Il GIP del Tribunale di Marsala quale giudice dell'esecuzione dichiara l'imputato delinquente abituale. Ne ha i poteri?
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 12-04-2019) 21-05-2019, n. 22125
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASA Filippo - Presidente -
Dott. BINENTI Roberto - rel. Consigliere -
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere -
Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere -
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.F., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 29/10/2018 del GIP Tribunale di Marsala;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Canevelli Paolo, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla dichiarazione della delinquenza abituale, con trasmissione degli atti al competente magistrato di sorveglianza.
Svolgimento del processo
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, con l'ordinanza indicata in epigrafe, provvedendo quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata nell'interesse di A.F. e contestualmente, in accoglimento di altra richiesta avanzata invece dal Procuratore della Repubblica nel corso dell'udienza di trattazione, dichiarava il predetto A. delinquente abituale.
2. Propone ricorso per cassazione A.F., tramite il difensore.
2.1. Con un primo motivo lamenta violazione dell'art. 678 c.p.p., poichè in sede di esecuzione la dichiarazione di abitualità avrebbe potuto essere emessa solamente dal magistrato di sorveglianza.
2.2. Con un secondo motivo rileva vizio della motivazione, non essendo intervenute spiegazioni idonee a dar conto dell'attualità e concretezza delle pericolosità sociale, a fronte di un fine pena previsto per il 4 marzo 2026.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento del secondo.
2. Ed infatti, l'art. 679 c.p.p., demanda alle attribuzioni funzionali del solo magistrato di sorveglianza le decisioni in materia di misure di sicurezza personali e della stessa dichiarazione di abitualità e di professionalità nel reato dopo la sentenza irrevocabile, così non potendo riconoscersi alcuna competenza in tale fase al giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 6926 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 243222; Sez. 1, n. 555 del 30/01/1995, Rv. 201024).
3. Il provvedimento impugnato, laddove ha dichiarato l'abitualità, non si è uniformato alla ripartizione funzionale delle competenze di cui sopra, sicchè deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Trapani competente a provvedere in ordine alla relativa richiesta.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Trapani.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2019
Classificazione Nuova Ricerca
13-06-2019 23:05
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