Droghe leggere: con la sentenza della Corte Cost. 32/2014 quali limiti massimi si debbono considerare per applicare la circostanza aggravante della ingente quantità?
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, ordinanza n. 38635/19; depositata il 19 settembre
ORDINANZA sul ricorso proposto da: P.S.T. nato a V.V. il ........... avverso la sentenza del 20/06/2018 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIAMPI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante o in subordine la rimessione alle Sezione Unite e il rigetto nel resto. E' presente l'avvocato CALABRESE FRANCESCO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di P.S.T. che insiste per raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Catanzaro con l'impugnata sentenza ha confermato la decisione del GIP presso il Tribunale di Vibo Valentia, appellata dall'imputato P.S.T. . Questi era stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 73, 1° e 4° comma, 80 2° comma del DPR n. 309/1990 per aver coltivato presso la propria abitazione all'intero di un terreno di sua proprietà ed anche in altro terreno di fatto allo stesso in uso n. 1087 piante di canapa indiana. 2. Avverso tale decisione ricorre in cassazione a mezzo del difensore di fiducia il P. denunciando con un primo motivo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e), quanto al mancato esame da parte della Corte territoriale delle doglianze avverso la sentenza di primo grado. Con un secondo motivo con ampi richiami giurisprudenziali contesta la sussistenza della ritenuta aggravante della ingente quantità, sostenendo che la sentenza impugnata non si confronterebbe "con l'orientamento giurisprudenziale pressoché consolidato della giurisprudenza di legittimità, che afferma che, in ipotesi di detenzione di droghe leggere, ai fini della configurazione della circostanza aggravante de qua, si renda necessario il superamento della soglia di 4000 unità e non più di duemila" 3. Con un terzo motivo, infine, si deduce violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. quanto alla denegata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 4. In data 3 settembre 2019 è pervenuta memoria difensiva nell'interesse dell'imputato in cui si ribadisce fa dedotta violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art. 80 comma 2 DPR n. 309/1990 MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Sussiste in relazione al secondo motivo di gravame il contrasto giurisprudenziale evincibile dalle stesse affermazioni del ricorrente, nonché dalla segnalazione da parte del massimario di questa Corte (Rel. N. 59/16 del 30 novembre 2016). 6. Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte, (sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Biondi), hanno stabilito il principio secondo il quale l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non é di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. In particolare da parte di alcune decisioni si è osservato che la sentenza in argomento delle Sezioni Unite «interveniva nell'ambito di un quadro normativo affatto diverso dall'attuale, ossia in epoca antecedente alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge Fini-Giovanardi». In specie si é rilevato che «il decreto del Ministro della Salute in data 11 aprile 2006, richiamato dall'art. 73 del D.P.R. 309/1990 nella versione antecedente la detta pronunzia d'incostituzionalità, aveva fornito indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale, delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del detto Testo Unico». E in seguito intervenuto il ben noto mutamento del quadro normativo di riferimento (conseguente in particolare alla citata sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimi gli artt. 4-bis e 4-vicies ter della L. n. 49 del 2006; e al D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con 3 modificazioni nella L. 16 maggio 2014, n. 79, entrata in vigore in data 21 maggio 2014); e ciò ha posto appunto all'attenzione della giurisprudenza di legittimità il problema della permanenza o meno della validità del criterio stabilito dalle Sezioni Unite ai fini dell'aggravante de qua. Sul punto, si sono registrati due diversi indirizzi. Un primo orientamento è espresso ex multis dalle sentenze Sez. 3, n. 1609 del 27/05/2015, Gavagna, Rv. 265810, e Sez. 3, n. 12532 del 29/01/2015, Castelletti e altro, Rv. 263001). secondo cui l'impostazione accolta dalle Sezioni Unite dovrebbe ritenersi superata, Jri quanto essa si rapporterebbe al sistema tabellare che il D.L. n. 272 del 2005, art. 4-vicies ter, convertito con modificazioni nella L. n. 49 del 2006 (c.d. legge Fini- Giovanardi), aveva introdotto nel testo unico degli stupefacenti, sostituendo alle originarie quattro tabelle che distinguevano le droghe leggere (tabelle 2 e 4) dalle droghe pesanti (tabelle 1 e 3) un'unica tabella relativa a tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope droganti. A seguito della già citata sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale, il legislatore ha modificato il sistema tabellare che ne era conseguito, introducendo con il D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 16 maggio 2014, n. 79, quattro nuove tabelle in ordine a tali sostanze. Perciò la determinazione dei presupposti per l'applicazione della aggravante della ingente quantità non può prescindere da questa diversa impostazione normativa: invero, il nuovo quadro legislativo formatosi, che smentisce la ratio della normativa vigente all'epoca dello sviluppo giurisprudenziale di cui sopra, appare difficilmente compatibile con una interpretazione tendenzialmente soltanto aritmetica e dunque "automatica" dell'aggravante dell'ingente quantità. Viceversa, secondo un secondo e diverso indirizzo espresso in altre decisioni, la Corte si é espressa in senso affermativo (vds. fra le altre Sez. 6, n. 543 del 17/11/2015, dep. 2016, Pajo, Rv. 265756; Sez. 6, n. 44596 del 08/10/2015, Maggiore, Rv. 265523; Sez. 6, n. 6331 del 04/02/2015, Berardi, Rv. 262345; e la già citata Sez. 4, n. 49619 del 12/10/2016, Palumbo e altro, Rv. 268624), sul rilievo che i criteri elaborati dalle Sezioni unite, con la ridetta decisione n. 36258/2012, per l'applicazione della aggravante della ingente quantità mantengono una loro validità, nella misura in cui possono essere utilizzati come meri criteri orientativi, individuati a seguito di una indagine condotta su un numero cospicuo di sentenze di merito. La sentenza impugnata ha a riguardo così motivato: "Quanto all'aggravante ex art. 80 DPR 309/1990, va osservato che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, comma secondo d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (SS.UU. n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, Rv. 253150)", ritenendo in concreto che il quantitativo dello stupefacente sarebbe comunque superiore a quello ritenuto soglia per integrare l'aggravante in oggetto. Sul punto è stato tuttavia riaffermato il già richiamato diverso orientamento (cfr. Sez. 4, n. 49366 del 19/07/2018, Rv. 274038 - 01) attraverso la sentenza della Sezione 6 di questa Corte n. 36209 del 13/07/2017, Trifu ed altri, Rv. 270916), perdurando quindi il già segnalato contrasto. Con tale reiterata impostazione, sempre con riferimento alle cd. "droghe leggere", si è ribadito che l'aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo sia inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore - soglia), determinato per detta sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006. Si è evidenziato che l'applicazione di tale moltiplicatore si rende necessaria al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite penali con la citata sentenza n. 36258 del 2012 in conseguenza dell'annullamento del d.m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. "droghe leggere" aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg. In senso contrario e conformemente alla sentenza impugnata, si è invece sostenuto che in tema di stupefacenti, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile (Sez. 4, n. 55014 de/ 15/11/2017, Rv. 271680 - 01). 7. Ricorre pertanto l'ipotesi di cui all'art. 618, primo comma, cod. proc. pen. per la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, in ordine alla seguente questione di diritto: "Se, con riferimento alle cd. "droghe leggere", la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 2014 n. 36 convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79, imponga una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell'accresciuto tasso di modulazione normativa, oppure mantengano validità, per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 e ss.mm.ii., i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, Rv. 253150" P.Q.M. rimette il ricorso alle Sezioni Unite Così deciso in Roma, 10 settembre 2018 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Fran Maria Ciampi)
22-09-2019 13:40
Richiedi una Consulenza