Condannata società siciliana che gestiva abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti cd. "pastazzo" di agrumi, smaltendolo in discariche abusive e in altri luoghi non autorizzati, tra Barcellona Pozzo di Gotto e le aree limitrofe.
Corte di Cassazione sez. Penale Sent. Sez. 3 Num. 18842 Anno 2019 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 24/01/2019
SENTENZA sul ricorso proposto da C. s.p.a., con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del legale rappresentante C.M.A. , nata a M. il .........., avverso la sentenza del 12-12-2016 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento al capo A, con inammissibilità del ricorso nel resto; udito per la società ricorrente l'avvocato Giorgio Terranova, che si associava al Procuratore generale per quanto riguarda il capo A, mentre per il resto si riportava ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 settembre 2015, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, all'esito di rito abbreviato, condannava la C. s.p.a. al pagamento della sanzione di 70.000 euro in ordine all'illecito amministrativo di cui all'art. 25 undecies comma 2 lett. f e 8 del d.lgs. 231/2001 (capo C), relativo a due contestazioni (capi A e B) aventi entrambe ad oggetto il reato ex art. 260 comma 1 del d.lgs. 152/2006, ascritto agli amministratori e ai dipendenti della predetta società, i quali, agendo nell'interesse o a vantaggio della stessa, fra il 2012 e il 2013, avevano gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti con riferimento al cd. "pastazzo" di agrumi, smaltendolo in discariche abusive e in altri luoghi non autorizzati, tra Barcellona Pozzo di Gotto e le aree limitrofe. Con sentenza del 12 dicembre 2016, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riqualificato il fatto, con riferimento alla seconda delle due contestazioni (capo B) ai sensi dell'art. 25 undecies comma 2 lett. b n. 1) del d. Igs. 231/2001 in rapporto all'art. 256 comma 1 lett. a) del d.lgs. 152/2006, rideterminava la sanzione amministrativa inflitta alla società in misura pari a euro 64.000, confermando nel resto.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello siciliana, la C. s.p.a., in data 26 aprile 2017, con atto sottoscritto personalmente dal legale rappresentante, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, viene dedotta la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto all'art. 25 undecies comma 2 lett. f) in relazione al reato contestato al capo A della rubrica, osservandosi che la Corte di appello non aveva dato risposta alle censure difensive, riportandosi alla sentenza di primo grado in maniera acritica, non considerando in particolare che la prova della estraneità della C. s.p.a. a eventuali illeciti commessi da terzi era ravvisabile nell'assenza di profitti conseguiti dalle condotte addebitate. Al riguardo la difesa evidenzia che il residuo della lavorazione degli agrumi prodotto dalla società non era un rifiuto speciale, ma un sottoprodotto e come tale veniva conferito, cioè quale materia prima, a impianti di biogass e biomasse, con l'unico costo del trasporto pari a C 0.032 al kg (32 centesimi a tonnellata). Dai documenti di trasporti, dai contratti di fornitura, dalle fatture e da ogni altro documento emergeva che dalla società partiva il cd. pastazzo fresco, destinato alla vendita a terzi, riguardando le anomalie rilevate dalla P.G. solo una minima parte dei trasporti dalla C. s.p.a., che conferiva il sottoprodotto regolarmente per la maggior parte, documentando costi e ricavi dei conferimenti e del riutilizzo del cd. pastazzo come materia prima da parte degli acquirenti.
Peraltro, l'imputazione riguardava il brevissimo periodo tra febbraio e maggio 2012, per cui, difettando il requisito dell'organizzazione e della continuità, non poteva ritenersi configurabile il reato presupposto, che invero si riferisce alle cd. ecomafie e non alla presente vicenda, in cui al più poteva ravvisarsi la contravvenzione ex art. 256 del d. Igs. 152/2006, venendo in rilievo solo attività di sversamento illegittime, mentre andava esclusa ogni comunanza di interessi economici tra soggetti diversi, tema non affrontato dalle sentenze di merito. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto all'art. 25 undecies comma 2 lett. f) in relazione al reato contestato al capo B della rubrica, evidenziando che la Corte territoriale, nel confermare la valutazione del Giudice monocratico sulla natura di rifiuti liquidi delle acque della lavorazione degli agrumi prodotte dalla C. s.p.a., aveva travisato la relazione del 16 luglio 2014 del dr. S. e ignorato le prove addotte dalla difesa, da cui risultava che il processo di trasformazione operato dalla società e l'impiantistica presente in azienda non permettevano di effettuare uno stoccaggio dei reflui di lavorazione, essendovi un sistema di canalizzazione che, in maniera continuativa, convogliava i reflui dello stabilimento produttivo nella condotta interrata, attraverso la quale gli stessi giungevano automaticamente al depuratore, per cui doveva trovare applicazione la disciplina degli scarichi industriali in luogo di quella relativa ai rifiuti. Nel caso di specie si era infatti in presenza di reflui industriali che la società conferiva al gestore del depuratore tramite una condotta privata realizzata previa autorizzazione del Servizio idrico del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Ne consegue che la C. s.p.a. non aveva, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del d. Igs. 152/2006, l'obbligo di detenere l'autorizzazione allo scarico, in quanto era già sufficiente quella rilasciata in capo al titolare dello scarico finale, stante l'accordo tra la società ricorrente e l'impianto comunale di depurazione. Con il terzo motivo, infine, viene criticata l'eccessività della sanzione inflitta e comunque la mancanza di motivazione in ordine alla rideterminazione della sanzione pecuniaria conseguita alla riqualificazione del fatto, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del tempo ridotto di protrazione delle condotte (tre mesi), degli interventi adeguativi del modello organizzativo e dell'entità dei fatti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Premesso che i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, concernendo entrambi i presupposti dell'affermazione della responsabilità della società ricorrente in ordine ai due illeciti amministrativi ad essa ascritti, occorre premettere, in primo luogo, che questa Corte, con la sentenza n. 53978 del 16 luglio 2018, ha già ribadito la sussistenza dei due reati addebitati alla persona fisica N.C. , legale rappresentante della C. s.p.a., cioè del reato di cui all'art. 260 comma 1 del d. Igs. n. 152/2006 (capo A) e del reato ex art. 256 comma 1 lett. A) del d. Igs. n. 152/2006, così riqualificato l'originario delitto di cui all'art. 260 comma 1 del d. Igs. n. 152/2006 contestato al capo B. Con la predetta pronuncia, è stata annullata la sentenza della Corte di appello di Messina solo limitatamente alla statuizione sulla sospensione condizionale della pena, mentre i motivi concernenti il giudizio di colpevolezza dell'imputato sono stati disattesi, per cui la configurabilità dei due reati-presupposto che fanno da sfondo alla odierna vicenda processuale deve ritenersi ormai pacifica. Ne consegue che le doglianze relative alla ricostruzione dei fatti di causa e al loro inquadramento giuridico risultano infondate, essendo stato già evidenziato da questa Corte, con la citata sentenza n. 53978/2018, come nella presente vicenda siano state ampiamente comprovate, attraverso le videoriprese effettuate dalla P.G., i controlli diretti dei militari e i campionamenti, le operazioni di illecito smaltimento del cd. "pastazzo" di agrumi, che veniva sversato nei terreni in ingenti quantità, da parte della società di trasporti incaricata dalla C. Il giudizio sulla configurabilità dei reati - presupposto è stato del reato formulato adeguatamente anche nelle due conformi sentenze di merito oggetto di questo specifico procedimento, avendo sia il Tribunale che la Corte di appello operato una lettura coerente e non frammentaria delle risultanze istruttorie, rivelatesi univoche e convergenti nel delineare il meccanismo di gestione illegittima del cd. pastazzo, protrattasi almeno dal 9 febbraio al 4 maggio 2002, dunque con una tempistica che non consente di definire meramente occasionale l'attività svolta. Correttamente è stata inoltre esclusa la qualificazione del cd. pastazzo come "sottoprodotto", essendo stata in tal senso richiamata la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 33028 dell'01/07/2015, Rv. 264203), secondo cui la categoria dei sottoprodotti, originariamente non contemplata dalla disciplina di settore, lo è poi diventata con l'art. 184 bis del d. Igs. n. 152 del 2006 (introdotto dal d.lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010) ed è definita dall'art. 183, lettera qq) del medesimo d. Igs., il quale si riferisce a "qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184 bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184 bis, comma 2". L'art. 184 bis, a sua volta, stabilisce che è sottoprodotto e non rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni: 1) la sostanza o l'oggetto devono trarre origine da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la loro produzione;
2) deve essere certo che la sostanza o l'oggetto saranno utilizzati, nel corso dello stesso e/o di un successivo processo di produzione e/o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; 3) la sostanza o l'oggetto possono essere utilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; 4) l'ulteriore utilizzo deve essere legale, ossia la sostanza o l'oggetto deve soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non deve portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Sul punto è peraltro intervenuto il D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 ("regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti"), il quale ha precisato (art. 2), in coerenza con il dettato normativo prima richiamato, che per sottoprodotto deve intendersi un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'art. 184 bis del d. Igs. 152/2006, laddove per residuo di produzione a sua volta deve intendersi ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto; l'art. 4 del citato decreto ministeriale ha poi ribadito che i residui di produzione sono sottoprodotti e non rifiuti, quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati a essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi. A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le condizioni prima menzionate. Ciò posto, deve ritenersi che legittimamente i giudici di merito abbiano escluso la possibilità di qualificare come sottoprodotto il cd. pastazzo di agrumi, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che, nelle aree interessate dagli scarichi in questione, erano presenti diverse tipologie di tale scarto, alcune fresche, altre depositate in epoca più risalente; inoltre alcune di queste aree risultavano bruciate e, sotto lo strato superficiale, vi era sempre del cd. pastazzo, mentre il percolato generato dai naturali processi di fermentazione spesso penetrava direttamente nel terreno, venendo talora gli scarti distribuiti in modo incontrollato, per cui, anche alla luce dei valori rilevati dai campionamenti effettuati nel corso delle indagini, non poteva parlarsi né di ammendante vegetale, semplice o composto, né di sostanza idonea a servire da mangime per animali, stante il mancato rispetto dei prescritti parametri igienico-sanitari. Difettando dunque i requisiti in precedenza descritti, coerentemente il "pastazzo" di agrumi è stato qualificato come rifiuto e non come sottoprodotto, ciò peraltro in sintonia con alcuni precedenti di questa Corte (Sez. 3 n. 28764 del 5 febbraio 2013 e Sez. 3 n. 20248 del 7 aprile 2009) relativi alla medesima problematica.
Quanto al reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. A) del d. Igs. n. 152/2006, è stato evidenziato dalla Corte territoriale, che ha operato una diversa definizione giuridica del fatto, che la C. , lungi dall'effettuare un convogliamento diretto dei reflui della lavorazione nel corpo recettore tramite il depuratore, ha attuato un- pretrattamento del rifiuto che, costituendo una fase dello smaltimento, richiedeva un'autorizzazione/ nel caso di specie inesistente, il che escludeva peraltro l'applicabilità della disciplina degli scarichi industriali. Anche in tal caso, l'accertamento compiuto in sede di merito risulta del tutto sovrapponibile a quello operato nell'ambito del giudizio penale, ormai irrevocabile, celebrato a carico del legale rappresentante della società ricorrente. A ciò va solo aggiunto che il diverso inquadramento giuridico del fatto tra Tribunale e Corte di appello (sia in questo procedimento, sia in quello a carico di C.) è dipeso solo dal rilievo secondo cui non era stato dimostrato il vantaggio economico che la società aveva tratto da tale modalità di trattamento dei reflui, che, essendo comunque illegittima, era quindi destinata ad assumere rilievo penale ai sensi dell'art. 256 e non 260 del d. Igs. n. 152 del 2006. 2. Ribadita la sussistenza dei reati-presupposto, deve ritenersi immune da censure l'affermazione della responsabilità della C. in ordine agli illeciti amministrativi alla stessa contestati, dovendosi sul punto richiamare l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261113), secondo cui, in tema di responsabilità delle persone giuridiche, che configura una sorta di tertium genus di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza, una volta accertata la commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche che esercitano funzioni apicali, i quali abbiano agito nell'interesse o a vantaggio delle società, incombe sui predetti enti l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; in tal senso, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata, nel sistema introdotto dal d. Igs. n. 231 del 2001, sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli. Ciò posto, deve ritenersi che, nella vicenda in esame, la C. non ha fornito la prova liberatoria di aver adottato e attuato, prima della commissione dei reati per cui si è proceduto, adeguati modelli di organizzazione e di gestione, aspetto questo che nel ricorso non risulta neanche dedotto, per cui il giudizio sulla responsabilità dell'ente non presenta alcun vizio rilevabile in questa sede.
3. Passando infine al terzo motivo di ricorso, occorre evidenziare che, anche nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata resiste alle obiezioni difensive, dovendosi rilevare, da un lato, che il Tribunale ha riconosciuto la diminuente di cui all'art. 12 comma 2 lett. B) del d. Igs. n. 231/2001, per avere l'ente, dopo i fatti ma prima del processo, predisposto un modello organizzativo idoneo a evitare, per l'avvenire, la commissione di ulteriori violazioni analoghe a quelle contestate, dall'altro, che la Corte di appello ha operato comunque una riduzione della sanzione irrogata dal primo giudice, riducendola da 70.000 a 64.000 euro, applicando come sanzione base 320 quote per il valore di 475 euro ciascuno, attestandosi quindi in misura prossima più al minimo che al massimo edittale, per cui deve escludersi che la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria sia stata ispirata da criteri di particolare rigore, non avendo in ogni caso il ricorrente adeguatamente specificato le concrete ragioni per cui, a fronte di fatti oggettivamente non irrisori o circoscritti nel tempo, il trattamento sanzionatorio sarebbe dovuto essere ancora più mite. 4. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/01/201 10-05-2019 22:03
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