L'ignoranza incolpevole.
Cass. pen. Sez. V, 19-02-2019, n. 10661
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano - Presidente -
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere -
Dott. SCARLINI Enrico V.S. - Consigliere -
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere -
Dott. MOROSINI Elisabetta M. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.S., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/09/2018 della CORTE di APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Milano ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis c.p.p., comma 3, proposta da R.S., condannato dal Tribunale di Pavia con sentenza in data 18/12/2017, irrevocabile il 02/05/2018, mentre ha dichiarato non luogo a provvedere per rinuncia sull'istanza di restituzione nel termine.
La Corte distrettuale ha escluso che nella specie ricorresse un'ipotesi di "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo", posto che l'imputato, sottoposto a misura cautelare custodiale, aveva eletto domicilio nel corso dell'interrogatorio di garanzia; che a tale domicilio era stata rinnovata la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.; che l'imputato aveva nominato due difensori di fiducia presenti alla prima udienza dibattimentale del 21 dicembre 2015, allorchè era stata dichiara l'assenza dell'imputato; che solo a seguito di una successiva rinuncia al mandato era stato nominato il difensore di ufficio.
2. Avverso il provvedimento ricorre il condannato, tramite il difensore, articolando due motivi.
2.1 Con il primo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione.
Il decreto di citazione a giudizio non sarebbe mai entrato nella sfera di conoscenza dell'imputato perchè la relativa notifica sarebbe stata effettuata a un domicilio diverso da quello eletto.
L'imputato avrebbe nominato i due difensori di fiducia in sede di interrogatorio di garanzia nell'ambito del procedimento n. 3805/12 della Procura della Repubblica di Alessandria non con l'atto di nomina dinanzi al Tribunale di Pavia citato dalla Corte di appello che riguarda il coimputato R.L..
I difensori di fiducia sono stati sostituiti da un difensore di ufficio.
2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in ordine al diniego di provvedere sulla istanza di restituzione in termine ex art. 175 c.p.p..
Sostiene il ricorrente che detta richiesta sarebbe stata formulata in via subordinata, sul presupposto non della conoscenza del procedimento penale, ma della conoscibilità o conoscenza di un preciso atto processuale rappresentato nella specie dalla sentenza di condanna.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Merita delineare caratteri e presupposti degli istituti in rilievo.
2.1 A seguito della L. n. 103 del 2017, è stato introdotto l'art. 629 bis c.p.p., che, sotto il titolo "rescissione del giudicato", stabilisce: "Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo".
La competenza provvedere è attribuita alla Corte di appello, che decide con ordinanza, ricorribile in cassazione.
La norma sostituisce il previgente art. 625 ter c.p.p., (abrogato dalla L. n. 103 del 2017, citata), che, nel regolare il medesimo istituto processuale, assegnava la competenza alla Corte di cassazione.
L'art. 625 ter c.p.p., a sua volta, era stato previsto nel "pacchetto" che disciplinava il processo in absentia, in sostituzione del vecchio art. 175 c.p.p., comma 2.
2.2 Nella specie il procedimento principale ha seguito, ratione temporis, le forme del processo in absentia.
A seguito della citazione a giudizio, all'udienza del 21 dicembre 2015, nel vigore della L. n. 67 del 2014, il giudice ha disposto che si procedesse in assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p..
Pertanto torna applicabile l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629 bis c.p.p., che - in analogia con l'insegnamento delle Sezioni Unite Burba dettato per l'omologo istituto del previgente art. 625 ter c.p.p. (n. 36848 del 17/07/2014, Rv. 259992) - si applica ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420 bis c.p.p., come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175 c.p.p., comma 2, nel testo previgente.
2.3 E' quindi inammissibile il motivo di ricorso proposto ai sensi dell'art. 175 c.p.p., perchè quella disciplina è inapplicabile nella specie.
3. Circoscrivendo l'esame all'istituto della rescissione del giudicato, va ricordato che "il riconoscimento dell'ignoranza incolpevole deve avvenire sulla scorta di tutti gli eventi indicativi della conoscenza della pendenza giudiziaria, se pure verificatesi nella fase delle indagini"; con la precisazione che "la disciplina codicistica individua in capo all'imputato, consapevole della pendenza del giudizio a suo carico, un preciso onere di diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del medesimo procedimento, anche nelle fasi successive a quella investigativa" (Sez. 4, n. 49916 del 16/10/2018, Fdilo, in motivazione).
4. I principi sopra tracciati rivelano la manifesta infondatezza del ricorso.
4.1 La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dell'art. 629 bis cod. proc., valorizzando plurimi e significativi elementi dai quali risulta la conoscenza in capo al ricorrente non solo del procedimento ma anche del processo: il condannato era stato sottoposto a misura cautelare custodiale nel corso delle indagini, in sede di interrogatorio di garanzia aveva eletto domicilio per le notificazioni nel luogo in cui ha poi ricevuto la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., era assistito da due difensori di fiducia che hanno partecipato alla prima udienza dibattimentale.
Ergo l'assenza dell'imputato non è dipesa da una incolpevole mancata conoscenza del processo, ma dalla colpevole inosservanza degli oneri informativi che gravano sul soggetto sottoposto a procedimento penale.
4.2 Il tentativo del ricorrente di riferire la misura cautelare e la nomina dei difensori ad altro procedimento si infrange contro chiare e inequivoche emergenze processuali:
- è lo stesso Tribunale di Pavia a dare atto nella sentenza, di cui si chiede la rescissione, che R.S. era stato sottoposto a misura custodiale, poi sostituita con quella dell'obbligo di dimora;
- alla prima udienza dibattimentale del 21 dicembre 2015, nel corso del quale il giudice ha disposto che si procedesse in assenza dell'imputato, questi risultava assistito da due difensori di fiducia. Al fine in esame è irrilevante come e quando gli stessi siano stati nominati (se nel corso dell'interrogatorio di garanzia o con atto allegato al verbale di udienza).
5. Non va trascurato che il ricorrente, con il secondo motivo, sembra voler richiamare l'art. 175 c.p.p., anche nella parte in cui al comma 1, consente la restituzione nel termine per caso fortuito o forza maggiore.
Si tratta di una mero enunciato formale privo di argomenti concreti di supporto, poichè lungi dal dedurre una situazione inquadrabile come caso fortuito o forza maggiore, il ricorrente pretende di ricondurre a questa previsione l'ipotesi dell'incolpevole mancata conoscenza della sentenza di condanna, che, come visto, segue la disciplina dell'art. 629 bis c.p.p..
6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2019
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