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Sentenza

Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale-
Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale-
Capo II
DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DEL
CODICE PENALE E PER LA REVISIONE DEL REGIME SANZIONATORIO DI
CONTRAVVENZIONI
Art. 13.
(Oggetto e procedimento).
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, del codice
penale e della collegata legislazione speciale e per la revisione del regime sanzionatorio di alcune
contravvenzioni, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale,
nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dalle disposizioni
del presente capo.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia e sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta
giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in
mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza
del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di
sessanta giorni.
3. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 1 e 2, decreti
legislativi recanti le norme di attuazione delle nuove disposizioni e di coordinamento delle stesse con
le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice
penale, del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente
investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le
necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.
4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore
dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi medesimi.
Art. 14.
(Notificazioni).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di notificazioni, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima siano
eseguite mediante consegna al difensore; al di fuori dei casi previsti dagli articoli 161 e 162 del codice
di procedura penale, prevedere opportune deroghe al suddetto principio, a garanzia della effettiva
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conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore
d'ufficio e la prima notifica non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente
all'imputato o a persona che con lui conviva anche temporaneamente o al portiere o a chi ne fa le
veci;
b) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le
successive notifiche saranno effettuate mediante consegna al difensore e che l'imputato ha l'onere di
indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni, nonché ogni mutamento
dello stesso;
c) prevedere che non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato
professionale del difensore l'omesso o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di
quest'ultimo;
d) chiarire i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri dettati
dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con
riferimento ai rapporti fra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso
di dichiarazione o elezione di domicilio e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti fra dette
notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale.
Art. 15.
(Indagini preliminari e di udienza preliminare).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice
di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare, per le parti di seguito
indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, ai sensi
dell'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, prevedendo che il
pubblico ministero non eserciti l'azione penale nei casi in cui gli elementi acquisiti nelle indagini
preliminari non consentano, anche se confermati in giudizio, l'accoglimento della prospettazione
accusatoria;
b) escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, di cui
all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, alla persona offesa che abbia rimesso la
querela;
c) modificare i termini di durata delle indagini preliminari di cui all'articolo 405 del codice di
procedura penale, in relazione alla gravità dei reati: sei mesi dalla data in cui il nome della persona
alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato per i reati puniti con la sola
pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni sola o congiunta alla
pena pecuniaria; un anno e sei mesi dalla stessa data quando si procede per taluno dei delitti indicati
nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale; un anno dalla stessa data in tutti gli altri
casi;
d) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga del termine di cui
all'articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tale termine,
per un tempo non superiore a sei mesi;
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e) prevedere che il pubblico ministero, se entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata
delle indagini preliminari o nei diversi termini di cinque e quindici mesi dalla stessa scadenza nei casi
dell'articolo 407, comma 2, lettera b) e, rispettivamente, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del
codice di procedura penale non ha notificato l'avviso della conclusione delle indagini previsto
dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale o non ha richiesto l'archiviazione, notifichi senza
ritardo alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato
o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata, avviso del
deposito della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico
ministero e della facoltà della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore o della persona
offesa dal reato di prenderne visione ed estrarne copia; prevedere che la notifica del predetto avviso
possa essere ritardata, per un limitato periodo di tempo e con provvedimento motivato, nei
procedimenti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4) c.p.p.;
f) prevedere che la violazione da parte del pubblico ministero delle prescrizioni di cui alla lettera e)
integri un illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a dolo o a negligenza inescusabile;
g) prevedere che dopo la notifica dell'avviso di deposito di cui alla lettera e), l'omesso deposito della
richiesta di archiviazione o il mancato l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero
entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta del difensore della persona
sottoposta alle indagini o della parte offesa, fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce
reato, integri un illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a dolo o a negligenza inescusabile;
h) ripristinare, in conseguenza delle modifiche di cui alle lettera e), la disciplina dell'istituto
dell'avocazione di cui all'articolo 412, comma 1, del codice di procedura penale come vigente prima
delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103;
i) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio
dell'azione penale, selezionino le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre sulla
base di criteri di priorità trasparenti e predeterminati, indicati nei progetti organizzativi delle procure
della Repubblica e redatti periodicamente dai dirigenti degli uffici sulla base dei principi enunciati
nelle delibere del Consiglio superiore della magistratura; prevedere che nella elaborazione dei criteri
di priorità il procuratore della Repubblica curi in ogni caso l'interlocuzione con il procuratore
generale presso la corte d'appello e con il presidente del tribunale e tenga conto della specifica realtà
criminale e territoriale, delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili e delle indicazioni
condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti;
l) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura
penale, al fine di limitare il rinvio a giudizio ai casi in cui gli elementi acquisiti consentano, se
confermati in giudizio, l'accoglimento della prospettazione accusatoria;
m) prevedere che la sentenza di cui all'articolo 425, comma 1, contenga, oltre ai requisiti di cui
all'articolo 426, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) del codice di procedura penale, l'esposizione
sommaria dei soli motivi imprescindibili di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata.
Art. 16.
(Procedimenti speciali).
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1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di procedimenti speciali, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) giudizio abbreviato:
1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata
a una integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale,
sostituendo il requisito della compatibilità dell'integrazione con le finalità di economia processuale
proprie del procedimento con i requisiti di rilevanza, novità, specificità, non sovrabbondanza della
prova o dei fatti oggetto di prova;
b) giudizio immediato:
1) prevedere che, a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da
parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a una
integrazione probatoria, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo
438, comma 1, del codice di procedura penale oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
2) prevedere che, a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso
del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di
applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'imputato possa
proporre la richiesta di giudizio abbreviato;
c) procedimento per decreto:
1) prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico
ministero entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura
penale.
Art. 17.
(Giudizio).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di giudizio, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che, quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, dopo la
lettura dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove il giudice comunichi alle parti il
calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione;
b) prevedere il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo
precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle
letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione.
Art. 18.
(Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica).
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1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per
le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale,
prevedere un'udienza innanzi al tribunale in composizione monocratica nella quale il giudice, diverso
da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il giudizio, sulla base degli atti contenuti
nel fascicolo del pubblico ministero, pronuncia sentenza di non luogo a procedere se sussiste una
causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere
proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se risulta che il fatto non sussiste o che
l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non
punibile per qualsiasi causa o se gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o
comunque non consentono, quand'anche confermati in giudizio, l'accoglimento della prospettazione
accusatoria;
b) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi
di cui alla lettera a), se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una
misura di sicurezza diversa dalla confisca.
Art. 19.
(Appello).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di appello, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l'inappellabilità della sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola
pena pecuniaria o con pena alternativa, salvo che per i delitti di cui agli articoli 590, commi 2 e 3,
590-sexies e 604-bis, comma 1, del codice penale;
b) prevedere l'inappellabilità della sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di
pubblica utilità;
c) prevedere l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera
a);
d) prevedere la competenza della corte di appello in composizione monocratica nei
procedimenti a citazione diretta, con esclusione dei casi di cui all'articolo 550, comma 2, lettere ebis),
f) e g) del codice di procedura penale;
e) prevedere la forma del rito camerale non partecipato nei procedimenti di impugnazione
innanzi alla corte d'appello in composizione monocratica, qualora ne facciano richiesta l'imputato o
il suo difensore e non vi sia la necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
f) prevedere la forma del rito camerale non partecipato, salvo diversa richiesta della parte e
sempre che non sia necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei casi in cui si procede
con udienza in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 599 del codice di procedura penale;
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Art. 20
(Condizioni di procedibilità).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice
penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito
indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali
stradali gravi previsto dall'articolo 590-bis, comma primo, del codice penale;
b) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia
dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità dell'indicazione, a tal fine,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
c) prevedere quale remissione tacita della querela la ingiustificata mancata comparizione del
querelante all'udienza dibattimentale alla quale sia stato citato.
Art. 21
(Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di
codice penale in materia di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive sono adottati
rideterminando l'ammontare di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva in un importo non
superiore a 180 euro.
Art. 22.
(Diposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi della Convenzione Europea
dei Diritti dell'Uomo e dei relativi Protocolli).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 13, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione sono
adottati prevedendo uno strumento di impugnazione del decreto di perquisizione, anche quando ad
essa non consegua un provvedimento di sequestro.
Avv. Antonino Sugamele

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