Il regime carcerario del 41 bis impone all'Amministrazione penitenziaria di adottare tutte le misure di sicurezza volte ad assicurare l'assoluta impossibilità per i detenuti di scambiare oggetti tra loro, riguarda tutti i detenuti a prescindere se appartenenti al medesimo o a diversi gruppi di socialità
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18/04/2019) 04-07-2019, n. 29300
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IASILLO Adriano - Presidente -
Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere -
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. MINCHELLA Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.G., N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 646/2018 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA, del 19/09/2018;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTALUCIA GIUSEPPE;
lette le conclusioni del PG Dott. DI NARDO Marilia, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha accolto il reclamo ex art. 35-bis Ord. Pen. di R.G., detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., contro l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento della Casa di reclusione di (OMISSIS) di divieto dello scambio di oggetti, compresi i generi alimentari, all'interno del medesimo gruppo di socialità.
Il Tribunale ha ritenuto che la disposizione dell'art. 41-bis Ord. Pen., comma 2-quater, lett. f), fonte normativa del divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità, non possa essere interpretata, pena altrimenti l'incostituzionalità, nel senso proposto dall'Amministrazione penitenziaria. Non si vede infatti come lo scambio di oggetti di modico valore, i soli consentiti dall'ordinamento, e specificamente quello di generi alimentari, possa arrecare un danno al soddisfacimento delle esigenze sottese al regime di cui all'art. 41-bis Ord. Pen..
1.1. Il Tribunale ha pertanto accolto il reclamo e riconosciuto che la materia dello scambio di oggetti e generi alimentari tra detenuti in regime di art. 41-bis Ord. Pen. riceve tutela in base al combinato disposto della L. n. 354 del 1975, art. 35-bis e art. 69, comma 6, lett. b, essendo codificato il diritto soggettivo del detenuto a esercitare una minima socialità all'interno del gruppo.
Ha pertanto annullato l'ordinanza impugnata con disapplicazione dell'ordine di servizio e delle circolari ministeriali sul punto difformati e ha ordinato all'Amministrazione penitenziaria di emettere un ordine di servizio che recepisca le indicazioni date.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha dedotto vizio di violazione di legge. La lettera della disposizione di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., comma 2-quater, lett. f) è chiara nello stabilire che il divieto di scambio di oggetti tra detenuti è generale ed operativo anche all'interno del medesimo gruppo di socialità. Lo scambio di oggetti non è essenziale alla socializzazione e pertanto il divieto in oggetto, frutto di un bilanciamento con il contrapposto interesse ad arginare i flussi informativi tra i detenuti in regime speciale, non è irragionevole.
Un sindacato di costituzionalità in riferimento alle restrizioni tipizzate dal legislatore è difficilmente ipotizzabile, avendo lo stesso legislatore effettuato, a monte, una valutazione di congruità. Peraltro, la Corte di cassazione, con sentenza n. 5977 del 2017, ha avallato l'interpretazione più rigorosa del divieto di scambio di oggetti, affermandone l'operatività all'interno del medesimo gruppo di socialità.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
1.1. Questa Corte ha già affrontato specificamente la questione relativa alla portata del divieto normativo di scambio di oggetti tra detenuti in regime di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. Sez. 1, n. 5977 del 13/07/2016 - dep. 08/02/2017, Guarino, Rv. 269185 ha dettato il principio di diritto secondo cui "in tema di regime detentivo differenziato, la prescrizione prevista dall'art. 41-bis Ord. Pen., comma 2 quater, lett. f), secondo periodo, che impone all'Amministrazione penitenziaria di adottare tutte le misure di sicurezza volte ad assicurare l'assoluta impossibilità per i detenuti di scambiare oggetti tra loro, riguarda tutti i detenuti a prescindere se appartenenti al medesimo o a diversi gruppi di socialità".
Si è allora dimostrato sulla base del costrutto sintattico e dell'uso della punteggiatura nella disposizione normativa che il divieto di scambio di oggetti ha portata generale e che, pertanto, non è ammessa una diversa interpretazione che ne restringa l'ambito applicativo al caso di eterogeneità dei gruppi di socialità.
Il Legislatore ha inteso escludere, con scelta non sindacabile in quanto non irragionevole, che lo scambio di oggetti, sia pure all'interno dello stesso gruppo di socialità, possa essere utilizzato come forma di comunicazione non verbale e, come tale, di assai più difficile leggibilità nello svolgimento dei necessari controlli a cui i detenuti sono sottoposti.
2. Non si ravvisano, pertanto, le premesse per assecondare interpretazioni che, in nome dell'esigenza di conformità costituzionale, si pongano in contrasto con il testo normativo il quale, nel significato espresso dal senso letterale delle espressioni di cui si compone, detta un divieto ragionevole e compatibile con la finalità precipua del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. Pen..
3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perchè il testo e il significato della disposizione normativa non consentono interpretazioni diverse da quella fatta propria dal Magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato l'inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento della Casa di reclusione circa il divieto di scambio di oggetti.
Si dispone che della sentenza sia data comunicazione al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria la cui circolare n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 è stata disapplicata per la parte relativa all'art. 4, comma 1.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Si comunichi al D.A.P..
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019
04-08-2019 17:21
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