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Sentenza

Castellammare del Golfo. Cittadino condannato per aver detenuto un winchester e 106 piante di canapa indiana.
Castellammare del Golfo. Cittadino condannato per aver detenuto un winchester e 106 piante di canapa indiana.
SENTENZA sul ricorso proposto da G.G. , nato a Castellammare del Golfo il ........... avverso la sentenza del 30/05/2018 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. Antonino Vallone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 30 maggio 2018 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 22 febbraio 2018 del Tribunale di Trapani resa in giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni tre mesi due di reclusione la pena inflitta a G.G. per i reati di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen., 73, commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 
895 e 697 cod. pen., stante l'illecita detenzione di due armi comuni da sparo e la coltivazione di 106 piante di canapa indiana. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. In particolare, col primo motivo di ricorso è stato osservato che il ricorrente aveva regolarmente introdotto il fucile Winchester dagli Stati Uniti, volando peraltro la norma di cui all'art. 15 della legge 18 aprile 1975 n. 110, in relazione al mancato rispetto del termine di importazione temporanea. E' stata parimenti censurata la mancata applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità, di cui all'art. 5 della legge 895 del 1967. 2.2. Col secondo motivo il ricorrente - vista anche la spontanea confessione - ha lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, le quali avrebbero consentito di ritenere più ragionevole e congruo il trattamento sanzionatorio in relazione all'entità del fatto commesso, mentre era stata inflitta una pena sproporzionata stante l'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, comma 2, cod. pen., laddove i diversi precedenti non erano specifici col reato contestato. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, l'art. 15 della legge 110 del 1975 stabilisce che "I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea, senza la licenza di cui all'art. 31, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola... Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni". In proposito, il Tribunale di Trapani, su detto profilo integralmente confermato dalla Corte territoriale e senza alcuno specifico motivo di censura da parte dell'imputato (che in tal modo non si è neppure confrontato con la ratio decisoria), ha osservato che lo stesso G., detenendo ininterrottamente l'arma in Italia dal 2003, non poteva considerarsi importatore temporaneo. Per ciò che invece concerne l'invocata attenuante di cui all'art. 5 della legge 895 del 1967, anche in tal caso i provvedimenti impugnati hanno sì annotato da un lato la preclusione derivante dal tipo di arma, dalle modalità di occultamento e dalla contestuale detenzione di altra arma e munizioni, ma altresì la Corte palermitana - ed anche al riguardo nulla è stato dedotto dal ricorrente - ha 
ricordato che, in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640). Ciò in quanto, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, è demandata al giudice di merito una duplice e successiva indagine, consistente, in via primaria, nella verifica della possibilità di concessione dell'attenuante in questione in relazione ai connotati soggettivi e oggettivi che caratterizzano il porto e la detenzione delle armi stesse, e in via successiva (all'esito positivo della prima verifica), nell'accertamento della sussistenza della circostanza oggettiva della quantità e potenzialità delle armi (Sez. 1, n. 27546 del 17/06/2010, Rabbia, Rv. 247716). 4.1.1. In definitiva, quindi, il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con la motivazione siccome resa dal provvedimento impugnato. 4.2. In ordine poi al secondo motivo di impugnazione, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, è stata fornita tutt'altra valutazione in relazione alla condotta processuale tenuta dall'imputato, il quale - secondo i Giudici del merito, la cui motivazione sul punto si integra vicendevolmente attesa la comune valutazione - ha ammesso quel che non poteva non ammettere omettendo peraltro di "bruciare" propri contatti utili in futuro, mentendo sulla propria esperienza in materia di illecite coltivazioni di piante e sull'assenza di complici (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado; cfr. pagg. 3-4 della sentenza d'appello). In tal modo è stata fatta corretta applicazione del principio, secondo cui la condotta processuale dell'imputato che mantenga un atteggiamento "non collaborativo" può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (se infatti l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazione false rese a propria difesa dall'imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen.)(Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo e altri, Rv. 270339; cfr. altresì Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747). Ed invero il provvedimento impugnato ha non illogicamente evidenziato, in senso negativo ai fini di cui all'art. 62-bis cod. pen., proprio l'atteggiamento selettivo nel rilascio di dichiarazioni apparentemente confessorie ma sostanzialmente inutili, o comunque sottilmente fuorvianti ed in grado, soprattutto, di favorire un futuro illecito. 4.2.1. Quanto infine all'applicata recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 2, cod. pen., non vi è stata alcuna contestazione relativamente all'astratta esistenza dei presupposti per applicarla. In concreto, vero è che l'applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse ed altri, Rv. 267130). Al riguardo, è stato osservato dal Tribunale - e richiamato dalla Corte - che il trascorrere del tempo non aveva consentito alcuna rimeditazione, e che anzi l' mputato si era cimentato nella commissione di un reato più grave dei precedenti. In proposito, alcuna specifica contestazione è stata formulata, sì che la ratio decidendi non risulta neppure scalfita. 5. Ne consegue, alla stregua delle considerazioni svolte, la complessiva inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle soese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 07/03/2019
Avv. Antonino Sugamele

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