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Sentenza

Guida in stato ebbrezza: esiste il diritto di rifiutare di sottoporsi agli esami ematici?
Guida in stato ebbrezza: esiste il diritto di rifiutare di sottoporsi agli esami ematici?
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 38581/19; depositata il 18 settembre)
SENTENZA Su : i'conso proposto ca: A.A.. nato a M. il 1 avverso ia sentenza del 08/11/2013 cella CORTE APPELLO di MESSINA visti cli atti;  il provveclimento impugnato e il - ricorso; udita la relazione svolta ‘P.a Consigliere EMAns.h.JELE DI SALVO; uo•to i. Pubbiico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conc:ude per Hhaimr1;ssi0ilita del ricorso. ur difenso,- e nessun difensore RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.A.A. o ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine ai reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l'accertamento ematico è stato richiesto dalla polizia giudiziaria allo specifico fine di accertare il tasso alcolemico o la presenza di tracce di assunzione di sostanze stupefacenti e dunque la sussistenza di estremi di reato a carico dell'A., con esclusione di ogni finalità diagnostico-terapeutica. Il rifiuto, da parte dell'imputato, al predetto accertamento, di natura invasiva e incidente sulla libertà personale, non può pertanto essere considerato penalmente rilevante, costituendo anzi l'esercizio di un diritto. 3. La doglianza è manifestamente infondata. Gli artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada sanzionano penalmente la condotta di chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge al precipuo fine di appurare il tasso alcolennico o l'eventuale presenza di tracce della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti, al di fuori di qualunque finalità diagnostico-terapeutica e proprio nell'ottica, della verifica della sussistenza o meno dei reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica. Da ciò si evince che non sussiste alcun diritto di rifiutare di sottoporsi a tali accertamenti, integrando anzi la relativa condotta estremi di reato. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 2-7-2019 .
Avv. Antonino Sugamele

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