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Sentenza

La disciplina contenuta dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 394 del 1995 è essenzialmente volta a garantire la conservazione di un emolumento compensativo nei confronti del militare il quale passi ad altra attività con ridotta connotazione operativa e divenga quindi destinatario di un'indennità di minore importo o della sola indennità di impiego operativo.
La disciplina contenuta dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 394 del 1995 è essenzialmente volta a garantire la conservazione di un emolumento compensativo nei confronti del militare il quale passi ad altra attività con ridotta connotazione operativa e divenga quindi destinatario di un'indennità di minore importo o della sola indennità di impiego operativo.
Cons. Stato Sez. II, 06/05/2019, n. 2903
La disciplina contenuta dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 394 del 1995 è essenzialmente volta a garantire la conservazione di un emolumento compensativo nei confronti del militare il quale passi ad altra attività con ridotta connotazione operativa e divenga quindi destinatario di un'indennità di minore importo o della sola indennità di impiego operativo. Diversamente opinando - infatti - risulterebbe incomprensibile il disposto dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, il quale prevede, a favore del personale militare che cambi condizione di impiego, la possibilità di optare tra l'indennità speciale spettante nella nuova posizione e, qualora più favorevole, l'indennità operativa di base maggiorata ex art. 5, comma 2, D.P.R. n. 394 del 1995. In particolare, la maggiorazione di cui al surrichiamato art. 5, comma 2, non incide sulla determinazione dell'indennità speciale per il personale tuttora impiegato in attività di aeronavigazione o simili ma, più limitatamente, attenua i pericoli di reformatio in peius allorquando il militare, passando ad attività meno operativa, si trovi a perdere il diritto al più favorevole trattamento indennitario in precedenza eventualmente percepito- per l'appunto "più favorevole".
Avv. Antonino Sugamele

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