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Sentenza

Famiglia mafiosa di Trapani. Pacecoto accusato di fare parte dell'associazione di tipo mafioso denominata cosa nostra, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
Famiglia mafiosa di Trapani. Pacecoto accusato di fare parte dell'associazione di tipo mafioso denominata cosa nostra, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
Cassazione Penale Sent. Sez. 5   Num. 47265  Anno 2019Presidente: PEZZULLO ROSARelatore: CALASELICE BARBARAData Udienza: 15/07/2019
SENTENZA sul ricorso proposto da: L.M. nato a P. il .......... avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in funzione di riesame emessa in data 30/03/2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F. Lignola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. S. Alagna, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in funzione di riesame, ha parzialmente riformato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede ha applicato a M. L. la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 3, 4, 5, 6, cod. pen. (per avere in concorso con altri, anche già giudicati con sentenza irrevocabile, tra cui M.M.D. e S.C., fatto parte dell'associazione di tipo mafioso denominata cosa nostra, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva; in particolare il L. facendo parte della famiglia di Trapani esercitando l'attività imprenditoriale sul territorio di Favignana, alla stregua di accordi con altri associati e mantenendo, attraverso incontri riservati e lo scambio di comunicazioni, un collegamento costante con gli stessi, con l'aggravante dell'essere l'associazione armata e trattandosi di attività economiche finanziate, in parte, con il prezzo, prodotto o profitto di reati) e artt. 110, 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. (capo 9): per avere al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale e agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. attribuito fittiziamente quote societarie a fittizi intestatari con l'aggravante di aver agevolato l'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra) annullando l'ordinanza impositiva limitatamente al capo 9), confermando, nel resto, l'impugnato provvedimento. 2. Avverso l'ordinanza descritta ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'indagato denunciando violazione degli artt. 273, 274, 275, 192, cod. proc. pen., art. 42, 110, 416-bis, 512-bis cod. pen. 2.1. L'ordinanza del Tribunale, secondo il ricorrente, recepisce acriticamente le argomentazioni a sostegno dell'ordinanza cautelare genetica, trascurando gli elementi devoluti con il riesame dalla difesa. Il L. era mero imprenditore che aveva dovuto cedere parte del compenso corrispostogli per la realizzazione di un'opera, come emerge dalle captazioni intercettate, quindi era tributario dell'associazione, cioè imprenditore obbligato a cedere parte dei profitti al sodalizio. L'ordinanza, poi, non spiegherebbe il ruolo svolto negli incontri tra F.V. e V.D'A., senza specificare se il L. si fosse o meno limitato a dare un passaggio con la propria vettura. 
2.2. Sotto il profilo degli altri indizi la motivazione, secondo il ricorrente, è insufficiente. Si osserva in particolare che: - il rinvenimento della microspia nella vettura di L. non sarebbe indizio di partecipazione, mentre, in relazione agli altri incontri tra imprenditori, l'ordinanza non spiega il ruolo e l'apporto fornito da L., né il fatto che il cugino P. facesse intendere la sua appartenenza al gruppo è dato di valenza indiziaria univoca; - non si specifica il contributo offerto, in relazione ai diversi incontri per la programmazione di strategie criminali del sodalizio ed, anzi, dalle conversazioni registrate emergerebbe che L. ignorava il progetto di costituzione della società V.M. Costruzioni a r.I., avendo rivestito il ruolo di mero strumento da utilizzare per ottenere il controllo dell'attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia; - risulterebbe, dal testo dello stesso provvedimento impugnato, l'estraneità al sodalizio del ricorrente, indicando i punti (da 1 a 3 del ricorso) dai quali detta estraneità deriverebbe (in definitiva L. doveva essere solo un soggetto di comodo che non avrebbe dovuto occuparsi nemmeno della contabilità della società). Si deduce, infine, che il mero contatto con mafiosi non è ipso iure sintomatico dell'adesione agli scopi del sodalizio, in assenza della sussistenza della consapevolezza e volontà dell'efficienza causale del contributo apportato. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso in quanto infondato, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo profilo devoluto è inammissibile, in quanto in parte generico ed, in parte, versato in fatto. La prospettazione alternativa proposta, infatti, quanto al ruolo del ricorrente di mero tributario del sodalizio, esorbita i limiti del sindacato di legittimità, in quanto doglianza che attacca la persuasività, l'inadeguatezza, la stessa illogicità non manifesta della motivazione e, comunque, evidenzia ragioni in fatto, per giungere a conclusioni differenti sul punto della valenza dei singoli elementi indiziari, non scrutinabili in sede di legittimità. Le residue doglianze, poi, si appalesano generiche tenuto conto della logica ed articolata motivazione del Tribunale del riesame, con la quale invero il ricorrente non si è confrontato, specificamente, se si tiene conto del complesso degli argomenti ivi affrontati. 2.1. Quanto al profilo della gravità indiziaria, si osserva che la motivazione è ampia, articolata e non contraddittoria e spiega come il rinvenimento della microspia nella vettura del L., lungi dall'essere elemento neutro, assuma rilievo in quanto episodio portato a conoscenza, dallo stesso L., dei vertici del sodalizio. Inoltre il provvedimento censurato spiega, con motivazione articolata, non manifestamente illogica ed esauriente, dunque immune da censure rilevabili in questa sede, tenuto conto della natura cautelare del provvedimento censurato (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331) come il contributo offerto dal ricorrente si sia sostanziato proprio nell'aver favorito la realizzazione di incontri tra gli associati, nell'essersi reso disponibile all'intestazione di attività nell'interesse del sodalizio ed avviate dal vertice di questo (F.V.), nonché nell'essere stato agevolato dai sodali nella propria attività imprenditoriale, svolta sull'isola di Favignana, a discapito di F.R., assicurando, in cambio, il controllo del settore dell'edilizia sull'isola. Corretta, dunque, risulta la contestazione provvisoria di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. descritta in rubrica. E' noto infatti che secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683) integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore colluso che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo della affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità. Nel caso di specie non può ritenersi, come correttamente ha spiegato il Tribunale, la sussistenza del concorso esterno del L., tenuto conto della concreta attività indicata, consistita nel porre in contatto sodali, anche per gli appalti di lavori da svolgersi a Favignana, elemento che unito agli altri sottolineati nell'ordinanza, impone di reputare il predetto intraneo al sodalizio. Il diverso tenore delle captazioni, prospettato con il ricorso, devolve una censura non rilevabile in questa sede. Sul punto si osserva che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, non evincibile nella specie (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784). Inoltre la lettura alternativa proposta, viene tratta da brani delle intercettazioni, riportati per estratto. Il ricorrente muove, dunque, dalla considerazione dei vari elementi indiziari in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789). Nella valutazione complessiva, infatti, ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). Del resto il lamentato travisamento, ricavabile dal testo del provvedimento impugnato, presenta profili di inammissibilità. La censura, sotto tale profilo, in sostanza finisce per devolvere al giudice di legittimità un'inammissibile rivalutazione generale e complessiva del materiale esaminato dai giudici di merito; il ricorso si sottrae, all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, la citazione di alcuni brani dei medesimi atti, rappresentati nella specie da estratti delle conversazioni captate (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 14/03/2012, Rv. 252349). 2.2. Quanto, infine, all'argomento del contatto con mafiosi, indicato come non sintomatico dell'adesione agli scopi del sodalizio, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270468; Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo, Rv. 252281; Sez. 6, n. 24469 del 05/05/2009 Rv. 244382) si è reiteratamente espressa nel senso che quando i controlli e le frequentazioni con altri affiliati non siano del tutto occasionali e sporadici, ma assurgono a condotte reiterate e ripetute nel tempo, o si tratti di contatti con appartenenti di spicco del clan, poste in essere, peraltro, in un ampio contesto temporale o anche in un momento nevralgico della lotta tra gruppi, nel quale la presenza insieme a soggetti (anche possibili destinatari di attentati) non possa essere affatto casuale, assurge senz'altro a condotta estremamente significativa, unitamente agli altri elementi, di un rapporto di intraneità del soggetto rispetto al gruppo criminale medesimo. Sicché si tratta di elementi che possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto proprio del descritto carattere abituale, ripetuto e intrinsecamente significativo dei controlli. Nel caso al vaglio si osserva che, dalla motivazione dei provvedimenti di merito, emerge che il L. ha preso parte ad incontri numerosi e significativi, in quanto destinati alla programmazione e pianificazione di strategie criminali, consistite nel propiziare incontri tra i sodali, finalizzati alla ripartizione degli appalti, con particolare riferimento a quelli da assegnare nell'isola di Favignana, incontri caratterizzati, peraltro, dalla partecipazione costante di vertici del gruppo. 3. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1. Non seguendo alla presente decisione la liberazione del ricorrente, deve disporsi — ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. — che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 15/07/2019 Il Consigliere estensore Barbara Calaselice . Il Presidente
Avv. Antonino Sugamele

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