Alla mensa scolastica viene servito pesce congelato anzicchè quello fresco.
Cassazione penale, sezione VI, sentenza 20 dicembre 2018, n. 57858
La scuola "privata", di qualsiasi livello, non è affatto di per sé una entità avulsa dal servizio pubblico. La I. 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), all'art. 1, confermando un modello preesistente, prevede che "Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali". Le scuole private possono essere "paritarie" e, quindi, abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, quando "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6". Anche le residue scuole non paritarie hanno una gestione con connotati pubblicistici, (art. 1-bis "norme in materia di scuole non statali", commi 4 e 5, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27). Più nel dettaglio, per quanto riguarda le ex scuole materne ed oggi scuole dell'infanzia, già il D. Lvo 16 aprile 1994, n. 297, nel disciplinare l'“istruzione non statale", agli artt. 331 e ss., prevedeva per la scuola materna una serie di vincoli e di controlli di tipo pubblicistico, a prescindere dal carattere pubblico o privato. La disciplina più recente, nel confermare i vincoli di gestione delle scuole dell'infanzia per potersi definire tali, prevede tendenzialmente che le stesse siano sempre o pubbliche o "paritarie": D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 "Art. 2 Scuola dell'infanzia. .... 4. L' istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso". Quindi la affermazione che una scuola in quanto privata, pur corrispondendo ad una tipologia di scuola di cui all'ordinamento scolastico, non sia un esercente di pubblico servizio, è assolutamente erronea: le scuole paritarie sono del tutto equiparate nello svolgimento del servizio alle scuole pubbliche mentre le altre private, secondo le loro tipologie di funzionamento, possono avere vincoli pubblicistici alla gestione che le rende parimenti esercenti un pubblico servizio ai sensi dell'art. 358, c.p. Quanto, poi, all'affermazione secondo cui il servizio di refezione possa essere fuori dell'ambito del pubblico servizio: il servizio di istruzione scolastica ricomprende tutte le attività funzionali allo stesso, quindi non soltanto il momento della lezione, etc., ma anche quello della gestione logistica compresa la fornitura dei servizi di assistenza alla persona quali la fornitura di pasti. Un ragionamento quale quello della Corte d'appello, invece, porterebbe ad escludere il reato in questione persino nella frode nella fornitura di pasti in un ospedale pubblico od in una caserma. Per completezza, rammentano i Supremi Giudici, che per legge "l'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore", per cui la permanenza dei bambini a scuola in orario di pasti non è un accidente ma è l'assoluta normalità. Quindi, concludono i Supremi Giudici, il servizio di mensa fa indubbiamente parte della complessiva attività di assistenza del bambino.
27-01-2019 12:31
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