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Sentenza

Chiude il museo 25 minuti prima del previsto: per la Cassazione è interruzione di pubblico servizio.
Chiude il museo 25 minuti prima del previsto: per la Cassazione è interruzione di pubblico servizio.
Cassazione penale, sezione II, sentenza 14 dicembre 2018, n. 56361
Nel caso in esame, la Corte d'Appello confermava la sentenza del giudice monocratico del Tribunale che aveva condannato alcuni soggetti in ordine a reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e di interruzione di pubblico servizio per ripetuti episodi di assenteismo riguardanti i servizi di sorveglianza e custodia presso la Pinacoteca Provinciale cui i medesimi imputati erano preposti, alcuni quali dipendenti della società affidataria del servizio per conto della Provincia, altri quali dipendenti diretti della Provincia. Ricorrendo in Cassazione, alcuni di essi sostenevano l'erroneità della condanna per il reato di cui all'art. 340 c.p., avendo la Corte d'appello attribuito la responsabilità della chiusura (anticipata) della Pinacoteca, quando invece la chiusura era stata provocata dai soggetti di altra società, incaricati dell'apertura e della chiusura della Pinacoteca, mentre gli imputati erano incaricati del servizio di sorveglianza.

La Cassazione, nel respingere la tesi difensiva, ha invece rilevato, quanto alla fattispecie di cui all'art. 340 c.p., che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, correttamente la Corte d'Appello aveva specificamente valutato la consistenza delle singole condotte, distinguendo per ciascuno degli imputati il giorno e gli orari della chiusura anticipata del Museo (pari a circa 25 minuti), ritenendo con giudizio in fatto non illogico, che la stessa potesse dar luogo al reato avendo determinato la mancata fruizione della pinacoteca a potenziali visitatori per un tempo non trascurabile. Il reato – ricorda la S.C. - è integrato, infatti, da qualsiasi comportamento che provochi l'interruzione o turbi il regolare svolgimento di un pubblico servizio (la norma punisce chi "cagiona", in qualsiasi modo, l'interruzione o il turbamento). Non rileva che l'interruzione sia definitiva, nè che il turbamento sia totale, essendo il reato integrato da una interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, e da un turbamento relativo, purché non insignificante (Cass. pen., Sez. 5, 15388/2014, CED Cass. 260217). Nè ha pregio, per i Supremi Giudici, l'argomento difensivo, secondo cui la chiusura era stata determinata da altro soggetto (personale dell'IVRI) che, come osservato dalla Corte d'appello, venne necessitato a chiudere il portone proprio per l'assenza dell'addetto alla vigilanza all'interno della Pinacoteca.
Avv. Antonino Sugamele

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