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Sentenza

Ericino. Condannato per furto di energia elettrica.
Ericino. Condannato per furto di energia elettrica.
Cassazione Penale Sent. Sez. 5   Num. 14659  Anno 2019 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 06/03/2019
SENTENZA sul ricorso proposto da I.F. , nato a E. il .......... avverso la sentenza del .15/05/2017 della Corte d'Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, emessa il 15 maggio 2017, la Corte d'appello di Palermo ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Trapani del 9 febbraio 2005 che aveva affermato la responsabilità penale di F.I.  per il reato di furto aggravato di energia elettrica, assolto l'imputato dai fatti contestati sino all'anno 2010, confermando il trattamento sanzionatorio, già irrogato nel minimo edittale. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, avv. Maurizio Sinatra, articolano tre motivi. 
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione della legge processuale in riferimento alla data dell'udienza di comparizione nel procedimento d'appello, indicata nel 12 maggio 2017 ma effettivamente celebrata il 15 maggio 2017, senza che alcuna comunicazione fosse stata data al difensore. 
2.2. Con il secondo motivo, censura mancanza di motivazione per avere il giudice d'appello fatto riferimento per relationem alla sentenza impugnata, ignorando le ragioni dell'impugnazione e rendendo, pertanto, una giustificazione solo apparente. 
2.3. Con il terzo motivo, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in riferimento alla preterizione o al travisamento di una prova decisiva, relativa alla datazione dell'abusivo allaccio nell'anno 2007, quando l'imputato non aveva la disponibilità dei locali, e della inconsapevolezza della manomissione, con conseguente assenza di dolo. Risulta, altresì, solo apoditticamente affermata l'esclusiva utilizzazione dei locali serviti di energia elettrica, a fronte della dimostrazione della estraneità del ricorrente alla società Global Service che ivi aveva sede. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, complessivamente, infondato. 2.E' manifestamente infondata la censura articolata nel primo motivo.2.1. Dalla consultazione degli atti - consentita a questa Corte per la risoluzione della proposta questione processuale (Sez. 3, n.24979 del 22/12/2017 - dep. 2018, P.G., P.C. in proc. F, Rv. 273525, N. 16956 del 2006 Rv. 233821, N. 26358 del 2006 Rv. 234526) - risulta come la comunicazione della data dell'udienza di trattazione del dibattimento d'appello contenesse l'erronea indicazione del 12 maggio 2017, in luogo del 15 maggio 2017, come risultante dal testo del decreto di citazione. Dal verbale dell'udienza del 15 maggio 2017 risulta, tuttavia, che il difensore sia stato sostituito "per delega orale", dimostrando la designazione del sostituto la conoscenza della data di effettiva celebrazione del giudizio d'appello, con conseguente sanatoria della invalidità relativa all'erronea indicazione della data di comparizione. 2.2. L'inesatta indicazione della data di comparizione contenuta nel decreto di citazione per il giudizio di appello ne comporta, invero, la nullità assoluta, ai sensi degli artt. 601, commi 3 e 6, 429 comma 1, lett. f), 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., solo ove determini l'assoluta incertezza sulla data effettiva dell'udienza (Sez. 3, n.9464 dell'11/10/2017 - dep. 2018, Militello, Rv. 272451, N. 17085 del 2011 Rv. 250247, N. 22315 del 2011 Rv. 250370, N. 9969 del 2015 Rv. 263257) e sia, pertanto, inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto (Sez. U, n.7697 del 24/11/2016 - dep. 2017, Amato, Rv. 269028). Nel caso in esame non risulta, peraltro, che il sostituto del difensore abbia dedotto l'invalidità della comunicazione all'avvocato sostituito restando, pertanto, la nullità sanata ai sensi dell'art. 184, comma 1, cod. proc. pen. (V. Sez. 6, n.38632 del 28/06/2018, Riina, Rv. 273739). 3. Non colgono nel segno le censure articolate nel secondo e nel terzo motivo di ricorso in riferimento alla valutazione delle prove ed al vizio di motivazione dell'affermazione di responsabilità. 3.1. La corte distrettuale ha - con ragionamento logico e coerente, nonché aderente alle emergenze processuali - ricostruito l'accertamento dell'abusivo prelievo di energia elettrica, riconducendo siffatte condotte all'imputato attraverso l'accertata disponibilità non solo dei locali serviti, nei quali il medesimo svolgeva attività di deposito di prodotti surgelati in celle frigorifere alimentate dalla rete, ma anche dell'accesso al contatore, modificato tanto da alterare il consumo, risultato in termini macroscopicamente incompatibili con il numero degli impianti di refrigerazione in uso. Nel risalire, pertanto, da un fatto noto - la fraudolenta registrazione dei consumi ed il conseguente abusivo prelievo dell'energia elettrica effettivamente consumata - ad altro fatto ignoto da dimostrare - il beneficiario della maggior quota di energia effettivamente prelevata - il giudice di merito ha correttamente applicato validate massime di esperienza, esplicitando nella trama motivazionale della decisione i criteri adottati ed i risultati raggiunti, senza che l'imputato abbia contrapposto a siffatta valutazione un'ipotesi alternativa dotata di un elevato grado di credibilità razionale. 3.2. Invero, il disposto dell'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. sottolinea l'attribuzione esclusiva al giudice del merito del potere di valutazione della prova e dell'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, la motivazione posta a base della decisione adottata. Siffatta previsione, posta al centro dello statuto della prova declinato dal codice di rito, ha inteso ribadire in pieno il principio del libero convincimento, che - nel respingere la esistenza di prove con valore legale predeterminato - rimane il cardine cui riferire il processo valutativo dei dati probatori, ancorandolo soltanto alla necessità di indicazione specifica "dei risultati acquisiti e dei criteri adottati", al fine di evitare che lo stesso trasmodi in uso arbitrario. L'enunciato principio risulta ulteriormente valorizzato dalla nuova formulazione dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 5, I. n. 46 del 2006 che, mediante la previsione secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio, assume carattere meramente descrittivo e non già sostanziale, ribadendo la necessità che la pronuncia di condanna sia pronunciata solo quando il dato probatorio acquisito lascia fuori ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva di adeguato riscontro.E siffatta regola di giudizio si traduce, a sua volta, in un ulteriore rafforzamento dell'obbligo di motivazione in riferimento alla prospettazione difensiva che, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, introduca l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, imponendo al giudice di sciogliere l'alternativa attraverso il riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (V. Sez. 5, n.18999 del 19/02/2014, C., Rv. 260409). Di guisa che la regola predetta viene a declinare ulteriormente il principio del libero convincimento e l'obbligo di motivazione, richiedendo che il materiale probatorio posto a fondamento della decisione sia stato acquisito in assenza di circostanze idonee ad inficiarne l'attendibilità, essendo il giudice procedente tenuto ad attivare i propri poteri per dissipare eventuali opacità (Sez. 6, n.21314 de105/03/2015, Casamonica, Rv. 263565), rappresentando il percorso giustificativo della decisione in riferimento ai criteri adottati ed alle ragioni che abbiano consentito di privilegiare l'una piuttosto che l'altra testi alternativa. Nella delineata prospettiva, il giudizio probatorio non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli elementi acquisiti al processo, né procedere ad una mera sommatoria quantitativa di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli dati dimostrativi per verificarne l'affidabilità e l'intrinseca valenza persuasiva e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano comunque rimaste prive di adeguato riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (V. Sez. 1, n.20461 del 12/04/2016, P.C. in proc. Graziadei, Rv. 266941). 3.3. Nel caso in esame, mentre la effettiva disponibilità dei locali e del contatore, nonché l'accertato uso di energia sono circostanze incontroverse, l'ipotesi alternativa prospettata dall'imputato, attestata sulla rivendicata mancata conoscenza del dispositivo alternatore, s'appalesa del tutto inidonea ad incrinare, anche solo in astratto, la tenuta logica della motivazione, in considerazione del fabbisogno energetico dell'attività svolta dall'Iraci in riferimento alla minore entità dei consumi effettivamente registrati, di cui non è stato, peraltro, neppure dedotto alcun elemento volto a dimostrane la congruenza. Risulta, invece, come la corte territoriale abbia ridimensionato i fatti - escludendo la rilevanza penale della condotta di allaccio, risalente al 2007, e dei consumi immediatamente successivi - apprezzando i rilievi difensivi, volti alla dimostrazione che altra persona avesse realizzato l'abusivo collegamento, fruendo illecitamente della relativa energia sino al 2010, epoca dalla quale, invece, i locali e le relative utenze sono rimasti nella disponibilità (anche) dell'imputato, sino all'accertamento. Dal testo della sentenza impugnata risulta, pertanto, che la corte d'appello ha esaminato funditus le ragioni dell'impugnazione (V. ex multis Sez. 5, n.3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722), tanto da accoglierne parzialmente i rilievi, nel resto disattendendo, con adeguata giustificazione, i motivi di gravame. Di guisa che manifestamente infondata è la censura che, nel prospettare la preterizione di argomenti difensivi e la motivazione per realtionem della sentenza impugnata, non si confronta con la trama giustificativa rassegnata a sostegno dell'affermazione di responsabilità, mentre le doglianze, articolatamente disattese e riproposte ancora nella presente sede di legittimità, finiscono con il richiedere alla Corte una impropria rilettura dei fatti. L'indagine sul discorso giustificativo della decisione devoluta alla Corte di cassazione ha, difatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il ricorso è, pertanto, complessivamente infondato. 4. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna alle spese.
Avv. Antonino Sugamele

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