazione quanto alla ritenuta esclusione della configurabilità 
dell'elemento oggettivo della truffa contestata. 
In data 27 novembre 2018 è pervenuta una memoria nell'interesse dell'indagato, con 
conclusiva richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso. 
All'odierna udienza camerale, dopo la verifica della costituzione delle parti e della 
regolarità degli avvisi di rito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe; 
successivamente, il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in 
atti. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
Il ricorso è fondato. 
1. 
Deve premettersi che la memoria presentata nell'interesse dell'indagato è pervenuta 
tardivamente e non può quindi essere considerata. 
1.1. 
A norma dell'art. 311, comma 5, c.p.p., nel presente procedimento si osservano le 
forme previste dall'art. 127 c.p.p. 
1.2. 
A norma dell'art. 127, comma 2, c.p.p., le parti hanno facoltà di presentare memorie 
fino a cinque giorni prima dell'udienza. 
Nel caso in esame, la memoria è pervenuta solo due giorni "liberi" prima dell'udienza. 
1.3. 
Priva di rilievo è, in proposito, la disciplina speciale dettata dall'art. 311, comma 4, 
c.p.p., a norma del quale il ricorrente può enunciare motivi nuovi prima dell'inizio della 
discussione. 
Trattasi, infatti, di facoltà concessa al solo ricorrente, che nel caso in esame è il P.M. 
Ciò premesso, come osservato dal P.M. ricorrente, il Tribunale ha erroneamente escluso 
la configurabilità della contestata truffa, valorizzando elementi atti ad evidenziarne la non 
particolare gravità, ma che non ne impedivano la configurabilità. 
2.1. 
Questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 8426 del 17/12/2013, dep. 2014, Rv. 258987 - 01) 
ha già osservato che la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in 
ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa 
aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o 
della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente 
apprezzabili, osservando che anche una indebita percezione di poche centinaia di euro, 
corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, 
costituisce un danno economicamente apprezzabile per l'amministrazione pubblica. 
2.2. 
L'affermazione può essere condivisa, ma con la precisazione che la speciale tenuità 
del danno arrecato alla PA potrebbe al più legittimare il riconoscimento della circostanza 
attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, c.p.(tenuto anche conto dell'entità del profitto 
percepito), non certo impedire la configurabilità del reato. 
2.3. 
Questa Corte (Sez. 6, sentenza n. 30177 del 04/06/2013, Rv. 256643) ha già chiarito 
che, anche ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di 
speciale tenuità, rilevano, oltre al valore economico del danno, anche gli ulteriori effetti 
pregiudizievoli cagionati alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente 
valutata (fattispecie relativa ad una truffa commessa in danno di Poste Italiane S.p.A. 
attraverso l'utilizzo abusivo dei cartellini di ingresso e la conseguente alterazione dei dati sulle 
presenze in ufficio, in cui è stata esclusa l'attenuante, richiamando la grave lesione del 
rapporto fiduciario determinata dalla condotta delittuosa). 
2.4. 
Osserva, in proposito, il collegio che assume all'uopo rilievo anche l'incidenza 
dell'accertata condotta delittuosa sull'organizzazione dell'ente interessato, che ben potrebbe 
aver subito pregiudizio rilevante per effetto delle pur minime assenze 
de quibus, poiché esse (ed il danno che ne consegue a carico della PA interessata) vanno valutate non soltanto sotto 
un profilo quantitativo, in riferimento al quantum di retribuzione in ipotesi indebitamente 
percepito dal deceptor, 
ma anche in quanto mettano in pericolo l'efficienza degli uffici: le 
singole assenze incidono, infatti, sull'organizzazione dell'ufficio, alterando la preordinata 
dislocazione delle risorse umane, nella quale il singolo funzionario non può ingerirsi, 
modificando arbitrariamente le prestabilite modalità di prestazione della propria opera quanto 
agli specifici orari di presenza. 
La dislocazione degli impiegati nei singoli uffici è, infatti, predisposta dai dirigenti a ciò 
preposti curando l'utile e razionale impiego delle risorse disponibili, al fine di assicurare la 
proficuità (anche in favore dell'utenza) dello svolgimento della quotidiana attività 
amministrativa, certamente messa a repentaglio dalle personali iniziative di quei dipendenti 
che mutino a proprio piacimento i prestabiliti orari di presenza in ufficio (con il rischio di 
creare nocive scoperture ed inutili accavallamenti, e comunque fornendo una prestazion 
diversa da quella doverosa, non soltanto per durata, ma anche quanto all'orario di inizio e di 
fine). 
3. 
Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato, con rinvio per nuovo esame al 
Tribunale di Reggio Calabria (Sezione per il riesame delle misure coercitive), che valuterà 
nuovamente gli elementi acquisiti, uniformandosi al seguente principio di diritto: 
«la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, 
riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata 
ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della 
scheda magnetica, i periodi di assenza, che rilevano di per sé - anche a prescindere dal 
danno economico cagionato all'ente truffato fornendo una prestazione nel complesso inferiore 
a quella dovuta - in quanto incidono sull'organizzazione dell'ente stesso, modificando 
arbitrariamente gli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e ledono gravemente il rapporto 
fiduciario che deve legare il singolo impiegato all'ente; di tali ultimi elementi è necessario 
tenere conto anche ai fini della valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di 
cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p.». 
P.Q.M. 
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli 
atti, al Tribunale di Reggio Calabria (Sezione per il riesame delle misure coercitive). 
Così deciso in Roma, udienza camerale 30.11.2018 
Il Consgliere estensore 
Il Presidente 
Matilde Cammino
Avv. Antonino Sugamele

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