Ericino condannato con il patteggiamento a 6 mesi di reclusione e 100 euro di multa per furto aggravato. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo deducendo un errore da parte del Giudice nella quantificazione della pena.
Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 19757 Anno 2019Presidente: MICCOLI GRAZIARelatore: SCORDAMAGLIA IRENEData Udienza: 16/04/2019
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di: B.G. nato a ...... ........... avverso la sentenza del 12/07/2018 del TRIBUNALE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 12 luglio 2018, ha applicato a B.G. ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., in relazione all'imputazione relativa al delitto di furto aggravato, di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod.pen., la pena di mesi sei ed Euro 100,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo, deducendo, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc.pen., l'illegalità della pena applicata perché il giudice aveva errato nel calcolarla, avendo omesso di porre in bilanciamento la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod.pen. con le concesse circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.pen., così violando il disposto di cui all'art. 69 cod.pen..
3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Roberta Corsini, in data 11 marzo 2019 ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. La giurisprudenza di legittimità ha, da sempre, affermato che, nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute (Sez. 3, n. 18735 del 27/03/2001, Ciliberti, Rv. 219852; in termini: Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, Matteliano, Rv. 254980; Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003, P.G. in proc. Conciatori, Rv. 227718). 2. A corollario di tale principio, la stessa giurisprudenza ha precisato che è esclusa la possibilità di ricorrere in sede di legittimità censurando eventuali errori di calcolo, ovvero le valutazioni concernenti il bilanciamento e la misura delle diminuzioni della pena per effetto dell'applicazione di circostanze attenuanti. Tanto perché, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma, non sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse, purché il risultato finale non si traduca in una pena illegale (Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, Cannizzo, Rv. 263217; Sez. 6, n.44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185). 3. Al riguardo il diritto vivente ha chiarito che l'illegalità della pena sussiste solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata, salvo che non sia frutto di errore macroscopico (Sez. Un., n. 6240 del 27/11/2014 dep. 2015, B., Rv. 262327; Sez. 6, n. 41606 del 27/06/2018, Giuliano, non mass.; Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013, Villirillo, Rv. 256879). 4. Va, dunque, preso atto che il legislatore, nel coniare la norma di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod.proc.pen., introdotto con l'art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017, che così dispone: «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», ha inteso dare veste normativa al consolidato principio giurisprudenziale, dianzi illustrato. A conferma di tale conclusione depone il testo della Relazione governativa di accompagnamento del d.d.l. (A.C. 2798 - XVII Legislatura), nella parte in cui ha individuato la ratio dell'art. 14 dell'originario d.d.I., poi confluito nell'art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017, nella necessità di limitare espressamente «la ricorribilità della sentenza di patteggiamento ai soli casi in cui l'accordo non si sia formato legittimamente o non si sia tradotto fedelmente nella sentenza, ovvero il suo contenuto presenti profili di illegalità per la qualificazione giuridica del fatto, per la pena o per la misura di sicurezza, applicata od omessa», anche al fine di scoraggiare i ricorsi meramente defatigatori e di «accelerare la formazione del giudicato» (Rel. cit., pag. 7). 5. Va, quindi, ribadito il principio di diritto secondo il quale:« Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.proc.pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione che proponga motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione de parametri di cui all'art. 133 cod.pen. ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione>>. 6. Ne viene che, poiché nel caso al vaglio, considerata la decurtazione per il rito prescelto, la pena irrogata si mantiene nei limiti edittali, il ricorso del Procuratore Generale deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 16/04/2019. Il Consigliere estensore Irene Scordamagli
14-05-2019 21:59
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