Accesso al beneficio del gratuito patrocinio per le spese legali per la fase della sorveglianza.
Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19/03/2019) 26-03-2019, n. 13152
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo - Presidente -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -
Dott. PICARDI Francesca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.S., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 24/07/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
lette le conclusioni del PG.0
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato la richiesta di liquidazione del compenso per l'attività espletata nel procedimento n. 263 del 2018 dinanzi al medesimo ufficio giudiziario dall'Avv. Olindo Preziosi, in qualità di difensore di A.S., ritenendo necessaria l'instaurazione di un nuovo e regolare procedimento di ammissione al beneficio per la fase processuale di competenza del Tribunale di Sorveglianza.
2. Il difensore ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento ed ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, ed il vizio di motivazione, prevedendo detta disposizione l'estensione dell'ammissione al patrocinio a carico dello Stato in ogni stato e grado del procedimento, in conseguenza della clausola di salvaguardia che impone al beneficiario l'obbligo di comunicare eventuali variazioni di reddito che potrebbero determinare la revoca del provvedimento di ammissione, ed avendo il giudice "a quo" posto nel nulla la già intervenuta ammissione senza, tuttavia, indicare la documentazione o le ulteriori indagini che l'istante avrebbe dovuto allegare.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento del provvedimento.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è destituito di fondamento.
2. A prescindere da ogni considerazione sull'applicabilità del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, che rinviano al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, occorre osservare che dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, comma 2, si ricava che la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico, sicchè si rende necessaria una specifica istanza di ammissione relativamente al distinto processo di competenza del tribunale di sorveglianza: istanza ulteriore e diversa da quella relativa al giudizio di cognizione, rispetto alla quale dovrà, peraltro, essere oggetto di una specifica valutazione la problematica della compatibilità di tale beneficio con il procedimento presso il Tribunale di Sorveglianza.
3.In proposito occorre ricordare che originariamente la L. n. 217 del 1990, art. 1, comma 3 prevedeva che nei procedimenti penali l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato giova per tutti i gradi del procedimento. Alla luce di tale formulazione la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che l'ammissione al gratuito patrocinio disposta per il giudizio di cognizione non opera nel procedimento di esecuzione, in quanto la L. n. 217 del 1990, art. 1, comma 3, stabilisce che essa giova per tutti i gradi del procedimento, ma nulla prevede per fasi diverse, mentre quella esecutiva è una fase diversa, e non un grado diverso (così Sez. 1, n. 6852 del 06/12/1999 cc. - dep. 03/02/2000, Rv. 215223 - 01). Successivamente la L. n. 134 del 2001, ha modificato il testo della L. n. 217 del 1990, art. 1, comma 3, stabilendo che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse. Non può, tuttavia, ritenersi che tale modifica influisca sulla soluzione del presente problema.
Attualmente Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, che ha sostituito la precedente disciplina, dispone, al comma 1, riproduttivo della L. n. 217 del 1990, art. 1, comma 3, che l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse e, al comma 2, riproduttivo della L. n. 217 del 1990, art. 15, che la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonchè nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
Dall'esplicito riferimento, nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, comma 2, ai processi di competenza del tribunale di sorveglianza, deriva che il legislatore ha inteso tenere ben distinto il procedimento giudiziario che si svolge dinanzi a tale autorità giurisdizionale rispetto a quello di cognizione, considerato, peraltro, che il primo può concernere contemporaneamente le pene derivanti da diverse condanne, emesse all'esito di distinti giudizi. In definitiva il giudizio di cognizione e quello dinanzi al Tribunale di Sorveglianza sono processi diversi, che esigono una specifica istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed un autonomo provvedimento di ammissione a detto beneficio.
4.In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2019
20-04-2019 12:58
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