Ex giudice del tribunale civile di Trapani sottoposto ad indagini per il reati di abuso di ufficio e falsa testimonianza.
Cass. pen. Sez. VI, Ord., (ud. 06-05-2019) 08-05-2019, n. 19792
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -
Dott. GIORDANO Emilia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
T.A., nato a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di:
C.L., n. a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 25/1/2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa GIORDANO EMILIA ANNA.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso del 14 febbraio 2019, sottoscritto anche dal difensore di fiducia, T.A., avvocato, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha disposto l'archiviazione del procedimento iscritto a carico di C.L., magistrato in servizio presso la sezione civile del Tribunale di Trapani, sottoposta ad indagini per i reati di cui agli artt. 323 e 372 c.p.. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza con la quale, in esito all'udienza camerale, il giudice ha disposto l'archiviazione del procedimento richiamando, per relationem, la motivazione della richiesta del Pubblico Ministero nonchè le argomentazioni sviluppate nella memoria depositata nell'interesse della persona sottoposta ad indagini che, secondo l'ordinanza impugnata, svilivano quelle contenute nell'atto di opposizione proposto dalla persona offesa. Osserva che l'ordinanza impugnata viola il precetto di cui all'art. 125 c.p.p., richiamato dall'art. 410 c.p.p., comma 2, norma che impone la motivazione dei provvedimenti giudiziari, per la mera apparenza della motivazione che ne costituisce la struttura dal momento che l'incedere argomentativo del giudice non si confronta con le critiche sviluppate dall'opponente nell'atto di opposizione.
2. Il ricorso è inammissibile perchè proposto avverso un provvedimento non ricorribile nè reclamabile.
Il provvedimento impugnato è un'ordinanza di archiviazione, emessa all'esito dell'udienza camerale del 25 gennaio 2019, ordinanza nella quale, con motivazione per relationem, vengono richiamate le argomentazioni sviluppate nella richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero e, al fine di confutare le deduzioni sviluppate nell'opposizione, quelle contenute nella memoria proposta nell'interesse della persona sottoposta ad indagini, richiesta e memoria allegate al provvedimento.
L'ordinanza è stata emessa dopo l'entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, il cui art. 33 ha introdotto l'art. 410-bis c.p.p., che disciplina i casi di nullità del provvedimento di archiviazione e prevede quale mezzo di impugnazione unicamente il reclamo al tribunale in composizione monocratica.
L'ordinanza di archiviazione, emessa all'esito di udienza camerale, non è, pertanto, ricorribile, ma reclamabile ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p., comma 3, nei casi di nullità previsti dal comma 2 di detta norma, ovvero solo nei casi previsti dall'art. 127 c.p.p., comma 5, e, dunque, per l'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio, con violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio, violazione non ricorrente nella fattispecie in esame.
3. Con il ricorso viene censurata, oltre tutto in termini generici perchè concernono la tecnica di redazione del provvedimento utilizzata dal giudice e non già sulla scorta di un ragionato confronto tra le argomentazioni sviluppate dall'opponente, la motivazione del provvedimento impugnato, trascurando che il giudice è libero di motivare il proprio convincimento prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'accusa ovvero condividendole e che in tale caso è sufficiente che risulti che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni dell'atto richiamato, ritenendole coerenti alla sua decisione tanto più che il provvedimento di archiviazione interviene all'esito di una procedura partecipata nel corso della quale è stato instaurato un effettivo e trasparente contraddittorio tra le parti, assicurando concretamente all'indagato il diritto di difesa ed alla persona offesa dal reato una forma di controllo sulla decisione di archiviazione (cfr. Sez. 4, n. 50067 del 10/10/2017, P.O. in proc. Del Rio e altri, Rv. 271351). Tale sistema risulta tanto più equilibrato ove si rifletta che si è in presenza di una decisione sfornita di uno specifico valore decisorio, che non sia quello "rebus sic stantibus", anche con riferimento al giudizio di superfluità delle indagini suppletive richieste dall'opponente, richiesta che, attraverso il richiamo alla memoria della persona sottoposta ad indagini, è stata oggetto di esame da parte del giudice per le indagini preliminari.
4. Tanto consente l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso odierno, con procedura de plano, declaratoria alla quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in Euro quattromila, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019
13-06-2019 22:47
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