Cosa si deve intendere per pubblica riunione. Due orientamenti giurisprudenziali contrapposti. La partecipazione di un sorvegliato speciale ad una manifestazione sportiva, tenutasi in luogo aperto al pubblico, è punibile, ai sensi degli artt. 8 e 75 d.lgs. n. 159/2011?
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
A.F. e L.G.
avverso la sentenza del 07/02/2017 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI
che ha concluso chiedendo
Il PG chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non
sussiste relativamente al capo 1) e l'annullamento con rinvio relativamente al capo 3)
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 7 febbraio 2017 la Corte di Appello di Bari ha confermato
la decisione emessa in primo grado - dal Gup del Tribunale di Trani - nei confronti di
A.F. e L.G..
Con tali decisioni di merito risulta affermata la penale responsabilità dei due imputati in
relazione al reato (più fatti riuniti in continuazione) di cui all'art. 75 co.2 d.lgs. n.159 del
2011, per la violazione di prescrizioni derivanti dall'avvenuta sottoposizione - di entrambi
- alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
(con obbligo di soggiorno).
In particolare la condotta oggetto di rimprovero, tenuta da A.F. e L.G. (destinatari della misura di prevenzione in corso di esecuzione) risulta
essere rappresentata da:
a) la compresenza, in data 22 novembre 2013, all'interno del 'palasport' di Andria ove si
svolgeva un torneo internazionale di tennis, così violando la prescrizione di non
partecipare a pubbliche riunioni;
b) la frequentazione di pregiudicati o di altri soggetti sottoposti a misure di prevenzione o
sicurezza, essendo stati sorpresi insieme nella occasione che precede, nonchè in
riferimento a precedenti controlli avvenuti tra il agosto e novembre del 2013.
1.1 Ritenuta sussistente la continuazione ai sensi dell'art. 81 cod.pen., A.F. e L.G. sono stati condannati alla pena di un anno di reclusione
ciascuno, così determinata in ragione del giudizio di equivalenza tra circostanze
attenuanti generiche e recidiva, con applicazione della diminuente correlata alla scelta del
rito abbreviato (pena base pari ad anni uno, aumentata di mesi sei per la continuazione,
ridotta a quella inflitta per la scelta del rito).
2. Quanto alla - pacifica - compresenza dei due imputati all'interno del luogo ove si
svolgeva la manifestazione sportiva, la decisione di secondo grado, nel ribadire la
sussistenza del reato, compie riferimento alla «costante giurisprudenza della Suprema
Corte» tesa ad affermare che il divieto di partecipare a «pubbliche riunioni» va inteso nel
senso di non prendere parte a qualsiasi riunione di più persone in luogo pubblico o aperto
al pubblico, al quale abbiano facoltà di accesso un numero indeterminato di persone,
indipendentemente dal motivo della riunione. Trattasi, in tesi, di divieto espresso in
termini tassativi, senza margini di discrezionalità per il giudice (si cita, sul tema, Sez. I n.
44846/2008).
2.1 Quanto alle doglianze relative al divieto di frecrentazione con soggetti pregiudicati, si
ritiene abituale la condotta e si evidenzia che anche il singolo episodio avvenuto il 22
novembre 2013 è da ritenersi punibile, pur in presenza di precedente e separata
contestazione di reato relativa agli incontri avvenuti sino a tale data.
3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei rispettivi
difensori - A.F. e L.G. .
3.1 Nel ricorso proposto da A.F. si deduce vizio di motivazione della
sentenza ed erronea applicazione della disposizione incriminatrice.
La principale doglianza si dirige verso la ritenuta punibilità della partecipazione del
sorvegliato speciale alla particolare manifestazione sportiva in questione, in virtù della
prospettata assenza di 'pericolosità' di simile contesto (un incontro di tennis), rispetto ad
altri (ad es. le partite di calcio, ove l'animosità ed il maggior numero di partecipanti
rendono concreto il rischio di disordini).
Inoltre, si ritiene non corretta la valutazione incidentale della esistenza di altri incontri
con il L., oggetto di diverso procedimento. L'oggetto del giudizio doveva essere
limitato alla data della constatazione, con irrilevanza della condotta, trattandosi di unico
episodio.
Si contestano, ancora, le modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio.
3.2 II ricorso proposto da L.G. contiene esclusivamente deduzione di vizio
dì motivazione ed erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta sussistenza
della punibilità in merito all'aspetto della reciproca frequentazione.
Si afferma che la indicazione delle date degli incontri era del tutto generica e priva di
descrizione delle modalità di verifica, il che rendeva carente il supporto dimostrativo in
fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. A fronte di doglianze da ritenersi ammissibili, il Collegio ritiene necessaria la
rimessione della trattazione dei ricorsi alle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi dell'art.
618 cod.proc.pen., per le ragioni che seguono.
1.1 Il punto su cui si registra - nelle decisioni più recenti - un visibile contrasto
interpretativo è quello (sollevato, in sostanza, dal ricorrente A.) della
identificazione dei caratteri concreti della disposizione incriminatrice azionata, in rapporto
alla violazione della prescrizione, posta a carico di ogni sorvegliato speciale (art. 8 co.4
d.lgs. n.159/2011), di non partecipare a pubbliche riunioni.
Nel caso in esame non vi è questione relativa al fatto, inteso come accadimento storico :
i due imputati, sottoposti entrambi alla misura di prevenzione personale, si sono recati
presso un luogo - il palazzetto dello sport - ove era in corso una manifestazione sportiva
aperta al pubblico.
Ciò che va, pertanto, valutato è esclusivamente l'ambito applicativo della disposizione
incriminatrice, frutto della correlazione tra la previsione contenuta nell'art. 75 (che
assoggetta a pena la inosservanza degli obblighi e quella delle prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) e quella contenuta nell'art.8 (prescrizione
negativa circa la partecipazione a pubbliche riunioni) del d.lgs. n.159/2011, Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d'ora in avanti Cod.Ant.).
2. Con decisione 31322 del 9.4.2018 questa Corte di Cassazione, Sezione Prima, ha
ritenuto che il rinvio espresso nella disposizione di cui all'art.75 Cod.Ant. alle prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale, da intendersi come riempitivo del precetto, non possa
ricomprendere il divieto di partecipare a pubbliche riunioni, in virtù della ritenuta
indeterminatezza della nozione di pubblica riunione (massima rv 273499 - 01).
Il caso trattato in tale arresto riguarda la presenza del sorvegliato speciale ad un incontro
di calcio.
La sentenza, in sintesi, esamina le ricadute nel sistema interno della decisione emessa
dalla Grande Camera della Corte Edu nel caso De Tommaso contro Italia il 23 febbraio del
2017. Come è noto, la Corte Edu ha espresso in detta pronunzia una censura relativa alla
«qualità della legge» regolatrice delle misure di prevenzione personali per cd. pericolosità
generica, con ritenuta violazione dei contenuti dell'art. 2 Prot. 4 Conv. Edu (in tema di
libertà di circolazione) per deficit di prevedibilità dipendente da eccessiva elasticità
descrittiva dei presupposti applicativi delle misure. In tale ambito (oltre ad evidenziare la
indeterminatezza della prescrizione generica del dovere di rispettare le leggi) si è anche
osservato che la prescrizione del divieto di partecipare a pubbliche riunioni è espressa -
nella legge regolatrice - senza alcun limite temporale o spaziale, con eccesso di
discrezionalità del giudice in sede applicativa.
La riflessione proposta dalla sentenza n. 31322 del 2018 promuove - in un'ottica
interpretativa costituzionalmente orientata - una riconsiderazione, pertanto, della
punibilità di condotte che realizzano, in fatto, una potenziale violazione della prescrizione
in parola, affermando che il deficit di tassatività e determinatezza (si richiama, sul tema,
Sez. Un. n.40076 del 27.4.2017, ric. Paternò, relativa al rapporto tra l'art. 75 Cod. Ant. e
la prescrizione generalista dell'obbligo di rispettare le leggi, anch'esso oggetto di
rivisitazione dopo la sentenza Cedu De Tommaso) è qui rappresentato dalla difficoltà di
identificazione della nozione di pubblica riunione .
Si afferma, sempre nel citato arresto, che nell'ordinamento interno non è rintracciabile
una definizione univoca della pubblica riunione, stante la pluralità di disposizioni che
evocano simile situazione di fatto (art. 266 co.3 n.3 cod.pen., art. 18 Tulps, art.4 co.4
legge n.110 del 1975). La ricognizione dei contenuti normativi e delle interpretazioni
giurisprudenziali succedutesi nel tempo, porta ad affermare che si tratta di definzioni non
soltanto non perfettamente sovrapponibili tra loro, ma di ampiezza tale da esporre la
relativa figura criminosa a censure di legittimità costituzionale per la violazione del
canone di determinatezza e tassatività della fattispecie, con eccesso di discrezionalità
nella operazione di ricostruzione dei contenuti concreti del precetto. Da qui la
considerazione di una sostanziale incapacità della prescrizione in parola a fungere da
presupposto della incriminazione, in modo non dissimile da quanto si è ritenuto, da parte
delle Sezioni Unite nel caso Paternò, a proposito della prescrizione generalista
dell'honeste vivere.
3. Con decisione numero 28261 del 8.5.2018 (rv 273295 - 01), questa Corte di
Cassazione, Sezione Prima, ha ritenuto - in un caso di avvenuta partecipazione del
sorvegliato speciale ad una seduta di un consiglio comunale - punibile la condotta, ai
sensi dell'art. 75 co.2 Cod.Ant. sub specie violazione del divieto di partecipare a
pubbliche riunioni.
Anche tale sentenza, nel suo sviluppo argomentativo in diritto, si confronta con i
contenuti espressi nell'arresto Corte Edu De Tommaso contro Italia del 23 febbraio 2017,
-e con quelli espressi da Sez. U. n. 40076 del 27.4.2017, Paternò-, giungendo a
conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle testè illustrate.
Ciò rende rilevante ed effettivo il contrasto interpretativo.
In particolare, dopo aver richiamato l'orientamento espresso, tra le molte, da Sez. 1 n.
28964 del 11.3.2003, rv 224925, per cui il divieto in parola va inteso nel senso di non
prendere parte a qualsiasi riunione di più persone in luogo pubblico o aperto al pubblico,
al quale abbiano facoltà di accesso un numero indeterminato di persone,
indipendentemente dal motivo della riunione, si afferma che in tale cornice la nozione di
riunione pubblica non deve essere intesa in un'accezione formalistica, non rilevando le
modalità di celebrazione dell'incontro, dovendosi ricomprendere in tale ambito qualsiasi
occasione di ritrovo - anche informale - caratterizzata dalla presenza in luogo pubblico o
aperto al pubblico di una pluralità di persone non preventivamente determinabile.
In conseguenza di ciò si afferma che la prescrizione in esame non pone questione alcuna
di genericità descrittiva del precetto, quale presupposto della punibilità in caso di
violazione, il che esclude la possibilità di rivisitare l'orientamento giurisprudenziale sinora
affermatosi in sede di legittimità.
4. Come può notarsi, il contrasto interpretativo venuto in essere in epoca successiva alla
emissione della sentenza Corte Edu De Tommaso contro Italia, sul tema qui in rilievo, è
obiettivo e radicale, il che - di per sè - tende a determinare l'effetto di rimessione alle
Sezioni Unite di questa Corte.
Nè il Collegio ritiene di esplorare soluzioni diverse, pur teoricamente possibili, ritenendo
necessario - al fine di garantire la uniformità interpretativa - sollecitare la composizione
del conflitto nei modi procedurali previsti dall'art. 618 co.1 cod.proc.pen. .
Va peraltro evidenziato che dai precedenti interventi delle Sezioni Unite di questa Corte
sulle ricadute strettamente penalistiche della sottoposizione alla sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza, in rapporto ai comportamenti di 'inosservanza' tenuti dal destinatario
(Sez. U n. 32923 del 29.5.2014, Sinigaglia; Sez. U. n. 40076 del 27.4.2017, Paternò)
emerge con chiarezza la necessità di adottare letture interpretative 'di sistema' che
tengano conto delle ricadute di principi generali dell'ordinamento quali l'offensività delle
condotte e la tassatività delle previsioni incriminatrici in chiave di concreta prevedibilità
delle conseguenze della propria condotta, stante la tensione di fondo tra la necessità di
prevenire la ripetizione di condotte devianti, inibendo anche la mera occasione di
riproposizione del comportamento in precedenza constatato (finalismo che ispira, in tutta
evidenza, i contenuti prescrittivi tipici della misura di prevenzione ai sensi dell'art.8
Cod.Ant.) e la pretesa (art. 75) di far derivare dalla violazione di qualunque deviazione
dall'ampio recinto di obblighi (e prescrizioni) costruiti attorno al sorvegliato speciale una
responsabilità penale (sorta di criminalizzazione di secondo grado, spesso attestata sulla
mera disobbedienza e sulla punibilità delle intenzioni) tensione che emerge in modo
evidente dai casi oggetto di trattazione.
Non pare estranea al tema dei divieto di partecipare a pubbliche riunioni - secondo la
lettura che ne mantiene rilevanza penale, basandosi sulla comprensibilità intuitiva del
divieto e sulla considerazione dell'ampiezza del medesimo, tale da ricomprendere
qualsiasi compresenza di persone, in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualificata da
un motivo comune di qualsiasi natura - la rilevata tensione della previsione
incriminatrice con il generale principio di offensività (la cui rilevanza, in sede applicativa
della previsione incriminatrice, è di recente ripresa da Corte cost. 99 del 2017)
apprezzata nelle Sez. Un. Sinigaglia, lì dove si compie una ricognizione dei contenuti dei
principali arresti della Corte costituzionale sull'argomento : [..] si è già detto della
sentenza della Corte costituzionale n. 161 del 2009, che ha ritenuto costituzionalmente
compatibile l'equiparazione quoad poenam della violazione degli obblighi e della
violazione delle prescrizioni. Sotto questo aspetto viene dunque in rilievo la condotta del
sorvegliato, che non si conformi alle direttive impartitegli dalla competente autorità. Deve
tuttavia trattarsi di condotte 'eloquenti' in quanto espressive di una effettiva 'volontà di
ribellione' all'obbligo o al divieto di soggiorno, vale a dire alle (significative) misure che
detto obbligo o divieto accompagnano, caratterizzano e connotano, misure la cui elusione
comporterebbe quella 'sostanziale vanificazione' cui fa parola la sentenza De Silva. Il
rispetto del principio di offensività non consente altra 'lettura', attesi i severi presìdi
costituzionali costituiti dagli articoli 13 e 25 della nostra Carta fondamentale. D'altronde,
la sentenza n.282 del 2010 della Corte costituzionale ha chiarito che le prescrizioni
imposte al sorvegliato speciale hanno la funzione di garantire la effettività della tutela
preventiva, allo scopo di scongiurare (o almeno limitare) la commissione di futuri reati)
[..1. In particolare, il richiamo - contenuto in tale arresto - ad una lettura del sistema di divieti
imposti al sorvegliato speciale in chiave di offensività concreta e proporzionalità
finalistica, al di là degli aspetti di genericità dei contenuti del precetto (nel caso in esame
censurato in sede sovranazionale più in riferimento alla eccessiva ampiezza che non in
rapporto a deficit di conoscibilità) apre a possibili rimeditazioni degli assetti interpretativi
che tengano conto - anche in chiave di apprezzamento del potenziale contrasto con
norme costituzionali - proprio di quella ampiezza ed assenza di limitazioni (soggettive e/o
oggettive) derivante in realtà non dalla disposizione di chiusura (art. 75 Cod.Ant.) quanto
dalla formulazione amplissima e dalla natura obbligatoria - in sede applicativa di ogni
misura personale - della prescrizione in esame, in virtù dei contenuti dell'art.8 co.4
Cod.Ant. .
Se è vero, infatti, come affermato da Sez. I n. 44846 del 5.11.2008 (rv 242275-01), che
il divieto di partecipare a pubbliche riunioni si caratterizza per la sua ampiezza e per
l'assenza di discrezionalità del giudice della prevenzione in sede applicativa della misura
personale (nel senso che va imposto a tutti i soggetti raggiunti da tale misura) è proprio
tale aspetto che, anche in virtù del considerevole incremento delle figure soggettive e dei
tipi criminologici presi in considerazione dal legislatore in tale ambito, tende a porsi in
potenziale contrasto con una razionale selezione della tipologìa e della ampiezza dei
divieti imposti, che tenga conto da un lato della rilevanza dei diritti incisi e dall'altro di
una obbligatoria correlazione - in chiave di rispetto del generale canone della
proporzionalità delle limitazioni delle facoltà costituzionalmente protette - tra la
prescrizione imposta e la tipologìa di pericolosità manifestata dal soggetto destinatario.
L'effetto inibitorio, in altre parole, dovrebbe derivare da una constatazione individualizzata
di necessità e utilità di 'quella' particolare prescrizione - espressa in forma chiara e
precisa e non ridondante rispetto ai fini - a porsi quale ingrediente di un complessivo
trattamento di prevenzione, capace di limitare la tendenza alla ripetizione di condotte
devianti.
E' evidente, peraltro, che il raggiungimento di un assetto applicativo rispettoso di tali
canoni - qui esposti in sintesi e per doverosa completezza argomentativa - potrebbe
essere estraneo ai contenuti di una mera operazione nomofilattica, ma ciò non toglie che
simile opzione vada rimessa alle valutazioni dell'organo di composizione del conflitto
interpretativo insorto sui contenuti delle disposizioni sin qui richiamate.
5. Per tali ragioni, il Collegio ritiene di formulare, in sede di rimessione alle Sezioni Unite,
il quesito che segue : se, ed in quali limiti la partecipazione del soggetto sottoposto alla
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ad una manifestazione sportiva tenuta in
luogo aperto al pubblico risulti fatto punibile, in riferimento al reato di violazione delle
prescrizioni imposte al sovegliato speciale di cui agli artt. 8 e 75 Cod.Ant. .
P.Q.M.
Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.
Così deciso il 19 dicembre 2018
Il Consigliere estensore Il Presidente
Raffaello Magi Francesco Maria Silvio Bonito
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
19-01-2019 18:59
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