Furto aggravato di gas GPL per uso domestico
SENTENZA sul ricorso proposto da: A.M. avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di ANCONA in data 04/07/2017 visti gli atti; svolta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Franca ZACCO, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ri- corso.
Ritenuto in fatto
1. La corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del tribunale di quel capoluogo, appellata da A.M. , con la quale costui era stato condannato per il reato di furto aggravato di gas GPL per uso domestico ai danni della società Golden Gas S.p.A., sottraendolo mediante manomissione dei sigilli e della piombatura della chiave di arresto apposti dall'ente erogatore ed asportando altresì il contatore di proprietà della medesima società per eludere il controllo della indebita erogazione del gas (a far data dal dicembre 2011 e in avanti). 2. L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto mancata assunzione di prova decisiva (testimonianza della moglie dell'imputato, con il medesimo convivente), siccome soggetto presente al momento della perquisizione e interessato all'eventuale utilizzo della fornitura di gas. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla ritenuta aggravante, e conseguente improcedibilità per carenza di valido e efficace atto di querela, non avendo l'imputato usato violenza sulle cose, né mezzo fraudolento, essendo stato il contatore semplicemente smontato e appoggiato vicino al luogo ove erano installati i contatori del gas a servizio dello stabile in cui era collocata l'abitazione dell'imputato e non essendo emersa alcuna manomissione dei sigilli e della piombatura. Con il terzo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato e erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione quanto all'inutilizzabilità dell'esame testimoniale condotto illegittimamente dal primo giudice. In particolare, la parte ha rilevato il travisamento dei fatti da parte del tribunale e il mancato accertamento della sottrazione del gas all'ente erogatore, altresì contestando la riconducibilità della condotta proprio all'A., assumendo che costui, data l'esosità delle fatture relative ai consumi, aveva deciso di sospendere quella fornitura e utilizzare la bombola a gas ad uso cucina e abitazione. Sotto altro profilo, ha rilevato che la mancata produzione in atti del contratto di fornitura renderebbe per ciò solo inutilizzabili le risultanze della prova relativa all'esame dei testi P. e P., che il deducente afferma essere stato condotto personalmente dal primo giudice in maniera irrituale e illegittima, mediante domande suggestive e nocive. Con il quarto, infine, ha dedotto violazione di legge quanto alla dosimetria della pena, al diniego delle generiche e alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La corte territoriale ha ritenuto che l'appellante, con i motivi del gravame di merito, avesse riproposto la tesi difensiva, superata tuttavia dalle evidenze processuali (prove testimoniali e documentali), dalle quali era emerso che la fornitura intestata all'imputato era stata disattivata per morosità in data 29 dicembre 2011 con apposizione dei sigilli e che il 25 maggio il teste P. aveva rilevato la mancanza del contatore e proceduto a sigillare nuovamente la chiave di arresto dell'erogazione del gas. Un nuovo accertamento del 5 giugno aveva consentito di rilevare la permanente mancanza del contatore e la manomissione della piombatura della chiave d'arresto, trovata rotta e posizionata in modo diverso, come pure rilevabile dai fotogrammi acquisiti. Di qui la conclusione del tribunale secondo cui la rimozione del contatore doveva considerarsi strumentale alla occultazione dell'erogazione abusiva dopo le due sigillature, ritenendo di contro del tutto inattendibile la spiegazione offerta a difesa, facente leva sul diniego della rimozione dei sigilli, viceversa obiettivamente provata. Ad esito della disposta perquisizione, inoltre, era pure emerso, diversamente da quanto sostenuto a difesa, che il contatore era stato recuperato solo a distanza di mesi e grazie alla perquisizione, eseguita in orario notturno, state l'impossibilità di espletarlo in orario diurno, per vano esperimento di plurimi tentativi. Infine, il contatore era stato rinvenuto all'esterno della palazzina, dal lato opposto a quello ove avrebbe dovuto essere posizionato. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato alla luce dei plurimi precedenti penali, anche specifici e di non minimale importanza e della assenza di elementi positivi di valutazione, anche alla luce dell'attività di contrasto all'accertamento del reato e al recupero del contatore a lungo posta in essere dall'imputato. Inoltre, quel giudice non ha mancato di evidenziare come la determinazione della pena fosse attestata al minimo edittale della fattispecie aggravata, i cui presupposti avevano trovato peraltro conferma nelle evidenze processuali. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto all'omessa attivazione dei poteri istruttori del giudice ai sensi dell'art. 507 c.p.p. (e, quindi, del giudice d'appello a norma dell'art. 603 cod. proc. pen.), questa corte ha già chiarito che il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (cfr. sez. u. n. 41281 del 17/10/2006, P.M. in proc. Greco, Rv. 234907; sez. 3 n. 38222 del 25/05/2017, La Gaipa, Rv. 270802), purtuttavia precisando che esse devono risultare assolutamente necessarie [cfr. sez. 4 n. 22033 del 12/04/2018, Milite/Io, Rv. 273267; sez. 1 n.3979 del 28/11/2013 Ud. (dep. 29/01/2014), P.G. in proc. Milano, Rv. 2591371. Nulla ha dedotto la parte in ordine alla decisività di un contributo informativo della moglie convivente dell'imputato, collegato alla sua presenza al momento della perquisizione, rispetto al compendio probatorio esistente, omettendo sotto altro profilo di confrontarsi con quanto argomentato dalla corte territoriale a proposito della completezza delle evidenze acquisite grazie alle testimonianze degli agenti e al contenuto del verbale di perquisizione. Quanto alla mancata attivazione dei poteri istruttori ex art. 603 cod. proc. pen., poi, si è da tempo chiarito che - poiché il vigente cod. proc. pen. pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado - la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento [cfr. sez. 5 n. 6379 del 17/03/1999, Bianchi F. ed altri, Rv. 213403; n. 8891 del 16/05/2000, Callegari F., Rv. 217209 (in cui si è precisato che, nella ipotesi di rigetto, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità); conf. sez. 1 n. 19022 del 10/10/2002 Ud. (dep. 22/04/2003), Di Gioia, Rv. 223985; n. 38177 dell'11/10/2002, Giovannelli, Rv. 222469; sez. 6 n. 22526 del 17/02/2003, Tateo, Rv. 226295; sez. 5 n. 13767 del 18/03/2003, Prospero e altro, Rv. 225633; sez. 6 n. 5782 del 18/12/2006 Ud. (dep. 12/02/2007), Gagliano, Rv. 236084]. Tali principi sono stati anche successivamente ribaditi [cfr. sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009 Ud. (dep. 21/04/2010), Pacini, Rv. 246859; sez. 3 n. 24294 del 21/05/2010, D.S.B., Rv. 247872; sez. 6 n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741; n. 11907 del 13/12/2013 Ud. (dep. 12/03/2014), Coppola, Rv. 259893; n. 40496 del 21/05/2009, Messina e altro, Rv. 245009 (in cui si è precisato che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità]. 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Con esso, oltre a proporre censure in punto di fatto che, a fronte della motivazione - del tutto congrua - sopra sinteticamente riportata, appaiono propositive di una difforme lettura del dato probatorio, non consentita in questa sede, parte ricorrente ha del tutto omesso di considerare che l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. sussiste ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, fa uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (cfr. sez. 5 n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889), anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla res oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione (cfr. sez. 5 n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705). In ogni caso, il maggior disvalore del fatto contestato all'AMAGLIANI è stato direttamente ricollegato al mezzo fraudolento utilizzato per eludere il controllo della fornitura (la rimozione, cioè, del contatore) e alla manomissione dei sigilli apposti dagli agenti preposti alle verifiche. Ancora una volta, il rinvio ai principi consolidati di questa corte consente di evidenziare l'assoluta infondatezza della tesi difensiva, essendo richiesto, ai fini della sussistenza dell'elemento circostanziale in esame l'impiego di artifici [cfr. sez. 5 n. 2681 del 19/11/2004 Ud. (dep. 28/01/2005), Mitrovic e altri, Rv. 231400 (in caso di allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell'energia elettrica)], ma anche l'alterazione del sistema di misurazione dei consumi conseguente alla condotta abusiva, tale da determinare un'erogazione contro la volontà dell'ente erogatore [cfr. sez. 4 n. 3339 del 22/12/2016 Ud. (dep. 23/01/2017), Rifici, Rv. 269013]. 5. Infine, anche il terzo motivo e il quarto motivo sono manifestamente infondati e la loro trattazione unitaria è giustificata alla luce dell'errore di metodo che accomuna la formulazione delle relative doglianze. Le stesse sono, infatti, del tutto generiche e non sono precedute dal necessario confronto con il ragionamento svolto dai giudici di merito, ineccepibile e sostenuto da argomentazioni insuscettibili di un vaglio di legittimità. Sul punto, pare sufficiente un rinvio ai principi consolidati di questa Corte quanto al contenuto dell'atto di impugnazione [cfr., in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Ga/te/li, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione] e all'obbligo motivazionale del giudice in punto dosimetria della pena [cfr. sez. 4 n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278; sez. 6 n. 35346 del 12/06/2008, Rv. 241189; sez. 4 n. 54966 del 20/09/2017, Rv. 271524; n. 48541 del 28/11/2013, Rv. 258100]. Quanto al rilievo riguardante la conduzione dell'esame testimoniale da parte del giudice, le argomentazioni difensive appaiono del tutto generiche e non tengono conto di quanto in proposito già chiarito da questa corte di legittimità.L'assunzione della prova testimoniale direttamente a cura del presidente o del giudice, pur non essendo conforme alle regole che ne disciplinano l'acquisizione, non dà luogo a nullità, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178 cod. pen., né ad inutilizzabilità, trattandosi di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte (cfr. sez. 3 n. 45931 del 09/10/2014, Cifaldi, Rv. 260872). Peraltro, pur riconoscendosi l'esistenza di una querelle in giurisprudenza in ordine alla possibilità per il giudice di formulare domande suggestive [un primo orientamento avendo affermato che nel corso dell'esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive non operasse con riguardo al giudice, il quale potrebbe rivolgere al testimone qualsiasi domanda, con esclusione di quelle nocive, ritenuta utile a fornire un contributo per l'accertamento della verità (cfr. sez. 3, n. 27068 del 20/05/2008, B., Rv. 240261; sez. 1 n. 44223 del 17/09/2014, Iozza, Rv. 260899; sez. 3 n. 21627 del 15/04/2015, E., Rv. 263790-01); altre pronunce avendo affermato di contro il principio secondo cui il divieto di porre al testimone domande suggestive si applica a tutti i soggetti che intervengono nell'esame, operando, ai sensi dell'art. 499 cod. proc. pen., comma 2 per tutti costoro, il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta e dovendo, anche dal giudice, essere assicurata, in ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma sesto del medesimo articolo (sez. 3, n. 7373 del 18/01/2012, B., Rv. 252134-01; n. 25712 dell'11/05/2011, M., Rv. 250615-01)], ritiene questa corte di non dover prendere posizione sul punto specifico, avendo il ricorrente formulato il rilievo in modo assolutamente generico e aspecifico, senza indicare quali interventi siano da considerarsi ad avviso della difesa fuorvianti rispetto alla regola processuale della formazione della prova in dibattimento, nel contraddittorio delle parti (cfr., in motivazione, sez. 3 n. 45931/14, cit.). Quanto alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., infine, la relativa richiesta è certamente deducibile nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., e il ricorrente risulta averla proposta con il gravame di merito. Tuttavia, all'A. è stato contestato il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 co. 1, cod. pen., per il quale il legislatore prevede un limite edittale che si pone al di fuori dell'ambito di operatività della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Trattandosi di un'aggravante ad effetto speciale, infatti, opera il disposto di cui all'art. 131 bis comma 4 cod. pen., cosicché la pena deve considerarsi superiore al limite edittale di cui al comma 1 del medesimo articolo. Sul punto, giovi ricordare quanto già affermato da questa stessa sezione: ai fini della determinazione della pena per l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen, si deve tener conto delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. in quanto ad effetto speciale perché implicanti un aumento di pena superiore ad un terzo (cfr. sez. 4 n. 9157 del 31/01/2018, P.G. in proc. Passa/acqua e altro, Rv. 272190). Ne deriva l'assenza di un obbligo di motivazione esplicita da parte del giudice d'appello, come pure precisato da questa corte (cfr. sez. 3 n. 48317 dell'11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499; sez. 5 n. 24780 dell'08/03/2017, Tempera, Rv. 270033). Non è, infine, deducibile la richiesta - peraltro solo genericamente formulata dal ricorrente in questa sede di legittimità - di conversione della pena detentiva irrogata in quella pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge 689 del 1981, non avendo la stessa costituito oggetto di apposita richiesta in sede di merito [cfr., sul punto, sez. 4 n. 1482 del 07/11/1989, Ud. (dep. 02/02/1990), Pompignoli, Rv. 183197]. Tale principio, peraltro, è stato di recente ripreso dal S.C. di questa corte che ha definitivamente chiarito che il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (cfr. Sez. U. n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125)]. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 28.11.2018.-
Il Presidente.
04-01-2019 11:38
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