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Sentenza

Dare della sciaquetta in televisione non è reato.
Dare della sciaquetta in televisione non è reato.
SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
C.R.  nata a MILANO il  
avverso la sentenza del 28/03/2017 della CORTE di APPELLO di ROMA 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini; 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta 
Cesqui, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; 
udito il difensore di parte civile, avv. Armando Fregola, che ha depositato conclusioni 
scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. 
RITENUTO IN FATTO 
1. 
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato, 
anche agli effetti civili, la condanna di C.R.  per avere offeso la 
reputazione di S.V.  definendola "sciacquetta" nel corso di una trasmissione televisiva. 
2. 
Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, 
articolando sette motivi. 
2.1 Con il primo denuncia violazione di legge processuale per difetto di 
corrispondenza tra accusa e sentenza. Il capo di imputazione avrebbe riguardato 
plurime espressioni offensive, mentre la condanna sarebbe stata pronunciata 
soltanto per una di esse. 
2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge sostanziale. 
Il fatto ricadrebbe nella previsione del reato di ingiuria, ora abrogato, in 
quanto la frase offensiva sarebbe stata pronunciata alla presenza della persona 
offesa, intervenuta in trasmissione con una telefonata. 
Il coimputato G.M. è stato assolto per tale motivo e non si avrebbe 
ragione di mantenere ferma la condanna solo per la ricorrente. 
2.3 Con il terzo motivo si va valere analogo vizio per sostenere che, tenuto 
conto del contesto e dell'intera interlocuzione, l'espressione "sciacquetta" non 
avrebbe contenuto offensivo, essendo stata impiegata dalla ricorrente con il 
significato di "ragazza sprovveduta" "che non si è ancora fatta nel mondo dello 
spettacolo". 
In ogni caso ricorrerebbe l'esimente dell'esercizio del diritto di critica, 
quantomeno in forma putativa. 
2.4 Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione 
sull'elemento soggettivo del reato. 
2.5 Con il quinto, il sesto e il settimo motivo si denuncia violazione di legge e 
vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto 
e sulle statuizioni civili. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
1. 
Il ricorso è fondato. 
2. 
Preliminarmente va respinta la richiesta di rinvio per legittimo impedimento 
avanzata dal difensore dell'imputata per concorrente impegno professionale. 
Tra i requisiti che tale tipologia di istanza deve presentare, affinché sia 
integrato il legittimo impedimento, vi è quello della impossibilità di avvalersi di un 
sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende 
partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. 
Nel caso di specie tale onere allegativo non risulta adempiuto in quanto il 
difensore dell'imputata si limita ad evidenziare l'opportunità, per ragioni di 
"correttezza", di partecipare a un processo in cui è unico difensore di imputati 
minorenni, senza tuttavia fare cenno alla impossibilità di avvalersi di un sostituto 
in quel processo o in questo. 
3. 
Nel merito il ricorso è fondato. 
Secondo ius receptum: 
«In materia di diffamazione, la Corte di Cassazione 
può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione, 
perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare 
la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e quindi della 
portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione 
di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato» (Sez. 5, n. 832 del 
21/06/2005, Travaglio, Rv 233749; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013 Rv. 256706 
- 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01). 
Nel fare ciò non si può avere esclusivo riguardo all'astratto tenore letterale e 
semantico del vocabolo "sciacquetta" — come invece hanno fatto i giudici di merito 
— ma occorre valutare l'espressione nella sua concreta articolazione e nella sua 
complessiva portata (Sez. 5 n. 42570 del 20/06/0218, Concadoro,in motivazione) 
anche alla luce del contesto in cui si inserisce (Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, 
Maffioletti, Rv. 273573 - 01). 
4. 
Nella specie, nel corso di una trasmissione televisiva di intrattenimento 
dedicata al tema, già di per sé eloquente, 
"M.G.  e le sue donne", l'imputata, dopo aver chiesto a M.G. , cosa volesse 
"fare da grande" e ottenuta la risposta: "l'attore", aveva replicato che fosse inutile farsi riprendere in 
compagnia di ragazze sempre diverse: "dove sei tu, queste quattro sciacquette. 
Che questa cosa riesce solamente con le ragazzine più sprovvedute e veramente 
quattro sciacquette". 
Una delle "ragazzine" era S.V., odierna querelante. 
5. 
Ritiene il collegio che, dalla valutazione complessiva della condotta, emerga 
in maniera chiara come l'imputata muovesse una critica all'ospite presente, M.G. , al quale addebitava di cercare notorietà accompagnandosi a giovani 
donne, delle quali, in sostanza si approfittava, perché "sprovvedute". 
In quel contesto il termine "sciacquetta" acquista, anche nella percezione del 
pubblico di quella trasmissione televisiva, un senso diverso rispetto alla definizione 
che ne dà il dizionario della lingua italiana ("lavapiatti, sguattera, donna di facili 
costumi, sgualdrinella", pag. 4 sentenza impugnata) per riferirsi piuttosto al 
concetto, malamente espresso, di giovane donna inesperta, incauta, 
"sprovveduta", appunto, termine che nella frase precede, connotandolo, quello 
improprio di "sciacquetta". 
Assumendo questa connotazione, il vocabolo "sciacquetta" perde la sua carica 
di offensività facendo venire meno l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 
595 cod. pen. 
6. I restanti motivi sono assorbiti. 
7. Discende l'annullamento della sentenza senza rinvio, perché il fatto non 
sussiste. 
P.Q.M. 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. 
Così deciso il 10/12/2018 
Il Consiglier estensore 
Il Presidente Gerardo Sabeone 
Elisabetta Morosini
Avv. Antonino Sugamele

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