Calatafimi. Esegue movimenti terra ed affiorano reperti archeologici nella zona B all'interno del Parco Archeologico di Segesta sottoposto a vincolo ex art. 142 d. lgs. 42/2004; lavori continuati, malgrado il divieto impostogli dalla Polizia Municipale, deturpando l'ambiente circostante e violando il regolamento del Parco.
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 40219 Anno 2019Presidente: DI NICOLA VITORelatore: GALTERIO DONATELLAData Udienza: 14/06/2019
ORDINANZA sul ricorso proposto da: C.A. nato a C. -S. il ...........9 avverso la sentenza del 07/06/2018 del TRIBUNALE di TRAPANI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA GALTERIO;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Trapani ha condannato A.C. ta alla pena di cinque anni di ammenda ritenendolo colpevole del reato di cui all'art. 733 cod. pen. per aver eseguito, senza la necessaria autorizzazione, corposi lavori di movimentazione di terra, a seguito dei quali affioravano in superficie reperti archeologici su un terreno di sua proprietà sito nella zona B all'interno del Parco Archeologico di Segesta sottoposto a vincolo ex art. 142 d. Igs. 42/2004, lavori che erano continuati, malgrado il divieto impostogli dalla Polizia Municipale, deturpando l'ambiente circostante e violando il regolamento del Parco. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge processuale, l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, senza che ne fosse stata disposta la rinnovazione al domicilio dichiarato, dovendosi ritenere irrituale la notifica successivamente effettuata presso l'avv. Enrico Maria Sinatra come difensore di ufficio quantunque questi fosse stato nominato come difensore di fiducia, con conseguente nullità della pronuncia in esame non sanata dalla presenza in udienza del suddetto difensore. 3. Con successiva memoria depositata il 27.5.2019 il C. ha ulteriormente illustrato il motivo di ricorso già proposto evidenziando che l'art. 157 cod. proc. pen. impone, in caso di dichiarazione od elezione di domicilio la notifica in tali luoghi e solo in caso di assenza non meramente temporanea del destinatario consente la notifica presso il difensore ex art. 161 cod. proc. pen.. Deduce che invece la relata di notifica allegata al decreto di citazione a giudizio dimostrava un solo tentativo di notifica presso il domicilio dichiarato dal ricorrente con esito negativo, a seguito del quale l'ufficiale giudiziario procedente aveva attestato il trasferimento del destinatario CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato. Risulta dagli atti di causa cui questa Corte ha necessariamente accesso in ragione della natura processuale della dispiegata eccezione, che l'imputato avesse dichiarato domicilio presso la sua abitazione sita in Calatafimi-Segesta, via Siciliana n.72 e contestualmente nominato l'avv. Enrico Maria Sinatra come proprio difensore di fiducia in data 20.7.2016. Ciò posto, l'accertamento da parte dell'Ufficiale giudiziario, recatosi in loco per eseguire la notifica, dell'avvenuto trasferimento dell'imputato in altro luogo, come attestato nella relata di notifica dell'8.5.2017, consentiva a pieno titolo la notifica del decreto di citazione a giudizio destinata all'imputato al suo difensore di fiducia a norma dell'art. 161, quarto comma cod. proc. pen.. Va infatti considerato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte l'impossibilità della notificazione al domicilio eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore di fiducia secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad una verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l'impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall'imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest'ultimo - ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico - e segnatamente l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all'avvio della vicenda processuale (Sez. 5, n. 13051 del 19/12/2013 - dep. 20/03/2014, Barra e altro, Rv. 262540; Sez. 3, n. 12909 del 20/01/2016 - dep. 31/03/2016, Pinto, Rv. 268158; Sez. 6, n. 52174 del 06/10/2017 - dep. 15/11/2017, Martinuzzi, Rv. 271560). Perciò se, come precisato dalla sentenza n. 12909/2016 appena citata, •Lt4Ce.1/4A-424-~ non è necessarròvll previo doppio accesso dell'ufficiale giudiziario nel domicilio eletto, prescritto unicamente dall'art. 157, comma settimo, cod. proc. pen. per la prima notificazione all'imputato non detenuto quando il destinatario è reperibile nel luogo della notificazione ma le persone indicate nel comma primo di detto articolo mancano o sono inidonee o si rifiutano di ricevere l'atto, a fortiori nessun obbligo di rinnovazione poteva ritenersi sussistente a fronte dell'avvenuto trasferimento del destinatario attestato nella relata di notifica, ovverosia di un evento tale da rendere concreta l'impossibilità di eseguire la notifica prevista dall'art. 161 quarto comma cod. proc. pen.. La notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore di fiducia deve conseguentemente ritenersi pienamente rituale, senza che alcun rilievo spieghi l'indicazione dell'avv. Enrico Maria Sinatra come difensore di ufficio nel verbale di udienza del 12.9.2017, sostituito su sua delega dall'avv. Simona Sinatra per quell'udienza: trattasi di un evidente errore materiale, comprovato dalla precedente nomina del medesimo come difensore di fiducia da parte dell'imputato. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 14 giugno 2019
05-10-2019 15:37
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