Due ericini condannati per ricettazione materiale sportivo sottratto al Trapani Calcio.
Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 36514 Anno 2019 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 16/07/2019
SENTENZA sui ricorsi proposti da: B. A. nato il 2......... ad E.B. L. nato il ................. ad E.avverso la sentenza del 30/03/2018 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla LORI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30/3/2018 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa il 3/6/2016 con la quale il Tribunale di Trapani - per quanto qui rileva - aveva condannato alle pene ritenute di giustizia A. B. e L. B. per concorso nella ricettazione di materiale sportivo2. Hanno proposto ricorso per cassazione A. B. e L. B., a mezzo del comune difensore di- fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi. 3. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi comuni. 3.1. Violazione della legge processuale per erroneo utilizzo, ai fini della decisione, dei verbali di perquisizione e sequestro, in quanto dalla perquisizione con esito negativo effettuata nell'abitazione degli imputati non era emerso alcun elemento sulla base del quale gli accertatori potessero estendere l'attività anche al terrazzo. 3.2. Violazione della legge penale e mancanza della motivazione, non essendo stato dimostrato che il borsone con gli articoli sottratti alla società Trapani Calcio appartenesse ai ricorrenti. 3.3. Violazione della legge penale e vizio motivazionale, in quanto gli imputati avevano il diritto di non rispondere, omettendo di dare spiegazioni sulle modalità di acquisto dei beni, reperibili in qualsiasi bancarella a prezzi irrisori. Pertanto, "nulla esclude la circostanza che" i due imputati non avessero "alcuna contezza che i beni fossero di provenienza illecita", potendo eventualmente rispondere della contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. 3.4. Violazione della legge penale e vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen., in considerazione dell'esiguo valore della merce. 4. Con un quinto motivo A. B. deduce violazione della legge penale e vizio motivazionale in relazione all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, riconosciuto invece al coimputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi generici, difettando di "specificità estrinseca", poiché costituiscono una riproduzione di quelli contenuti nell'atto di appello, nonostante la sentenza impugnata, aderendo alle argomentazioni svolte dal Tribunale, abbia su ogni punto fornito una motivazione logica, adeguata, esente da contraddizioni, rispondendo alle doglianze proposte con gli appelli, ora pedissequamente riproposte. I motivi, comunque, sono anche manifestamente infondati. 2. Quanto ai primi due comuni motivi di ricorso, la difesa ha ricordato che -il decreto emesso dal Pubblico Ministero disponeva la perquisizione delle abitazioni dei due imputati e di ogni altro eventuale immobile che all'esito dell'atto dovesse risultare nella disponibilità dei predetti. La Corte territoriale ha evidenziato che, rinvenuto nell'abitazione di A. B. materiale sportivo sottratto alla società Trapani calcio, i verbalizzanti estesero la perquisizione allo sgabuzzino posto sul terrazzo che risultò nella esclusiva disponibilità dei due imputati e non accessibile ad altri sulla base di precise circostanze: il locale era chiuso, tant'è che per aprirlo fu necessario l'intervento dei Vigili del fuoco ed all'interno dello stesso fu ritrovato mobilio identico a quello rinvenuto nell'appartamento di L. B. e un borsone della E.calcio, contenente attrezzatura sportiva, riconducibile ad A. B., che in detta squadra aveva militato. I ricorrenti non si sono in alcun modo confrontati con le argomentazioni della sentenza impugnata, che pure ha rilevato (pag. 4) come la perquisizione nell'appartamento di A. B., sito al secondo piano di via Rodolino 12, avesse avuto esito positivo, essendo stato rinvenuto parte del materiale oggetto del furto patito dalla società Trapani Calcio, presente anche nell'abitazione del fratello L., sita al sesto piano al civico 4 della stessa via (pagg. 5 e 9 della sentenza di primo grado). 3. Il terzo motivo è privo di ogni pregio. I giudici di merito hanno specificamente illustrato le ragioni per le quali era stato dimostrato che il materiale in possesso degli imputati fosse quello sottratto alla socìetà e non fosse in alcun modo confondibile con quello in commercio. La sentenza impugnata ha richiamato i particolari identificativi del materiale (segni, marchi e nominativi dei calciatori, tipici di attrezzatura sportiva professionistica), mentre già il Tribunale aveva osservato che di "particolare unicità erano soprattutto i trolley usati dai giocatori in trasferta e recanti i cognomi dei calciatori (oltre che ancora il marchio della società)". In ordine alla sussistenza del dolo del delitto di ricettazione, il giudice di appello ha correttamente applicato il principio, da tempo consolidato in giurisprudenza, secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla mancata o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643). Come evidenziato dalle Sezioni Unite, in questo modo «non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento» (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, cit., in motivazione; in senso conforme, di recente, v. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, cit.; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969). 4. Anche l'ultimo motivo comune è privo di ogni fondamento. Il quantitativo di materiale era "ingente", dal valore di certo non particolarmente lieve (apoditticamente e genericamente affermato dai ricorrenti), circostanza che precludeva la tenuità del fatto e quindi il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen. (ex plurimis v. Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154; Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118). 5. Manifestamente infondato è il motivo proposto da A. B. in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, fondato unicamente sul diverso trattamento riservato al coimputato. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, «non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso che si prospetta come identico sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali» (così, da ultimo, Sez. 3, n. 51002 del 25/05/2018, R., Rv. 274091; in senso conforme v. Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264020 e Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv. 252880). In particolare, «non sussiste disparità di trattamento nel caso di concessione delle circostanze attenuanti generiche in favore di un imputato e non del concorrente nello stesso reato, purché venga fornita logica ed adeguata motivazione in ordine alla diversa valutazione della gravità dei fatti rispettivamente contestati e della capacità a delinquere manifestata dagli imputati». Nel caso di specie la sentenza impugnata ha osservato che A. B., a differenza del coimputato, incensurato, era gravato di un precedente penale specifico, circostanza che legittimava il diniego delle attenuanti generiche (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchì, Rv. 268411, in motivazione; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; da ultimo v. Sez. 2, n. 24480 del 22/05/2019, Danieli, non mass.) e nel contempo induceva alla formulazione dì uno sfavorevole giudizio prognostico. Diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, la circostanza che il precedente si riferisca ad un fatto commesso successivamente a quello di cui si tratta non preclude affatto la valutazione negativa della personalità dell'imputato, come adeguatamente motivato nella sentenza impugnata. 6. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/7/2019. Il Consigliere estensore Pero Messini D'Agostini
31-08-2019 00:13
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