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Sentenza

Istanza di assegnazione temporanea presentata ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992 all'asserito fine di assistere il suocero portatore di grave disabilità.
Istanza di assegnazione temporanea presentata ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992 all'asserito fine di assistere il suocero portatore di grave disabilità.
Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 14-03-2019) 19-03-2019, n. 1808
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5557 del 2017, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

-OMISSIS-, non costituito in giudizio nel presente grado;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - Sezione autonoma di Bolzano, n. 52/2017, resa tra le parti e concernente: diniego di avvicinamento della sede di servizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2019, il consigliere Bernhard Lageder e udito, per la parte appellante, l'avvocato dello Stato Anna Collabolletta;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Premesso che:

- il T.r.g.a. - Sezione autonoma di Bolzano, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso n. 104 del 2016, proposto dall'odierno appellato - nella sua qualità di -OMISSIS-, all'epoca in servizio effettivo presso il -OMISSIS-- avverso il Provv. dell'11 febbraio 2016, con cui il Vice Capo Dipartimento del personale dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano aveva respinto la sua istanza di assegnazione temporanea in-OMISSIS-(precisamente, -OMISSIS-), presentata ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992 all'asserito fine di assistere il suocero portatore di grave disabilità;

- il T.r.g.a. adìto ha accolto il ricorso per insufficienza di motivazione, con pronuncia gravata dal Ministero con l'appello in epigrafe, con cui deduce l'erronea applicazione della disciplina normativa applicabile alla fattispecie sub iudice;

2. Ritenuta la fondatezza dell'appello proposto dal Ministero - peraltro, a conferma della delibazione positiva del fumus boni iuris in sede di pronuncia dell'ordinanza cautelare di accoglimento n. 5234/2017 -, in quanto:

- il provvedimento di diniego impugnato in primo grado pone in risalto, nella parte motiva, sia la circostanza che l'originario ricorrente è stato assegnato, solo di recente (il luglio 2014), all'attuale sede di servizio per soddisfare specifiche esigenze funzionali delle Forze Armate e che l'unità di appartenenza si trova, allo stato, in una "deficitaria situazione organica" che "non consente, al momento, ulteriori detrazione di personale", sia la circostanza che le unità di destinazione indicate dal ricorrente "non necessitano, al momento, di aumentazione di personale nella specifica P.O. posseduta dall'istante", rispettivamente non sono dotate di posti in organico nei quali l'istante possa trovare utile collocazione in ragione del suo profilo professionale, evidenziando altresì che "possono concorrere a prestare l'auspicata assistenza alla persona disabile i due figli residenti nelle zone limitrofe, i quali, come si evince dalla documentazione prodotta, non si trovano in situazione di impossibilità materiale di assistenza nei confronti del familiare" (v. così, testualmente, il gravato Provv. dell'11 febbraio 2016);

- con ciò - contrariamente a quanto ritenuto dal T.r.g.a. -, l'impianto motivazionale del gravato provvedimento, sorretto da adeguata istruttoria, opera un corretto bilanciamento degli interessi in contesa, in aderenza ai parametri normativi dettati dagli artt. 33 L. n. 104 del 1992 (e ss.mm.ii.) e 981 D.Lgs. n. 66 del 2010 (e ss.mm.ii.), tenendo per un verso conto delle esigenze di servizio e degli assetti dell'organico delle sedi di appartenenze e, rispettivamente, di destinazione (v. sul punto, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2018, n. 987, per cui è legittimo il provvedimento di non accoglimento della domanda, presentata da un militare, di trasferimento per assistenza di familiare portatore di handicap, ove manchino posizioni organiche vacanti, previste per il ruolo e il grado, nella sede richiesta) e, per altro verso, di quelli del disabile, nella specie già adeguatamente assistito dai figli;

3. Considerato che, per le ragioni sopra esposte, in riforma dell'impugnata sentenza deve essere respinto il ricorso di primo grado;

4. Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 5557 del 2017), lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado; dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell'odierna appellata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2019, con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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