Detenuto riceve lamette da barba di una marca diversa da quella richiesta. E' leso un diritto soggettivo?
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 38937/19, depositata il 23 settembre)
sul ricorso proposto da: A.R. nato a N. il ............. avverso l'ordinanza del 28/01/2019 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
Letta la requisitoria della dott.ssa Assunta Cocomello sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Magistrato di Sorveglianza di Sassari, in data 28 gennaio 2019 rigettava il reclamo proposto da A.R., che aveva rappresentato il pregiudizio derivatogli dalla scelta dell'amministrazione di non riconoscergli il diritto di acquistare i ricambi per rasoio "Mach III", permettendo il mod. 72 l'acquisto del solo diverso modello "gilette Blue II". 2. Ricorre per cassazione A.R., a mezzo del suo difensore di fiducia e lamenta la violazione di legge e del rito attraverso cui il magistrato di sorveglianza era addivenuto alla decisione sulla richiesta del detenuto. Si duole in particolare il ricorrente della mancata fissazione dell'udienza camerale e dell'omessa decisione nel contraddittorio delle parti. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Questa Corte di legittimità ha in più occasioni precisato l'ambito applicativo del ricorso giurisdizionale di cui agli artt. 35 bis e 69 legge n.354 del 1975 e succ. mod. (da ora in avanti ord. pen.) nel quadro normativo attualmente vigente, successivo alle note riforme del 2013/2014. In particolare, nella sentenza numero 42364 del 2017 (c.c. del 11.11.2016- Sez. VII) è stata tracciata la linea di demarcazione tra l'ipotesi di reclamo cd. 'generico' (art. 35 co. 1 n. 5 ord. pen.), tuttora previsto dalla legge, e quella del reclamo giurisdizionale in senso proprio (art. 35-bis in relazione all'art. 69 co. 6 lett. b) ord.pen.). L'identificazione dell'esistenza di una condizione definibile in termini di «diritto soggettivo» suscettibile di essere leso da comportamenti (attivi o omissivi) dell'Amministrazione resta affidata alla concretizzazione giurisprudenziale (tra le molte, Sez. VII n. 23379 del 12.12.2012, rv 255490; Sez.VII n. 23377 del 12.12.2012, rv 255489). Si collocano in tale ambito esclusivamente gli interessi che ineriscono a beni essenziali della persona e che rappresentano la proiezione di diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti nella carta fondamentale o in trattati sovranazionali recepiti dallo Stato. Là dove sia "manifesta" l'assenza di tale carattere della pretesa, la domanda non è idonea ad attivare il nuovo procedimento di tutela giurisdizionale descritto dall'art. 35 bis ord. pen., posto che tale formalizzazione del procedimento presuppone che - alla base - si controverta di un limite posto all'esercizio di un «diritto». 3.2. Ciò posto, nel caso qui in esame, il Magistrato di Sorveglianza ha correttamente operato una classificazione della domanda in termini di reclamo 'generico', per ritenuta assenza di 'diritto soggettivo'. Il provvedimento emesso non risulta impugnabile poiché la domanda, nel caso in esame, non può ritenersi inerente ad un diritto soggettivo della persona reclusa. L'acquisto di un prodotto in luogo di un altro della stessa tipologia, differente per marca (come nella specie le lamette da barba) non realizza un diritto soggettivo o una posizione giuridica soggettiva che inerisca a quella di diritto soggettivo. Il diniego all'acquisto di quel prodotto, dunque, da parte dell'Amministrazione non rientra nell'area della tutela giurisdizionale non incidendo sul piano dei diritti soggettivi del detenuto. Né il ricorso presentato nell'interesse dell'A. indica, anche in linea astratta, quale sia quale sia il pregiudizio concreto ed attuale inferto alla sfera giuridica del detenuto dal comportamento dell'Amministrazione. 3.4. Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla cassa delle ammende in difetto di ipotesi di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 giugno 2019.
24-09-2019 23:20
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