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Sentenza

Il latitante nel processo penale e i termini per impugnare.
Il latitante nel processo penale e i termini per impugnare.
Cassazione Penale Sent. Sez. 3   Num. 26  Anno 2019
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: SEMERARO LUCA
Data Udienza: 12/12/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.S., nato a V. (ALBANIA) il 
avverso l'ordinanza del 16/05/2018 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
lette le conclusioni del PG
Il P.G. conclude per l'inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di M.S.l detto A ha proposto il ricorso per cassazione
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 22 maggio 2018 che ha rigettato
l'istanza di restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza
del Tribunale di Roma del 9 luglio 2004, irrevocabile il 1 maggio 2005, che lo
condannò, per i reati ex artt. 73-74 d.P.R. 309/1990, alla pena di 16 anni di
reclusione, con istanza di sospensione del titolo esecutivo.
A seguito delle conclusioni del pubblico ministero, il difensore ha proposto
note di udienza.
Si deduce, ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., il vizio di violazione dell'art.
175 comma 2 e 2-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente all'entrata
in vigore della legge 67 del 2014.
Il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza della sentenza, in via generica, con
la liberazione di K.F., avvenuta alla fine del 2017; K.F. avrebbe
riferito al ricorrente di aver letto il suo nome nelle carte.
Si assume che il termine di 30 giorni per proporre l'istanza ex art. 175 cod.
proc. pen. dovrebbe farsi decorrere non dal 8 marzo 2018, quando il difensore ha
avuto conoscenza della sentenza mediante il rilascio della copia della sentenza,
ma dal 23 gennaio 2018; si afferma di aver assolto all'onere di allegazione
sull'osservanza del termine di decadenza di 30 giorni dalla conoscenza del
provvedimento, «data da collocarsi in 31.01.2018, come da allegato n.1
dell'istanza di restituzione in termine».
In secondo luogo, si conferma che il difensore che ha presentato l'istanza di
restituzione in termini ha partecipato al processo ma quale perito trascrittore,
senza aver avuto contatti con gli imputati.
In terzo luogo, si rileva che l'allontanamento dall'Italia non confermerebbe la
conoscenza dell'ordinanza cautelare né della contestazione del reato associativo,
posto che il fratello era stato arrestato un anno prima e gli era stato contestato
solo il reato fine. Inoltre, dal verbale del Goa emergerebbe la presenza in Albania
ove avrebbero potuto essere effettuate le ricerche.
Mancherebbe dunque la prova della effettiva conoscenza del procedimento e
della rinuncia a comparire o a proporre impugnazione; si assume che il ricorrente
non ha avuto conoscenza della sentenza di condanna e non ha potuto esercitare il
diritto di impugnazione, né vi ha rinunciato.
Si contesta poi che il Tribunale di Roma abbia dichiarato regolari le notifiche
per ritenere che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ed abbia
rinunciato volontariamente a proporre impugnazione, essendo invece necessaria
la conoscenza del provvedimento da impugnare.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nel senso che segue.
Va preliminarmente rilevato che il ricorrente non ha interesse a dedurre sulla
tempestività dell'istanza di restituzione in termini perché il Tribunale di Roma ha
valutato il merito dell'istanza e non l'ha dichiarata inammissibile perché tardiva.
Il Tribunale di Roma ha poi valutato la regolarità delle notifiche ai fini della
valutazione della domanda relativa alla sussistenza del titolo esecutivo: per altro,
correttamente il Tribunale ha rilevato che il ricorrente era stato dichiarato latitante
e non irreperibile, come invece indicato nel ricorso.
2. È invece fondato il motivo nella parte in cui il Tribunale di Roma ha rigettato
l'istanza di restituzione nel termine facendo erroneamente discendere dallo stato
di latitanza anche la conoscenza del provvedimento impugnabile, senza valutare
che il latitante non ha avuto alcun atto giuridico da cui dedurre la «sicura notizia
del processo», rispondente a precise condizioni formali e sostanziali, idonee a
consentirgli l'esercizio concreto dei suoi diritti, non avendo neanche nominato un
difensore di ufficio.
2.1. Va preliminarmente rilevato che la norma applicabile è l'art. 175 cod.
proc. pen., comma 2, come sostituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito
con modificazioni dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, nella formulazione antecedente
alle modifiche del 2014. Tale norma riconosce al contumace il diritto alla
restituzione nel termine per impugnare «salvo che lo stesso abbia avuto effettiva
conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente
rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione».
La restituzione nel termine è esclusa se risulti la conoscenza del
procedimento, ovvero del provvedimento e la volontaria rinunzia riferibile alla
partecipazione al primo, all'impugnazione del secondo. Ne discende che la
mancanza di conoscenza del procedimento accompagnata da mancata volontaria
rinunzia a comparire e la mancata conoscenza del provvedimento, accompagnata
da mancanza di volontaria rinunzia a impugnare, costituiscono condizioni che
devono sussistere entrambe in via cumulativa per ottenere la restituzione in
termini, sicché, difettando una delle due, deve essere negata la possibilità del
giudizio d'impugnazione.
Come affermato anche da Cass. Sez. 1, n. 57650 del 29/09/2017, Bartolelli,
Rv. 271913, che richiama la giurisprudenza della Corte EDU (Colozza c. Italia,
sentenza del 12/2/1985, 27; F.C.B. c. Italia, del 28/8/1991, 33; T. c. Italia, del
12/10/1992, 26), per stabilire se vi sia stata o meno rinuncia inequivoca a
comparire e ad impugnare la condizione preliminare ed essenziale è ovviamente
verificare se l'imputato abbia avuto conoscenza, non soltanto della possibilità di
un procedimento a suo carico, ma dell'esistenza effettiva di un processo e del
contenuto dell'accusa sulla quale era chiamato a difendersi in giudizio.
La conoscenza deve essere effettiva, nel senso che il destinatario deve avere
ricevuto sicura notizia del processo, fornitagli mediante un atto giuridico
rispondente a precise condizioni formali e sostanziali, idonee a consentirgli
l'esercizio concreto dei suoi diritti.
Come si afferma nella sentenza Bartolelli, se tale condizione è provata, chi
abbia scelto di non comparire perché resosi irreperibile non può dolersi del fatto
di non avere conosciuto la sentenza che lo ha condannato: tale condizione,
liberamente scelta, con la sottrazione al procedimento penale ed al contatto con
l'autorità giudiziaria lo ha posto volontariamente nella situazione di ignorarne
l'esito conclusivo (Cass. sez. 5, 14889/2010 Rv. 246866).
2.2. Orbene, va ricordato che è latitante chi volontariamente si sottrae alla
custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di
dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.
La volontarietà non postula che l'interessato sia a conoscenza dell'avvenuta
emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà, essendo
sufficiente che sappia che un ordine o mandato può essere emesso nei suoi
confronti; ma è tuttavia comunque necessario che risulti che egli si è posto in
condizioni di irreperibilità avendo notizia delle sue pendenze giudiziarie.
La latitanza, avendo quale presupposto la volontarietà, implica la conoscenza
del procedimento; dalla latitanza però non discende necessariamente la
conoscenza effettiva e sicura del processo o della sentenza, perché il latitante non
ha ricevuto l'atto giuridico contenente l'accusa.
2.3. Va ribadito quanto affermato da Cass. Sez. 6, n. 25415 del 28/05/2007,
Malaj, Rv. 236863, in motivazione: ai fini della applicazione dell'art.175 comma 2
cod. proc. pen., come modificato dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, la situazione
dell'imputato latitante nel procedimento e che non ha nominato un difensore di
fiducia mentre può costituire prova della conoscenza del procedimento, e della
volontà di non comparire, non può costituire prova anche della conoscenza del
provvedimento e della rinuncia ad impugnare.
Non è consentita alcuna equiparazione con la situazione di colui che, latitante,
abbia nominato un difensore di fiducia presso il quale ha eletto domicilio,
assumendosi i conseguenti obblighi di tenere con lui i contatti nécessari ai fini della
conoscenza dell'esito del procedimento e della proposizione dell'impugnazione.
La Corte non ha ritenuto sufficiente la latitanza, per tutto il corso del processo,
dell'imputato, non assistito da difensore di fiducia, a far presumere la conoscenza
in lui della condanna e ha annullato l'ordinanza reiettiva dell'istanza di restituzione
nel termine, per avere omesso di dare conto degli elementi che giustificavano la
reale conoscenza di essa da parte dell'interessato e l'eventuale inutile decorso del
termine di decadenza per la proposizione dell'impugnazione.
Cfr. anche Cass. Sez. 6, n. 14743 del 29/01/2018, Tair, Rv. 272654, secondo
cui il condannato contumaciale, latitante, che non abbia avuto effettiva conoscenza
del processo a suo carico, ha diritto alla restituzione nel termine per
l'impugnazione nonostante il difensore d'ufficio abbia tempestivamente proposto
appello avverso la sentenza di condanna.
3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di
Roma, per un nuovo esame, che si atterrà al seguente principio di diritto: «ai fini
della valutazione dell'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc.
pen., comma 2, come sostituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con
modificazioni dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, nella formulazione antecedente alle
modifiche del 2014, la situazione dell'imputato latitante nel procedimento e che
non ha nominato un difensore di fiducia non può costituire prova anche della
conoscenza del provvedimento e della rinuncia ad impugnare».
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.
Così deciso il 12/12/2018.
Avv. Antonino Sugamele

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