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Sentenza

Il locatore che sostituisce la serratura dell’abitazione locata commette reato.
Il locatore che sostituisce la serratura dell’abitazione locata commette reato.
Commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni il proprietario di un appartamento che, anziché ricorrere al giudice civile per tutelare le proprie ragioni sull'immobile, sostituisce la serratura dell'abitazione concessa in locazione, approfittando dell'assenza temporanea del conduttore, impedendo così a quest'ultimo di accedere in casa.

Tribunale di Ferrara –Sezione penale -Sentenza 2 aprile 2019 n. 468REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE DI FERRARAIl  Tribunale  di  Ferrara,  in  composizione  monocratica,  in  persona  del  giudice  dott.  Costanza Perri, alla pubblica udienza del 20 marzo 2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguenteSENTENZAnei confronti di:(...), nata a C. (F.) il (...), ivi res.te e con domicilio eletto in via C., (...)-libera assente -IMPUTATAReato p. e .p. dall'art. 392 c.p., perché, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al  Giudice,  essendo  proprietaria  dell'appartamento  sito  in  C.  via  (...),  concesso  in  locazione (senza  contratto)  a  (...),  si  faceva  arbitrariamente  ragione  da  sé  mediante  sostituzione  della serratura della porta di ingresso dell'appartamento non permettendo alla parte offesa di farvi accesso.In Comacchio (FE) in epoca antecedente e prossima al 06.03.2013Con l'intervento del Pubblico Ministero: dott. T.An. V.P.O.Del difensore di ufficio : Avv. G.Ca. del Foro di FerraraMOTIVI DELLA DECISIONECon decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 17 novembre 2017, (...) è stata tratta innanzi  a  questa  Autorità  Giudiziaria  per  rispondere  del  reato  di  esercizio  arbitrario delle proprie  ragioni  di  cui  all'art.  392  c.p.  perché,  potendo  ricorrere  al  giudice,  in  qualità  di proprietaria  dell'appartamento  sito  in  C.,  Via  (...),  concesso  in  locazione  a  (...),  sostituiva  la serratura  della  porta  di  ingresso  dell'appartamento,  così impedendo  alla  conduttrice  di accedervi.All'udienza del 16 marzo 2018, dichiarata l'assenza dell'imputata, venivano ammesse le prove richieste dalle parti.Alla udienza del 23 ottobre 2018, stante l'imminente trasferimento ad altro ufficio del giudice titolare   del   processo,   veniva   disposto   un   rinvio   per   l'espletamento   della   istruttoria dibattimentale.
Alla  udienza  del  20  marzo  2019,  dato  atto  del  mutamento  della  persona  del  giudice,  veniva escussa la teste, persona offesa, (...).Conclusa  l'escussione  testimoniale,  le  parti  rassegnavano  le  rispettive  conclusioni  come  da verbale  e,  all'esito  della  camera  di  consiglio,  il  giudice  pronunciava  il  dispositivo,  in  calce integralmente trascritto.I fatti possono essere ricostruiti sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa, (...), alla udienza del 20 marzo 2019.Con  una  esposizione  chiara,  esaustiva  e  coerente,  la  teste  ha  riferito  di  aver  condotto  in locazione,  per  un  periodo  di  circa  quattro  anni  (segnatamente  dal  2009  al  2013,  ancorché sulla scorta di mero accordo verbale intercorso con l'odierna imputata) l'immobile di via C. n. 41  a  C.,  pagando  un  canone  di  locazione  di  200,00  Euro  mensili.  Dovendosi  sottoporre  ad  un intervento  chirurgico  presso  l'Ospedale  di  Argenta,  (...)  lasciavatemporaneamente  la  propria abitazione,  chiudendola  a  chiave.  Una  volta  dimessa,  necessitando  di  riposo  e  di  assistenza, (...) trascorreva alcune settimane ad Adria, presso un'amica. Tornata a casa il 6 marzo 2013, la teste, tentando di rientrare nella propria abitazione, constatava che la serratura della porta di ingresso  era  stata  sostituita.  Chieste  spiegazioni  alla  proprietaria  (...),  quest'ultima  le  riferiva di  aver  sostituito  la  serratura,  poiché  non  la  voleva  più  in  casa.  La  teste  ha  aggiunto  di  averrinvenuto  parte  dei  propri  effetti  personali  (capi  di  abbigliamento  e  calzature)  all'interno  di un  sacco  di  plastica,  abbandonato  in  garage.  All'interno  della  abitazione  (...)  aveva  lasciato alcuni elettrodomestici e gioielli di sua proprietà, che, a seguito dell'accaduto, non le sono mai più stati restituiti.Orbene,  la  ricostruzione  dei  fatti  dianzi  esposta  trova  conferma  in  un  compendio  probatorio che si fonda sostanzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa.Giova,    quindi,    ricordare    che,    "le    dichiarazioni    della    parte    offesa    possono    essere legittimamente  poste  da  sole  a  base  dell'affermazione  di  penale  responsabilità  dell'imputato, previa   verifica,   corredata   da   idonea   motivazione,   della   loro   credibilità   soggettiva   e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. S.U., n. 41461 del 19.7.2012ex multis e tra le più recenti  Sez.  4,  n.  44644  del  18/10/2011,  F.,  Rv.  251661;  Sez.  3,  n.  28913  del  03/05/2011,  C., Rv. 251075; Sez. 3, n. 1818 del 03/12/ 2010, dep.2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008,  De.,  Rv.240524).  Il  vaglio  positivo  dell'attendibilità  del  dichiarante  deve  essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Inoltre, costituisce  principio  incontroverso  nella  giurisprudenza  di  legittimità  l'affermazione  che  la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che  ha  una  propria  chiave  di  lettura  nel  compendio  motivazionale  fornito  dal  giudice  e  non può  essere  rivalutata  in  sede  di  legittimità,  salvo  che  il  giudice  non  sia  incorso  in  manifeste contraddizioni  (cfr.  ex  plurimis  Sez.  6,  n.  27322  del  2008,  De.,  cit.;  Sez.  3,  n.  8382  del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Za., Rv. 230899; Sez.   3,   n.   3348   del   13/11/2003,   dep.   2004,   Pacca,   Rv.   227493;   Sez.   3,   n.   22848   del 
27/03/2003, Assenza,  Rv. 225232), che non si ravvisano nella  fattispecie" (cfr. Cass., sezione V, sentenza 19 settembre 2017 n. 42749).L'applicazione  dei  predetti  principi  al  caso  di  specie,  a  fronte  della  chiara  ed  evidente coerenza  interna  delle  dichiarazioni  rese  dalla  persona  offesa,  che  mai  si  è  contraddetta, fornendo  anzi,  sia  in  sede  di  denuncia  che  nel  corso  del  dibattimento,  la  medesima  versione dei  fatti,  con  un  racconto  privo  di  contraddizioni,  logico  e  puntualmente  argomentato,  porta, pertanto,  a  ritenere  tali  dichiarazioni  sufficienti  ai  fini  della  prova  del   fatto  contestato all'odierna imputata.Del  resto,  la  deposizione  resa  dalla  persona  offesa  non  è  mai  stata  smentita,  né  confutata  da alcun elemento a discarico; la difesa dell'imputata, invero, non ha fornito alcun elemento utile da valutare in proprio favore.Orbene, così ricostruiti i fatti, non vi è alcun dubbio circa la responsabilità di (...) per il reato a lei ascritto.Il fatto è stato correttamente qualificato nel capo di imputazione.Ed invero, l'odierna imputata, al fine di rientrare nella disponibilità dell'immobile di proprietà ha autonomamente provveduto a sostituire la serratura della porta di ingresso dell'abitazione, così  impedendo  alla  conduttrice  di  farvi  rientro,  peraltro  approfittando  della  circostanza  che questa aveva dovuto lasciare momentaneamente la casa per motivi di salute.Si   configurano,   pertanto,   nella   odierna   fattispecie,   tutti   gli   elementi   tipici,   oggettivi   e soggettivi, della contestata ipotesi di reato.Da  un  lato,  la  condotta  materiale,  consistita  nel  mutamento  della  destinazione  della  cosa,  al fine di esercitare un diritto che il soggetto agente riteneva di avere e che avrebbe, comunque, potuto tutelare rivolgendosi al giudice con apposita azione civile.Dall'altro,  il  dolo  specifico,  costituito,  oltre  che  dalla  coscienza  e  volontà  dell'atto  di  violenza (nella fattispecie il mutamento della cosa mediante il cambio della serratura), anche dal fine di esercitare un preteso diritto.Per  pacifica  giurisprudenza  il  caso  in  esame  rientra  perfettamente  nella  contestata  ipotesi  di reato.Ed invero, "Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta del locatore che, a seguito del decesso del conduttore e della mancata restituzione dell'immobile da parte dell'erede, riacquisti il possesso dell'immobile sostituendo la serratura della porta d'ingresso, anziché esperire l'azione di rilascio per occupazione "sine titulo" nei confronti del successore del  conduttore,  divenuto  detentore  precario  del  bene"  (cfr.  Cass.  sez.  6,  sentenza  n.  3348  del 14/11/2017).Inoltre, "Risponde del reato di cui all'art. 392 cod. pen. il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all'inottemperanza del conduttore dell'obbligo di rilascio, anziché ricorrere al giudice con l'azione di sfratto, si fa ragione da sé, sostituendo la 
serratura  della  porta  di  accesso  e  apponendovi  un  lucchetto"  (cfr.  Cass.  Sez.  6,  sentenza  n. 10066 del 18/01/2005).Alcun ragionevole dubbio può, pertanto, porsi circa la sussistenza della penale responsabilità della odierna imputata.Tanto premesso in tema di responsabilità, non possono concedersi le attenuanti generiche, in assenza di qualsiasi elemento valutabile a tal fine.Visti  i  criteri  di  cui  all'art.  133  c.p.,  singolarmente  e  cumulativamente  valutati,  si  ritiene congrua la pena di 300,00 Euro di multa, comunque prossima al limite minimo edittale.Può  essere  concessa  la  sospensione  condizionale  della  pena,  poiché  le  modalità  del  fatto,  da un lato, ne denunciano l'occasionalità, dall'altro, valutate unitamente all'assenza di precedenti penali e di polizia, consentono una prognosi positiva ai sensi dell'art. 164 c.p.Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.P.Q.M.Visti gli artt. 533e 535 c.p.p.dichiara(...) responsabile del reato a lei ascritto e la condanna alla pena di Euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.Visto  l'art.  163  c.p.  ordina  che  l'esecuzione  della  presente  sentenza  resti  condizionalmente sospesa per il termine di cinque anni.Visto 1 art. 544 co. 3 c.p.p., fissa in giorni 30 il termine per il deposito delle motivazioni.Così deciso in Ferrara il 20 marzo 2019.Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2019
Avv. Antonino Sugamele

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