Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

E' interruzione di pubblico servizio sdraiarsi davanti ad un pulman per impedire la partenza?
E' interruzione di pubblico servizio sdraiarsi davanti ad un pulman per impedire la partenza?
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE d'APPELLO di TRIESTE
nel processo c/ C.M.
avverso la sentenza del 20/04/2017 della CORTE d'APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Andrea Tronci;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Marco Dall'Olio, che ha concluso
per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito il difensore d'ufficio, avv. Attilio D'Amico, che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il P.G. presso la Corte d'appello di Trieste impugna la sentenza indicata in
epigrafe, con cui l'anzidetta Corte territoriale, in riforma della pronuncia del
Tribunale giuliano, ha mandato assolto M.C. dal reato ascrittogli
ai sensi dell'art. 340 cod. pen. con ampia formula, per insussistenza del fatto.
2. Assume la ricorrente parte pubblica che la giustificazione della statuizione
assolutoria offerta dal giudice d'appello - in ragione della ravvisata impossibilità,
alla stregua degli atti, di fornire risposta al quesito ritenuto decisivo ai fini della
sussistenza o meno della contestata fattispecie delittuosa, se cioè la condotta
dell'imputato avesse avuto incidenza sulla complessiva funzionalità del servizio
pubblico, qui relativo al trasporto lungo la linea "Trieste/Ronchi aeroporto" -
sarebbe inficiata da inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai
sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. Ciò sotto un duplice profilo:
perché la Corte d'appello avrebbe in tal modo "travisato" l'elemento
oggettivo proprio del reato di cui all'art. 340 cod. pen., in contrasto con
l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la fattispecie
deve ritenersi consumata in presenza di un'alterazione anche temporanea,
purché oggettivamente apprezzabile, del servizio pubblico, senza necessità
- come invece opinato dalla sentenza impugnata - che il turbamento debba
concernere "il servizio nella sua interezza e globalità";
perché la Corte medesima avrebbe omesso di considerare, malgrado le
emergenze in tal senso dell'istruttoria dibattimentale, "che la condotta
dell'imputato si è riversata, vista l'ora tarda, sull'ultimo mezzo di trasporto
disponibile", con conseguente turbamento non della "singola prestazione",
bensì dello "intero servizio di trasporto notturno extraurbano", oltre ad aver
"impedito che i passeggeri potessero raggiungere prontamente l'aeroporto
(peraltro distante decine di chilometri ...) e le zone limitrofe, con un evidente
rischio per gli altri servizi collegati (nella specie, il trasporto aereo)".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento, la Corte distrettuale
non avendo fatto buon governo del consolidato orientamento in materia della
giurisprudenza di legittimità.
2. Il punto di partenza non può che essere costituito dal dato testuale della
norma incriminatrice, che, in linea con l'interesse tutelato, sanziona non solo la
condotta che abbia comportato l'interruzione del servizio pubblico di cui si tratti,
bensì anche il comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare
svolgimento dell'ufficio o servizio pubblico (cfr., in particolare, Sez. 6, sent. n.
46461 del 30.10.2013, Rv. 257452).
Proprio la rilevata ampiezza dell'ambito di applicazione della norma ha
indotto la giurisprudenza medesima a puntualizzare che, ferma la rilevanza di
un'alterazione anche temporanea del servizio, essa deve tuttavia rivestire
un'oggettiva significatività, risultando così esclusi dalla sfera di operatività della
fattispecie incriminatrice in questione i casi in cui la condotta contestata - giusta
la terminologia usualmente adottata - si sia risolta nell'interruzione o
nell'alterazione della regolarità di "un singolo atto ..., senza che tale
comportamento abbia inciso in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva
dell'ufficio" (così Sez. 6, sent. n. 36404 del 28.05.2014, Rv. 259901).
A significare, cioè, che il giudice, nella doverosa valutazione dell'effettiva
offensività del facere del soggetto agente, deve considerare la sua ricaduta sullo
specifico servizio colpito dalla condotta contestata in esame, ma non anche sulla
totalità in assoluto del servizio: ciò che, ove si tratti di servizi di ampio respiro
- come nel caso del trasporto pubblico qui in esame - ben difficilmente potrebbe
altrimenti condurre all'affermazione della rilevanza penale della condotta
medesima.
La disamina della casistica giurisprudenziale conforta l'enunciazione di cui
sopra: così, nell'ipotesi di cui alla pronuncia del 2014 precedentemente indicata
(la cui massima è oggetto di espresso richiamo da parte della sentenza
impugnata) il comportamento di quell'imputato, risoltosi unicamente in pur
inurbane contestazioni verbali, aveva semplicemente consigliato il pubblico
ufficiale a rinviare, per mere ragioni di opportunità, l'attività d'ufficio in cui era
impegnato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza portata
all'attenzione della Suprema Corte; mentre, nel caso affrontato da Sez. 6, sent.
n. 35399 dell'08.06.2006, Rv. 235196 - pur nella sua diversità, più vicino al
fatto per cui è processo - l'interruzione della linea di trasporto pubblico era stata
determinata da una lite sul traffico, originata da un preteso danneggiamento di
cui si sarebbe reso responsabile il conducente di linea, onde la condotta del
privato guidatore, che aveva costretto il mezzo pubblico ad arrestare la propria
corsa, è stata riguardata come espressione delle non infrequenti vicende che
sono proprie del traffico urbano, perciò senza alcuna reale compromissione della
regolarità del servizio, al di là della pur accennata problematica inerente alla
sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dal reato previsto e punito dall'art.
340 cod. pen.
3. Venendo, quindi, al caso di specie, non è in contestazione la ricostruzione,
in punto di fatto, della vicenda, contrassegnata dalla condotta impeditiva
dell'odierno imputato, che, per protestare contro l'organizzazione del servizio
- stante l'impossibilità del mezzo di caricare tutti gli utenti in attesa al capolinea,
onde il conducente, una volta esauriti i posti a sedere ed occupati tutti gli spazi
in piedi, aveva chiuso le porte, accingendosi a dar inizio alla corsa - ebbe a
sdraiarsi per terra, impedendone quindi volontariamente la partenza, che poté
avvenire solo dopo circa mezz'ora, previo intervento dei Carabinieri.
Ciò posto, l'alterazione della regolarità del servizio non può in effetti
essere esclusa sulla scorta di "un lieve ritardo nella partenza del mezzo", atteso
che siffatta affermazione finisce con lo "sterilizzare" gratuitamente la causale alla
base dell'accaduto, omettendo altresì di soffermarsi sulla sua ricaduta oggettiva,
da apprezzarsi altresì - in linea con l'osservazione formulata dal ricorrente P.G.,
ma in effetti risultante dal tenore della sentenza di primo grado, che si ripete non
essere in discussione dal punto di vista della ricostruzione dell'accaduto - alla
luce della incontestabile circostanza, per cui quella "bloccata" era l'ultima corsa
della linea diretta dal centro città all'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Mentre, di
converso, non appare pertinente l'assunto della Corte giuliana, che ha attribuito
portata dirimente alla mancata prova, in quanto ritenuta non desumibile dagli
atti processuali, di un effettivo danno cagionato ad "altri servizi funzionalmente
collegati con quello svolto dal citato mezzo", trattandosi di profilo non
determinante, perché ulteriore rispetto alla condotta incriminata e perciò ad essa
estraneo e quindi non in grado di influire sulla sua consumazione.
4. S'impone quindi, conclusivamente, l'annullamento della sentenza
impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste, che farà
luogo a nuova disamina del gravame proposto dalla difesa, nel rispetto dei
principi di diritto in precedenza enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della
Corte d'appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018
Il consigliere est. Il Presidente
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza