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Sentenza

Ericino condannato per ricettazione di 2 assegni.
Ericino condannato per ricettazione di 2 assegni.
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: D.G.A. , nato a ..... il .........., contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 19.3.2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. Andrea Miceli, in sostituzione dell'Avv., in difesa di A. D.G.  che ha concluso riportandosi al ricorso di cui ha chiesto l'accoglimento. 
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Trapani, in data 18.6.2015, aveva riconosciuto A.D.G. responsabile della ricettazione di due assegni di cui era stato denunziato lo smarrimento da parte P.C. e di V.C.  sicché, ritenuta la continuazione tra i due episodi e le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 1 e mesi 5 di reclusione ed Euro 750 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali 2. ricorre per Cassazione il difensore di A.D.G. lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 648 e 158 cod. pen.: rileva, in particolare, che la data di consumazione del reato non poteva essere collegata al suo accertamento, intervenuto nel 2010 in coincidenza con la "spendita" dei due assegni, ma a quella della loro ricezione che, in difetto di elementi sufficienti, deve essere considerata, in applicazione del principio del "favor rei", con riferimento alla data più prossima a quella del gennaio 2006, data della denunzia di smarrimento; 2.2 difetto di motivazione con riferimento agli artt. 648 e 158 cod. pen.: segnala che la Corte di Appello ha totalmente omesso di motivare sulla intervenuta prescrizione del reato che pure era stata invocata nel corso del giudizio di appello tanto da essere stata richiamata nelle conclusioni delle parti, ivi richiamate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va in primo luogo puntualizzato che è certamente ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (cfr., Cass. SS.UU., 17.12.2015 n. 12.602, Ricci). 2. Il ricorso, oltre che ammissibile, è fondato. 2.1 La Corte di Appello, pur avendo dato atto della richiesta difensiva in ordine alla intervenuta prescrizione del reato (che sarebbe maturata "retrodatando l'epoca di commissione a data prossima a quella di presentazione della denuncia avvenuta nel 2006 ..."; cfr., pag. 2 della sentenza impugnata), non ha in alcun modo motivato sul punto limitandosi ad affrontare le doglianze che erano state articolate con l'atto di appello che, d'altra parte, era stato depositato in data antecedente quella in cui, secondo la difesa, sarebbe maturato il termine di prescrizione del reato. 2.2 II Tribunale, dal canto suo, aveva giudicato del tutto fantasiosa la tesi difensiva fornita dal D.G. in merito alla provenienze dei due assegni di conclamata (ed incontestata) provenienza delittuosa venendo così meno la possibilità di individuare nemmeno in via approssimativa il momento della loro ricezione. Questa stessa Sezione ha tuttavia già avuto modo di chiarire che, ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativamente al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del " favor rei" in prossimità della data di commissione del reato presupposto (cfr., Cass. Pen., 2, 9.6.2016 n. 31.946, Minutella; Cass. Pen., 2, 20.1.2010 n. 5.132, Gligora; Cass, Pen., 2, 24.5.2006 n. 19.472, Rinaldi). 
2.3 Nel caso di specie, gli assegni erano stati oggetto di denunzia di smarrimento presentata dai titolari del conto corrente nel corso del 2006 sicché, valutate anche le sospensioni del suo decorso, il termine decennale massimo, desumibile dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod. proc. pen., era spirato già in pendenza del giudizio di appello ed in data antecedente alla sentenza che risulta infatti emessa in data 19.3.2018. Soltanto per completezza, peraltro, non essendo stata sollevata alcuna questione in merito, va ribadito che nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni o le carte di credito, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite (cfr., Cass. Pen., 2, 8.11.2013 n. 46.991, Zaiti; cfr., anche, Cass. Pen., 2, 15.12.2016 n. 18.710, Giordano, secondo cui la ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen. conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa). 3. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 12 luglio 2019
Avv. Antonino Sugamele

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