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Sentenza

Furto aggravato di sabbia marina
Furto aggravato di sabbia marina
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 11158/19 
REGISTRO GEN. N. 31671/2018 SENTENZA sul ricorso proposto da: C.C. C.U. e C.P.  visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Giuseppina Casella che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. 
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando nei confronti degli odierni ricorrenti C.C. C.U. e C.P. , con sentenza del 22/2/2018, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 20/5/2013, che, in esito a giudizio celebrato con rito abbreviato, li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 co. 1 nn. 5 e 7, co. 2 cod. pen. perché, in concorso tra loro, si impossessavano di un ingente quan-titativo di sabbia marina, prelevandola dalla spiaggia del Comune di Isca sullo Ionio e poi caricandola a bordo di un autocarro e, previa esclusione della conte-stata recidiva per C. U., riconosciute a tutti gli imputati le circo-stanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti ed ap-plicata la diminuzione per la scelta del rito, li aveva condannati, ciascuno, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 80,00 di multa con il beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio comune difensore di fiducia, con tre distinti atti, ma con motivi in gran parte comuni, i tre fratelli odierni imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Tutti e tre i ricorrenti censurano, sotto il duplice profilo del vizio motivazionale e della violazione di legge, la sentenza impugnata laddove ha affermato la loro penale responsabilità ribadendo che la presenza dei mezzi meccanici sulla spiag-gia, era giustificata dall'attività di pulizia dell'arenile in corso, per la quale i preve-nuti erano muniti di autorizzazione. Ritiene poi il difensore ricorrente che, nel caso di specie, la mancata quantificazione e soprattutto la mancata stima del valore della merce sottratta, determini l'integrazione della fattispecie del reato impossi-bile ai sensi dell'art. 49, comma 2 cod. pen., per l'inoffensività della condotta ascritta ai prevenuti. Inoltre, contestano la sentenza impugnata ritenendo non provata, o comun-que non adeguatamente motivata, la cooperazione di tutti nell'attività di asporta-zione della sabbia e quindi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art 625 co. 1 n. 5 cod. pen., così come non motivata quella dell'esposizione a pubblica fede di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. Quanto a Chiaravalloti Umberto, il difensore lamenta anche violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'erronea applicazione dell'art. 350 co. 7 cod. proc. pen. e 63 e 64 cod. proc. pen. Richiama le sentenze Sez. 3 n. 36956/2012 e 2627/2014 e deduce che man-cherebbe nel provvedimento impugnato la valutazione circa la spontaneità delle dichiarazioni rese dal ricorrente. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno rigettati. 2. I ricorsi, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im-pugnato, tutte le tesi oggi riproposte, ivi compresa quella del reato impossibile e dell'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee autoindizianti rese da Chiaravalloti Umberto nell'immediatezza dei fatti. Per quel che qui rileva, va ricordato, in fatto, che già il giudice di primo grado aveva posto in evidenza come dal verbale di arresto degli imputati, dalla CNR e dai rilievi fotografici (tutti atti pienamente utilizzabili essendosi proceduto con rito abbreviato) si evincesse che il 14 luglio 2011, i Carabinieri di Badolato, alle ore 6,20 circa, intercettarono sul lungomare di S. Andrea Ap. dello Ionio, un autocarro in transito, carico di sabbia marina. Fermato per un controllo, il conducente dell'automezzo, individuato in C.C., riferì che il materiale trasportato era costituito da scarti dell'atti-vità di ripulitura della spiaggia di Isca, eseguita poco prima e regolarmente autorizzata. Recatisi immediatamente sul luogo del prelievo segnalato dal prevenuto, i militari rinvennero un escavatore in funzione e un altro autocarro adibito al suo trasporto ed accertarono la presenza degli imputati C.U. , titolare dell'impresa a cui erano stati affidati i lavori di ripulitura dell'arenile, e di C.P. . E poichè entrambi insistevano nel sostenere che il carico di sabbia trasportato dal camion condotto da C.C., era costituito in preva-lenza da materiale di scarto e che la presenza di sabbia pulita era minima, i militari ordinarono lo svuotamento del cassone dell'automezzo poco prima controllato. A questo punto, C.U. , spontaneamente, ammise che quella sottratta e caricata sull'autocarro era sabbia pulita, necessaria per l'esecuzione di alcuni lavori edili, sostanzialmente confermando i sospetti dei carabinieri sull'a-sportazione illegalmente di sabbia dalla spiaggia. 
3. Orbene, quanto all'utilizzabilità di tali ultime dichiarazioni, conferente e corretto appare il richiamo che i giudici del gravame del merito operano al conso-lidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte in forza del quale sono probatoriamente utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 35027 del 4/7/2013, Voci, Rv. 257213; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 47580 del 23/9/2016, Martino, Rv. 268509; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Fabbri, Rv. 262192); inoltre ha precisato Sez. 3 n. 30903 del 15/7/2014 che le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato nella immediatezza del fatto e riferite nell'informativa confermata dal verbalizzante, pur se sollecitate dalla polizia giudiziaria, non sono. assimilabili all'interrogatorio in senso tecnico; così anche Sez. 4, n. 5619 del 4/12/2013 dep. il  2014, Mastino, Rv. 258216 secondo cui sono state ritenute utilizzabili, anche contro chi le aveva rese, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da soggetto che non ha ancora assunto la qualità di indagato nel caso di un soggetto immediatamente dopo il verificarsi di un incendio, successivamente utilizzate nel giudizio abbreviato per affermarne la responsabilità per il delitto di incendio colposo; conf. Sez. 5, n. 6346 del 16/1/2014, Pagone, Rv. 258960). Ancora di recente, sul punto, si è affermato che nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perché l'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. ne  limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (Sez. 5, n. 13917 del 16/2/2017, Pernicola, Rv. 269598). Ne deriva che, per l'assunzione di tali dichiarazioni, non é necessario il pre-ventivo invito rivolto al dichiarante alla nomina del difensore, né l'avvertimento circa la facoltà di non rispondere: alle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria non è dunque applicabile la disciplina del comma 2 dell'art. 63 citato, ma esclusivamente quella di cui all'art. 350 comma 7 cod. proc. pen. 4. Pur rubricate, cumulativamente, come violazione di legge e vizio motiva-zionale, le doglianze proposte che attengono alla responsabilità degli imputati per il furto di sabbia marina sollecitano, in realtà, a questa Corte di legittimità una rivalutazione del compendio probatorio che non è consentita in questa sede. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009 e n. 23528 del 6/6/2006). An-cora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr. ex multis Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542) Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come di fatto richiesto nei ricorsi che ci occupano, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come modificato dalla I. 20.2.2006 n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. I ricorrenti non possono, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. 
5. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica hanno, infatti dato conto, al di là delle ammissioni di C.U. , di come l'impiego di tre automezzi industriali (un escavatore, un autocarro utilizzato per il trasporto, e un secondo veicolo) risultasse in se sproporzionata rispetto all'attività di pulizia dell'arenile per la quale il C.U.  era stato autorizzato. A ciò si aggiunga la mancanza di una plausibile versione a discarico fornita in alternativa alla ricostruzione operata dal giudice di primo grado sulla base delle emergenze processuali che seppur rientra nelle facoltà dell'imputato, tuttavia non consente al giudice di discostarsi dalla ricostruzione dei fatti quale logicamente e coerentemente desumibile dal materiale probatorio fin qui analizzato e dunque dalle conseguenti conclusioni in merito alla responsabilità dei prevenuti. Nessun dubbio, infine, può fondatamente prospettarsi per la Corte territoriale in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ricavabile dalla stessa dinamica della condotta delittuosa, tenuto conto dell'impiego di tre automezzi in-dustriali (un escavatore, un autocarro utilizzato per il trasporto, e un secondo vei-colo), che risultè in se sproporzionato rispetto all'attività di pulizia dell'arenile per la quale C.U. era stato autorizzato. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 6. Quanto all'impossessamento di sabbia marina senza titolo legittimante, come ricorda il provvedimento impugnato, l'orientamento di questa Corte di legit-timità è ben chiaro nel definire i parametri rilevanti ai fini della sussistenza del delitto di furto. L'estrazione di sabbia dal lido del mare integra il reato di furto, risultando in proposito irrilevante il volume di sabbia asportato, a meno che non si tratti di quantitativi irrilevanti, come quelli per esempio utilizzati per l'esplicazione di atti-vità ricreative (in tal senso Sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone, Rv. 228570). Nel caso che ci occupa siamo sicuramente fuori dai suddetti parametri di irri-levanza, atteso che il carico di sabbia sottratto è stato quantificato in 15 metri cubi circa, quantità che non può certo definirsi trascurabile e, dunque, colloca sicura-mente la condotta in esame nell'area della rilevanza penale, dovendosi pertanto escludere la ricorrenza di un reato impossibile. Per la Corte territoriale tali assunti permettono, nel caso che ci occupa, di ritenere infondate le argomentazioni difensive in merito all'integrazione della con-dotta, in gran parte riprodotte tout court in questa sede. I giudici di appello ribadiscono con motivazione priva di aporie logiche e cor-retta in punto di diritto anche la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625 co. 1 nn. 5 e 7 c.p. per essere stato commesso il delitto da tre persone, su cose esposte alla pubblica fede e destinate a pubblica utilità. Logico appare il rilievo che la presenza di C.U. e P.o sull'arenile dal quale la sabbia è stata prelevata, unitamente a quella dei mezzi utilizzati per tale operazione (di cui uno era ancora in funzione), da valutarsi con-giuntamente alle dichiarazioni confessorie del Chiaravalloti Umberto, costituiscono prova sufficiente del concorso di tutti e due i fratelli nel reato di furto. Evidente è poi la prova anche del concorso del C. C., sorpreso nella quasi fla-granza del delitto, poiché controllato mentre si trovava alla guida dell'autocarro colmo della sabbia provento del furto. 7. Quanto all'aggravante del bene esposto alla pubblica fede e destinato alla pubblica utilità, il Collegio ritiene di aderire a quell'orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di furto, la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configura-bilità concorrente ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., sia della circostanza aggra-vante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all'arenile, la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini. (così la citata Sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone ed altro, Rv. 228570 che, come detto, ha anche precisato che, alla luce del principio di offensi-vità, non possono ritenersi configurare l'ipotesi delittuosa comportamenti solo mi-nimamente incidenti sulla cosa - asporto di quantità irrilevanti di sabbia per attività ricreative - che non ledono il bene giuridico e non concretizzano l'illecito penal-mente rilevante). In altra pronuncia si è pure affermato che la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configura-bilità concorrente, ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., sia della circostanza aggra-vante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all'arenile, la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini (Sez. 4, n. 26678 del 26/05/2009, Petino Rv. 244801). E' stato, più di recente, ritenuto integrare il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., anche la sottrazione di rami e tronchi asportati da alberi di faggio ubicati in zona demaniale, sul rilievo che si tratta di cose che per destinazione, oltre che per necessità naturale, sono esposte alla pub-blica fede e che non è rilevante, a tal fine, il fatto che l'esposizione non dipenda da un'azione o da un'omissione del possessore, potendo essa derivare anche da una condizione originaria della cosa sottratta, avuto riguardo alla ratio dell'aggra-vante in questione, preordinata alla tutela di un bene che non può essere adegua-tamente protetto. Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014 dep. il  2015, Caligiuri Rv. 262843). L'approdo giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di aderire è che la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. è configurabile nel caso di cose esposte alla pubblica fede per fatto umano o per condizione naturale, non essendo neces-sariamente richiesta la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, che può derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere dall'opera dell'uomo (in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 39222 del 30/06/2015, Meloni ed altro Rv. 264870). Non si condivide, infatti, il diverso orientamento che vuole la circostanza ag-gravante dell'esposizione alla pubblica fede configurabile solo quando l'esposizione della cosa dipenda da un comportamento volontario del titolare del bene (in tal senso Sez. 5, n. 18282 del 14/04/2014, Curiazio, Rv. 259885 che ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva ravvisato l'aggravante con riferimento al furto di un albero appositamente piantato dal suo proprietario nel fondo e non ivi cresciuto spontaneamente). E nel medesimo senso che la circo-stanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è configurabile soltanto nel caso in cui l'esposizione dipenda da una condotta, attiva od omissiva, del possessore, a nulla rilevando che la relativa decisione sia assunta in forza di una situa-zione necessitata ovvero della consuetudine, e sia ispirata a criteri di comodità, senza essere imposta da esigenze imprescindibili, si è espressa, non condivisibil-mente, anche Sez. 2, n. 35956 del 08/06/2012, Schettini ed altro, Rv. 253894 in un caso relativo ad un furto di limoni pendenti dalla pianta, nella quale la circo-stanza aggravante in questione è stata esclusa, per il rilievo che il furto aveva riguardato frutti pendenti, non previamente mobilizzati dal possessore). 8. Al rigetto dei ricorsi consegue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al paga-mento delle spese processuali. 
P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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