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Approfondimento

Appropriazione indebita. La condotta di appropriazione.
Appropriazione indebita. La condotta di appropriazione.
La condotta di appropriazione. Il soggetto attivo del reatoTradizionalmente si ritiene che per aversi appropriazione, nel significato tipico dellafattispecie in esame, sia necessario che il soggetto agente si comporti, nei confronti deldenaro o della cosa mobile altrui di cui ha il possesso, uti dominus, cioè come se nefosse il proprietario e, quindi, oltrepassando le facoltà di disposizione del beneconsentitegli dal titolo in virtù del quale lo possiede. C'è anche chi distingue, all'internodell'appropriazione, tra il momento negativo dell'espropriazione dell'avente diritto,intesa quale esclusione definitiva dalla proprietà, e quello positivo dell'impropriazionedell'agente, interpretata come immissione nel proprio patrimonio (Pagliaro,Appropriazione, 226; Proto, Analisi del concetto di appropriazione e abuso del possesso,in RIDP, 1953, 329). Si parla anche, per esprimere sostanzialmente lo stesso concetto, diinterversione del possesso - richiamando così la rubrica dell'art. 1164 c.c. - dato che si hauna sorta di trasformazione (illecita) del possesso in proprietà. Questo non significanaturalmente che il soggetto diventa realmente proprietario, il che sarebbegiuridicamente inammissibile, ma solo che si comporta come se lo fosse. Evidentemente,in quel momento, il possessore è ispirato da un animus domini la cui concretamanifestazione costituisce proprio la condotta appropriativa. Quest'ultima, nella maggiorparte dei casi, non è agevolmente definibile, di per sé, sul piano puramente fisico (comepotrebbe essere, ad esempio, il "cagionare la morte") contenendo, per così dire,un'ontologica ambiguità, nel senso che uno stesso identico contegno materiale puòcostituire (perlomeno se valutato dall'esterno) appropriazione oppure no a seconda chesia sorretto o meno dalla volontà di comportarsi da proprietario (Pagliaro,Appropriazione, 226; Pedrazzi, Appropriazione, 842; secondo Magri, 150, «il termine "siappropria" è un concetto normativo» che rinvia alle norme disciplinanti il diritto diproprietà sanzionando il «compimento di atti riservati al proprietario»). Anche se la leggenon le individua esplicitamente, si reputa che forme caratteristiche di manifestazione ditale animus siano la consumazione, l'alienazione (sia a titolo oneroso che gratuito), laritenzione e la distrazione (della quale si parlerà a parte). Ma vanno fatte alcuneprecisazioni. La prima figura integra il delitto solo quando si tratti di cose consumabili, ilcui ordinario modo di fruirne sia proprio quello di consumarle (es. benzina). Altrimenti,nell'eventualità di un mero disfacimento, si potrebbe delineare il diverso delitto didanneggiamento (Pagliaro, Appropriazione, 226; contra, Pedrazzi, Appropriazione, 845. Ildilemma, in sostanza, si risolve a seconda che si ritenga la distruzione come un aspettodel diritto di proprietà o, al contrario, come il suo annientamento). Negli stessi terminisembra porsi il problema dell'alterazione della cosa che faccia perdere alla medesima leproprie qualità originarie (si pensi alla fusione di un monile). Quanto alla ritenzione, vaprecisato che la semplice mancata restituzione in quanto tale non pare sufficiente aconfigurare l'appropriazione, essendo necessario anche un atteggiamento positivo(rectius: commissivo) idoneo ad evidenziare il rifiuto di (e la volontà di non) restituire(Attili, L'appropriazione indebita, in Viganò, Piergallini (a cura di), Reati contro la personae contro il patrimonio, in Trattato, 4, VII, 745; Pagliaro, Appropriazione, 227) come, adesempio, nel caso di diniego in seguito ad una richiesta di resa. Né sembra impiegabile atal uopo la clausola di equivalenza di cui all'art. 40 stante la natura di reato di "meracondotta" del delitto in oggetto (Marini, 534). La ritenzione c.d. precaria, volta a garantireun richiesto diritto di credito, non dà luogo a condotta appropriativa poiché, in effetti, sitiene il bene a disposizione del proprietario condizionandone la consegnaall'adempimento dell'obbligazione pretesa: non si ha, dunque, alcuna volontà di farloproprio. A proposito di condotte omissive, parte della dottrina, fondatamente, noncondivide il prevalente orientamento giurisprudenziale, precedente ad una recente (e disegno contrario) presa di posizione delle Sezioni Unite, secondo il quale l'omessoversamento, da parte del datore di lavoro, di somme trattenute dalla retribuzione dellavoratore e destinate a terzi per fini previdenziali o altro (ad es. Casse edili) - situazioneequiparabile all'omesso versamento di ritenute fiscali da parte del sostituto d'imposta -integrerebbe il delitto disegnato dall'art. 646. Il motivo del dissenso risiedeprincipalmente nel fatto che il denaro "trattenuto" non è altrui, non è cioè né dellavoratore, né del terzo creditore, ma è di proprietà del datore di lavoro sul quale graval'obbligo di corrispondere la somma al terzo. Dunque, la mancanza di un possesso didenaro altrui in capo al datore di lavoro impedisce per definizione di ritenere sussistentel'appropriazione indebita in questi fatti di omesso versamento (Camelio, Appropriazioneindebita e violazione amministrativa nell'omesso versamento delle ritenute previdenzialia carico del lavoratore, in CP, 1984, 2167; Palladino, Appropriazione indebita ed omessoversamento contributivo: ancora dubbi mentre la Cassazione conferma il proprioorientamento, in CP, 2000, 1938).Siccome l'aggettivo indebita della rubrica dell'articolo non costituisce per la dottrinaprevalente un'ipotesi di antigiuridicità speciale ma, semplicemente, un rinvioall'antigiuridicità obiettiva, cioè alla ovvia pretesa che il reato sia realizzato in mancanzadi cause di giustificazione (c.d. antigiuridicità espressa), la ritenzione finalizzata acompensare un proprio credito, pur consistendo in un'appropriazione, - poiché sussistein capo all'agente la volontà di far sua la cosa - sarà giustificata ai sensi dell'art. 51laddove sussistano tutti i requisiti perché possa validamente operare la compensazione(art. 1243 c.c.): esistenza, liquidità, esigibilità del credito avente ad oggetto una somma didenaro o altra cosa fungibile (Mantovani, 120). Sul punto sarà utile ritornare quando sitratterà dell'ingiustizia del profitto.La mancanza di una norma analoga all'art. 314, 2° co., e all'art. 626, n. 1, portaragionevolmente ad escludere la punibilità dell'appropriazione indebita d'uso (ma v., insenso contrario alla maggior parte della dottrina, Marini, 534), figura viceversacontemplata nel diritto romano. Il semplice uso al di fuori dei poteri consentiti dal titolodel possesso, di per sé, non è appropriazione ma, più propriamente, illecito civile.Tuttavia, in presenza di un uso non momentaneo potrà configurarsi il delitto di cui all'art.646 quando l'utilizzo abusivo della cosa sia realizzato come se questa fosse propria e conl'intenzione di servirsene uti dominus (Pisapia, 800). Inoltre, l'uso, per essere penalmenteirrilevante, non deve comportare la consumazione anche incompleta della cosa (adesempio, un rimarchevole deprezzamento della stessa) perché, altrimenti, si rientrerebbenel campo della appropriazione punibile (in questo senso Pedrazzi, Appropriazione, 844).Nel medesimo contesto si discute anche se la dazione in pegno (o, più in generale, ingaranzia) della cosa da parte del possessore dia vita al delitto in esame. La rispostaaffermativa si impone nel caso in cui vi sia la certezza o la seria probabilità di nonriuscire a recuperare la cosa mancando la volontà o la possibilità di riscattarla (Antolisei,352; Fiandaca, Musco, 110; Pagliaro, PS, III, 453). Più in generale, si può dire che, fino almomento in cui non si concretizzi l'interversione del possesso, la mera violazione degliobblighi discendenti dal titolo (c.d. abuso del possesso: v. Proto, 338) non integra, di persé stessa, il delitto disciplinato dall'art. 646 salva restando, ovviamente, l'eventualeresponsabilità civilistica per inadempimento o ex art. 2043 c.c. Anche l'appropriazioneparziale della cosa dà luogo al reato.Dalla lettera della norma si evince che il soggetto attivo del delitto può essere chiunque.Per questo motivo l'appropriazione indebita viene usualmente catalogato tra i "reaticomuni", quelli che possono essere commessi da chicchessia. Va però aggiunto, percompletezza, che il soggetto agente deve avere il previo possesso della cosa (per questomotivo taluno lo qualifica quale "reato proprio": Attili, 736) e che, a detta di parte delladottrina, non può mai essere il proprietario (Attili, 736; De Marsico, 192; Pisapia, 794.Sull'argomento si tornerà brevemente nel par. 5). Peraltro, in ragione della qualità delsoggetto attivo potrà mutare la qualificazione giuridica del fatto di appropriazione. Così,sussisterà il delitto di peculato laddove la condotta venga realizzata da un pubblicoufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che possiedano il denaro o altra cosamobile altrui per ragione del loro ufficio o servizio. Un'ipotesi speciale di appropriazioneindebita è poi disciplinata nell'art. 235 c.p.m.p. per il caso in cui soggetto attivo e passivosiano entrambi militari [v. Ciardi, Appropriazione indebita (diritto penale militare), inNN.D.I., I, 1, Torino, 1968, 808]. Altri esempi particolari di appropriazione indebita,caratterizzati anche (ma non solo) per la qualità del soggetto attivo (il comandante o ilcomponente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, il personale marittimo, ecc.)sono previste negli artt. 1143, 1144, 1145, 1146, 1147 c. nav. - v. anche art. 1138 - (per unaveloce panoramica su tali fattispecie, Marini, 547).Analizzando la giurisprudenza relativa alla definizione della condotta appropriativaè difficile sfuggire ad una mera elencazione di fatti riconosciuti punibili ai sensi dell'art.646. Tuttavia, è possibile individuare, tra le pieghe delle motivazioni, qualche concetto dicarattere generale. Così, sembra pacifico che, concordemente alla unanime dottrina,anche per la giurisprudenza appropriazione significa interversione del possesso, cioètenere nei confronti della cosa un atteggiamento uti dominus ( C., Sez. II, 21.4.2017, n.25444; C., Sez. II, 6.6.2001; C., Sez. II, 23.5.1997; C., Sez. II, 26.11.1995). Interversione che puòrealizzarsi anche con la cessione a terzi della cosa o del denaro posseduti (C., Sez. V,21.1.1994). La semplice mancata restituzione della cosa non concretizza, di per sé, ildelitto di appropriazione indebita salvo che non si sostanzi (anche) in un atto positivo didisposizione della cosa rivelatore della volontà di dominio (C., Sez. II, 10.6.2009; C., Sez. VI,14.10.2004; A. Milano 21.10.1993). Non integra il delitto la condotta di colui che trattengaun bene altrui legittimamente detenuto in ragione di un pregresso rapporto obbligatorio,a meno che egli non compia sulla cosa atti di disposizione che rivelino l'intenzione diconvertire il possesso in proprietà (C., Sez. II, 23.12.2016-29.3.2017, n. 15788, in relazionealla mancata restituzione delle chiavi dei condomini all'atto delle dimissioni delpersonale addetto alle pulizie). L'omessa restituzione della cosa alla controparte chene ha fatto richiesta in pendenza di un rapporto contrattuale non integra, di per sé, ilreato (C., Sez. II, 17.2.2015, n. 12077, in fattispecie relativa ad un meccanico, che, ricevuto inconsegna un ciclomotore per procedere alle necessarie riparazioni, non vi provvedeva,nonostante le sollecitazioni del proprietario, rendendosi irreperibile e lasciando il mezzoquasi completamente smontato nell'officina). La condotta del commercialista che nonrestituisce tempestivamente i libri contabili alla società e che non presenta il modellounificato di dichiarazione IVA integra il reato di appropriazione indebita aggravata (C.,Sez. II, 4.6.2015, n. 39881). In armonia con l'opinione dominante, anche la giurisprudenzaesclude tendenzialmente che l'appropriazione indebita d'uso sia penalmente rilevante. Ilmero utilizzo abusivo - cioè al di fuori dei limiti consentiti dal titolo - della cosa può, alpiù, costituire elemento di prova dell'avvenuta appropriazione indebita ma non integra,di per sé, il delitto in oggetto ( C., Sez. II, 6.6.2001; P. Bergamo 18.4.1997). L'usomomentaneo del bene che non implichi un consistente deterioramento del medesimonon costituisce appropriazione indebita stante l'assenza di una norma analoga a quellache punisce il furto d'uso (art. 626, 1° co., n. 1). Se però dietro l'uso si nascondeun'effettiva interversione del possesso per avere il soggetto compiuto sulla cosa atti disignoria completa o comunque di modificazione (o di annullamento) che nediminuiscano in misura rilevante il valore, allora la soluzione non potrà che esseredifferente. In questo caso, effettivamente, il soggetto si comporta nei confronti della cosauti dominus, tenendo un contegno complessivo incompatibile con l'altrui maggiorediritto (C., Sez. II, 27.11.2009, concernente un gommista che aveva più volte utilizzato l'autoricevuta per la sostituzione delle gomme fino a provocare un incidente stradale; v. ancheC., Sez. II, 7.7.1998; C., Sez. III, 2.2.1995). Per questo suscita perplessità quella decisione checonsidera punibile l'uso (indebito) di una cosa (energia elettrica), di cui il soggetto abbiail possesso in base a regolare contratto, solo perché destinata ad un fine diverso(l'illuminazione di un fabbricato costruito in difetto di concessione edilizia) da quelloprevisto nel contratto stesso (C., Sez. V, 28.4.1999). Nel contratto di locazione finanziaria odi vendita con riserva di proprietà, fino a quando non si verifica il totale pagamento delprezzo, il locatario o il compratore hanno soltanto il possesso delle cose locate oacquistate, delle quali non possono disporre uti dominus, senza una illecita inversionedel titolo del possesso e la conseguente responsabilità per il reato di appropriazioneindebita (C., Sez. II, 5.12.2013-6.2.2014, n. 5809). Integra il reato la condotta del trustee chedestina i beni conferiti in trust a finalità proprie o comunque diverse da quelle perrealizzare le quali il negozio fiduciario è stato istituito (C., Sez. II, 23.9-3.12.2014, n. 50672).Non integra il delitto la condotta dell'intestatario fiduciario di un titolo che nonottemperi all'obbligo di ritrasferirlo al fiduciante alla scadenza convenuta, in quantol'intestazione fiduciaria dà luogo ad una interposizione reale attraverso la qualel'interposto acquista la proprietà effettiva dei beni e non la mera detenzione, comeavviene in ipotesi di intestazione fittizia (C., Sez. II, 28.10.2015, n. 46102). Non integra ildelitto la condotta della parte vincitrice di una controversia civile che trattenga lasomma liquidata in proprio favore dall'Autorità Giudiziaria, a titolo di refusione dellespese legali, rifiutando di consegnarla al proprio avvocato che la reclami come propria(C., Sez. II, 6.5.2015, n. 20606). È stato però ritenuto integrato il delitto dalla condottadel cliente che, nel ricevere dalla compagnia assicuratrice una somma di denaroimputata al pagamento degli onorari del proprio avvocato, abbia omesso di versare talesomma a quest'ultimo (C., Sez. II, 20.2-8.5.2018, n. 20117). Integra il delitto di furto lacondotta del croupier che si impossessa del denaro o dei gettoni maneggiati nel corsodel suo lavoro, avendo egli la mera detenzione di detti valori e non il possesso chespetta soltanto al capo tavolo che, coadiuvato dai sorveglianti a lui subordinati, controllain modo diretto e continuo lo svolgimento del gioco (C., Sez. V, 17.3.2016, n. 18928).Commette il delitto di appropriazione indebita lo spedizioniere che, ricevuto il denarodal cliente per il pagamento dei diritti doganali, potendo beneficiare per l'adempimentodella dilazione di 180 giorni conseguente al sistema del c.d."differito doganale", previstoper il territorio di Trieste, non provveda al pagamento a causa della sopraggiuntainsolvibilità dell'impresa nel cui patrimonio aveva fatto confluire le predette somme (C.,Sez. II, 31.5.2016, n. 25281); sulle problematiche connesse al differito doganale v. anche C.,Sez. II, 3.5.2016, n. 23347.Un'ipotesi che ha sollevato notevole interesse è quella concernente l'omessoversamento, da parte del datore di lavoro, di somme trattenute dalle retribuzioni deipropri dipendenti e destinate a terzi a vario titolo (per legge, per contratto collettivo,ecc.). Si pensi alle somme da destinare alle Casse edili, enti svolgenti un'attività di tipoprevidenziale per i lavoratori dell'edilizia. Fino ad un recente e si spera risolutoreintervento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza sosteneva che questo denaroappartenesse al lavoratore (facendo parte della retribuzione spettantegli) mentre ildatore di lavoro ne avrebbe avuto solo il possesso provvisorio, dovendoobbligatoriamente versarlo ad un terzo soggetto entro un certo termine. Il lasciaretrascorrere simile termine senza operare alcun esborso avrebbe dimostrato la volontà diappropriazione con conseguente configurabilità del delitto esaminato in capo al datoredi lavoro ( C., Sez. II, 27.6.2003; C., Sez. II, 3.11.1999; C., Sez. II, 11.2.1999; C., Sez. II, 12.5.1993).Siffatto orientamento desta perplessità. A parte che il semplice omesso versamento nonpuò costituire appropriazione indebita, stante l'inapplicabilità ai reati di mera condottadella clausola di equivalenza di cui all'art. 40, cpv., va sottolineato come si debba parlare(in ossequio alla dottrina prevalente) più propriamente di inadempimento civilistico inquanto tali somme non paiono di proprietà del lavoratore ma sono accantonate daldatore di lavoro - debitore, che ne mantiene fino all'erogazione la titolarità - a favore delprimo e destinate all'ente creditore. Senza contare che nel caso di omesso versamentoall'Inps di ritenute operate a titolo di contributi previdenziali, si potrebbe porre unproblema di rapporto di specialità fra l'art. 646 e l'art. 2, L. 11.11.1983, n. 638. Anzi, propriol'esistenza di tale fattispecie (punito con pena identica: reclusione fino a tre anni e multafino a lire due milioni) dovrebbe portare a giudicare non censurabili ai sensi dell'art. 646tutte le altre ipotesi di omesso versamento da parte del datore di lavoro (a tal propositov. C., Sez. III, 17.5-10.6.2005; C., Sez. III, 7.5.1997, per le quali il contenuto della normaprevidenziale è un fatto commissivo di appropriazione indebita): infatti, se tutte le formedi mancato versamento di somme, per qualsivoglia motivo trattenute dalla retribuzionedel lavoratore e destinate a terzi, avessero concretizzato il delitto in commento, nonavrebbe avuto alcun senso la previsione di una norma speciale per di più munita di unasanzione uguale a quella dell'appropriazione indebita. Tra l'altro, la giurisprudenza dilegittimità, per l'analoga ipotesi di omesso versamento di ritenute fiscali (punito dall'art.2, L. 7.8.1982, n. 516, abrogato dall'art. 25, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74 e ora "ripristinato" qualeillecito penale, per le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, dall'art.1, 414° co., L. 30.12.2004, n. 311, che ha inserito l'art. 10 bis, D.Lgs. 10.3.2000, n. 74) ha quasisempre escluso la sussistenza dell'appropriazione indebita proprio sul rilievo che lesomme trattenute non appartengono né al lavoratore, né all'amministrazione finanziariacreditrice, ma rimangono in proprietà del datore di lavoro (C., Sez. III, 5.10.2001; si vedaanche C., Sez. II, 23.1.1995). Simile antinomia è stata il motivo per il quale si è richiestol'intervento delle Sezioni Unite, le quali, dopo aver ricordato e, soprattutto, approvato ilcitato orientamento sulle ritenute fiscali, hanno deciso, relativamente a tutte le forme diritenute alla fonte, la non altruità del denaro trattenuto dal datore di lavoro che, alcontrario, permane nel suo patrimonio. In particolare, hanno affermato che «il lavoratore(...) non acquista alla scadenza la proprietà delle somme trattenute, e il datore di lavoronon perde la «proprietà» di tali somme, ma ha soltanto l'obbligo, analogamente aquanto avviene per il sostituto d'imposta, di versarle alla Cassa edile e agli enti diprevidenza nella misura e alle scadenze previste dalle singole disposizioni». Con laconseguenza che l'eventuale omesso versamento non darà luogo ad alcunaappropriazione indebita (C., S.U., 27.10.2004). Per completezza, va soggiunto che, a dettadelle Sezioni Unite, in simili casi sarà applicabile la sanzione amministrativa di cui all'art.8, L. 14.7.1959, n. 741 come sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 19.12.1994, n. 758. Sullo stesso solcosi pone una nuova pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno riaffermato i principi dequibus in riferimento al datore di lavoro (debitore ceduto) che, in caso di cessione diparte della retribuzione dal lavoratore (cedente) al suo creditore (cessionario), ometta diversare la quota dovuta a quest'ultimo. Richiamando la loro precedente decisione del2004, ne colgono l'assoluta adattabilità all'ipotesi della cessione di una quota dellostipendio, in quanto «in relazione a un inadempimento di tal fatta del datore di lavoronon è possibile considerare già appartenente al patrimonio del lavoratore la sommacorrispondente alla retribuzione a lui dovuta, mai uscita e separata dal patrimonio deldatore di lavoro (...)» (C., S.U., 25.5.2011). Integra il delitto ex art. 316 ter, e non quelli ditruffa o di appropriazione indebita o di indebita compensazione ex art. 10 quater, D.Lgs.10.3.2000, n. 74, la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di avercorrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari ecassa integrazione guadagni, ottiene dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà noncorrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali,così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni (C., Sez.II, 16.3.2016, n. 15989).Non integra il delitto di truffa, bensì quello di appropriazione indebita nei confronti dellavoratore, aggravata ex art. 61, n. 11, la condotta del datore di lavoro, il quale, abusandodelle relazioni d'ufficio o di prestazione d'opera, indichi falsamente, negli appositiprospetti mensili, di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità permalattia, maternità o assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell'Inps,così ottenendo dall'ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati conquelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali,non potendo ravvisarsi in tal caso né un danno economico per l'ente pubblico, né unacondotta di artifici e raggiri nella mera falsa esposizione (C., Sez. II, 14.7.2015, n. 41357).I medesimi argomenti si impiegano, a fortiori, per la corresponsione della retribuzione inmisura inferiore a quella risultante dalla busta paga, non costituendo, tale differenza,patrimonio dei dipendenti (C., Sez. II, 21.4.2009), per l'omesso versamento, da parte deldatore di lavoro, delle quote associative al sindacato trattenute dallo stipendio (C., Sez. II,4.3.2010) e per l'omesso accantonamento o versamento delle somme dovute agli entiprevidenziali a titolo di contributi (C., Sez. II, 10.11.2011, n. 2723).La compensazione di un credito esclude, secondo l'opinione della prevalentegiurisprudenza, il delitto de quo. È però necessario, a tal fine, che il credito sia, secondoquanto previsto dal codice civile, certo, liquido ed esigibile ( C., Sez. II, 12.12.2017-12.3.2018, n. 10977; C., Sez. II, 14.2.2017, n. 11112; C., Sez. II, 4.12.2013, n. 293; C., Sez. II,15.4.2010; C., Sez. II, 7.11.2007). La mancanza di queste condizioni rende la ritenzione delsoggetto agente penalmente illecita (C., Sez. II, 16.6.2011, n. 28875; C., Sez. II, 18.6.2009; C.,Sez. VI, 19.11.1998). Al riguardo, si è detto che colui il quale vanti un diritto di ritenzionesulla cosa può vendere la stessa, se soggetta a privilegio, ma a condizione di rispettarel'art. 2756, 3° co., c.c. che rinvia alle modalità previste per la vendita del pegno. L'omessaosservanza di tali formalità può integrare l'art. 646 perché il creditore fa suo il beneviolando la disciplina civilistica del diritto di ritenzione (C., Sez. II, 17.5.2001). La c.d.ritenzione precaria non dà luogo per definizione ad un'appropriazione. Infatti, il soggettonon muta il possesso in proprietà ma si limita a tenere la cosa a garanzia di un propriosupposto credito; il proprietario non viene espropriato, potendo riavere la cosa inqualsiasi momento, subordinatamente all'adempimento dell'obbligazione imputatagli (C.,Sez. II, 25.1.2002; C., Sez. II, 24.4.1997). C., Sez. II, 23.3.2011, correttamente ritiene irrilevante ilcarattere liquido ed esigibile del credito che si vuole salvaguardare ai fini dellaconfigurabilità del diritto di ritenzione suscettibile di escludere l'appropriazione.Si è detto prima che un'indagine sulle sentenze relative al concetto di appropriazione siconclude, per buona parte, in un'enumerazione di casi concreti ritenuti rilevanti per lanorma de qua. Pur non essendo siffatta catalogazione il fine del presente lavoro pareopportuno riassumere, in sintesi e a titolo meramente esemplificativo, alcune decisionidella giurisprudenza anche per valutare se la definizione usualmente data della condottaappropriativa sia recepita in esse. Così, si è ritenuto sussistere il delitto in esame nelcomportamento del prenditore di un assegno dato in garanzia che, violando questoimpegno, lo ponga all'incasso; ciò, malgrado non sia questa (la garanzia) la funzionetipica del titolo di credito ( C., Sez. II, 24.11.2017-19.3.2018, n. 12577 ; C., Sez. II, 15.1.2014,n. 5643, che ha assolto l'imputato per mancanza di dolo; C., Sez. II, 29.2.2000; C., Sez. II,23.5.1997). Diverso il ragionamento seguito, in altra occasione, dalla Suprema Corte, laquale ha evidenziato proprio la funzione di pagamento e il regime giuridico dell'assegnobancario che legittima il prenditore alla presentazione del titolo alla banca ancheladdove questo sia stato ceduto in garanzia (naturalmente, prima della scadenza fissata).In questi casi non ci sarà alcuna appropriazione indebita e il traente potrà tutelarsiordinando alla banca di non pagare oppure ripetendo quanto erogato al creditore perl'estinzione del debito (C., Sez. V, 19.12.1984). Da ultimo, sul tema C., Sez. II, 27.9.2011, n.36905. Non integra il delitto di appropriazione indebita, ma un mero inadempimento dinatura civilistica, la condotta di colui che ponga all'incasso un assegno datogli comeanticipo del corrispettivo per la vendita di un bene, senza poi procedere alla consegnadel bene medesimo all'acquirente (C., Sez. II, 15.6.2011, n. 29424). Integra il reato ildepositario di assegni destinati alla purgazione delle ipoteche gravanti su un beneimmobile oggetto di preliminare di vendita che, invece di destinarli al predetto utilizzo, liconsegni, contro la volontà del promissario acquirente, al promittente venditore il quali liincassi utilizzando il denaro per propri fini personali, così rendendosi concorrente nelmedesimo reato (C., Sez. II, 8.3.2016, n. 12869).È stata considerata esistente la fattispecie in oggetto a carico di un avvocato, facenteparte di uno studio associato, il quale, riscuotendo le parcelle in nome e per conto dellostudio, versava i compensi sul proprio conto anziché su quello comune (C., Sez. II,20.9.2000). Praticamente identica l'ipotesi del socio che trattenga somme a lui date daterzi a favore della società purché vi sia, in capo al primo, «la soggettiva interversione delpossesso di tali somme» (C., Sez. II, 30.4.1996). Risponde del delitto il socio che, una voltaiscritti gli utili al bilancio e che questo sia stato approvato, prelevi, appropriandosene, lesomme spettanti, sulla base del rapporto societario, ad altro socio sia esso di diritto o difatto (C., Sez. II, 22.1.2015, n. 5362). È stato, invece, qualificato mero inadempimentocivilistico, l'omesso versamento da parte di un gestore di bar - incaricato di tenere unposto telefonico pubblico - del corrispettivo delle telefonate, in quanto egli non potevareputarsi né mandatario, né depositario della società telefonica (C., Sez. VI, 30.1.1995).Correttamente la cassazione ha escluso la sussistenza del delitto de quo nelcomportamento del custode che tralasciando i suoi doveri di vigilanza di alcuni beni hain tal modo consentito a terzi - naturalmente senza che vi fosse la prova di preordinatecollusioni - la dilapidazione dei beni medesimi (C., Sez. II, 3.3.2005). Certamente singolarela decisione che ha ritenuto sussistere l'appropriazione indebita nell'omessarestituzione, da parte di un carabiniere assente per malattia, del munizionamento dellapistola d'ordinanza (C., Sez. I, 16.11.2007). Anche perché, in un caso analogo (omessa resadi munizioni da sostituire con altre di diverso tipo) si è invece reputato integrata lacontravvenzione di cui all'art. 697 (C., Sez. I, 30.10.2003). Anche il broker assicurativo puòconsumare il delitto in argomento quando incameri i denari percepiti quali premi per lerelative polizze (C., Sez. II, 17.11.2010). Commette il reato il consulente fiscale che siappropria, sottraendola al cliente, di una somma di denaro consegnatagli dal medesimocliente per pagare le imposte (C., Sez. II, 3.6.2015, n. 24772). Commette il reato il titolare diuna officina meccanica che abbia utilizzato una vettura consegnatagli per la riparazionequale auto di cortesia per i propri clienti (C., Sez. II, 24.9.2015, n. 44650).I diversi atti posti in essere per procurarsi un ingiusto profitto, anche se realizzati indistinti contesti temporali, se sorretti da un'unica e continua determinazionecostituiscono momenti di un'unica azione (C., Sez. II, 16.6.2016, n. 43107).Per quanto concerne i rapporti con altre figure di reato è pressoché pacifico che il porrein essere degli artifizi o raggiri al solo fine di occultare l'appropriazione già avvenuta, nonconsente di ritenere integrata la truffa ma solo il delitto di cui all'art. 646 (C., Sez. II,11.11.2016, n. 51060; C., Sez. II, 17.12.2003). Così, ad esempio, nel caso del promotorefinanziario che rilasci falsi rendiconti relativi ai fondi da lui gestiti, dato che, in questocaso, i raggiri sono successivi alla «presa in possesso del denaro» (C., Sez. II, 28.5.2003).Risponde di appropriazione indebita e non di truffa il direttore di un istituto bancario,che, in collusione con un cliente ed omettendo i doverosi controlli interni, metta adisposizione dello stesso somme di denaro, accreditando sul di lui conto o pagandodirettamente assegni privi di provvista (C., Sez. II, 21.1.2014, n. 6603). Ad oppostaconclusione si perviene quando la consegna della cosa sia stata ottenuta tramite artificio raggiri posto che il delitto di cui all'art. 646 «presuppone il possesso della cosa daparte dell'agente per libero affidamento e proprio in ciò consiste l'elemento differenzialefra i due reati» (C., Sez. II, 18.6.2013, n. 35798; nello stesso senso C., Sez. II, 9.4.2001; App.Bologna, Sez. III, 28.2.2007). Non incorre nella violazione del principio di correlazione traaccusa e sentenza il giudice di appello che ritenga colpevole l'imputato del delitto diappropriazione indebita, così diversamente qualificata l'originaria imputazione di truffa,non essendo configurabile alcuna violazione del diritto di difesa in quanto tale fattocostituisce una porzione della condotta originariamente contestata (C., Sez. II, 12.12.2014,n. 1378). Non sussiste violazione della correlazione tra accusa e sentenza qualoravenga riqualificata come truffa l'imputazione originaria di appropriazione indebita, nellaquale, a seguito di contestazione suppletiva, erano già descritti i connotati ingannatoridella condotta tenuta dall'imputato (C., Sez. II, 24.1.2017, n. 5260). Sui rapporti traappropriazione indebita e i delitti di cui agli artt. 640 bis e 316 ter: C., Sez. II, 5.11.2015-10.2.2016, n. 5486; C., Sez. II, 17.10.2014, n. 48663.Parte della giurisprudenza reputava possibile il concorso di reati con la bancarottafraudolenta, essenzialmente a cagione del diverso interesse protetto, ma anche delladiversa struttura dell'azione che nell'appropriazione indebita si esaurisce conl'acquisizione della cosa mentre nella bancarotta "prosegue" con la sottrazione (nuovaed autonoma condotta) alla garanzia patrimoniale dei beni illecitamente acquisiti alproprio patrimonio (C., Sez. V, 8.10.1991). Più recentemente, tuttavia, è stato prospettatol'"assorbimento" dell'appropriazione indebita nel reato fallimentare in quanto lacondotta della prima «è assunta dall'art. 216 l. fall. come componente essenziale dellabancarotta fraudolenta patrimoniale» (C., Sez. V, 4.4.2003). Nell'escludere il concorsoformale di reati, è stata anche richiamata la struttura del reato complesso ai sensidell''art. 84, nel quale, ovviamente, l'appropriazione indebita costituirebbe elementocostitutivo (e, pertanto, vi rimarrebbe assorbita) della bancarotta (C., Sez. V, 16.11.2016-5.1.2017, n. 572; C., Sez. V, 17.2.2016, n. 13399; C., Sez. V, 3.7.2015-20.1.2016, n. 2295; C., Sez. V,9.7.2010). È stato nuovamente ravvisato il concorso tra i reati di appropriazione indebita edi bancarotta fraudolenta per distrazione di uno stesso bene in un caso in cui unsoggetto aveva ottenuto il bene in leasing, lo aveva conferito nel patrimonio di società elo aveva sottratto alla medesima dichiarata fallita (C., Sez. V, 29.4.2011, n. 25478). Lacondanna irrevocabile per il reato di appropriazione indebita di determinati beniaziendali non preclude nei confronti dell'imputato, dopo l'intervento della dichiarazionedi fallimento della società, l'esercizio dell'azione penale per il delitto di bancarottafraudolenta per distrazione degli stessi beni, in quanto, pur trattandosi di fattispecie traloro strutturalmente diverse, i rispettivi elementi costitutivi danno luogo ad un reatocomplesso ex art. 84, che determina l'assorbimento del reato di appropriazione indebitain quello di bancarotta (C., Sez. V, 29.10.2014, n. 48743). Da ultimo, si è affermato che idelitti di ricettazione e riciclaggio riguardanti il provento del reato di bancarottafraudolenta sono configurabili anche nell'ipotesi di distrazioni fallimentari compiuteprima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali distrazioni erano aborigine qualificabili come appropriazione indebita (C., Sez. V, 16.11.2016-5.1.2017, n. 572; C.,Sez. II, 19.4.2016, n. 33725).Nonostante la diversa obiettività giuridica è stato ritenuto insussistente il concorsoformale di reati tra l'appropriazione indebita e il delitto di soppressione o occultamentodi documenti (art. 490) quando il fatto è unico e diretto ad eliminare l'efficaciaprobatoria del documento. In siffatta ipotesi si applicherà solo il reato contro la pubblicafede, assorbente quello contro il patrimonio (C., Sez. V, 1.7.1985). Si è reputato cheintegrasse solo il reato di violazione di sigilli ex art. 349 e non anche quello diappropriazione indebita il caso di impossessamento di un bene ereditario, sul qualeerano stati apposti i sigilli, da parte di un erede testamentario poiché, è stato detto,avendo già accettato l'eredità era da considerarsi anch'esso proprietario (C., Sez. III,30.11.2005). Per i rapporti col nuovo reato di "infedeltà patrimoniale" si rinvia al prossimoparagrafo.Quanto al soggetto attivo nessun problema particolare viene segnalato nellagiurisprudenza. Naturalmente, la qualificazione dello stesso quale pubblico ufficiale (oincaricato di pubblico servizio) potrà mutare gli effetti dell'appropriazione delineando,ove ne ricorrano le altre condizioni, il delitto di cui all'art. 314 (tra le tante sul punto, v.recentemente C., Sez. VI, 10.10.2001, n. 43704; C., Sez. VI, 19.4.2000). Ovviamente, se ilsoggetto qualificato possiede il bene non per ragione del suo ufficio o servizio ma peruna «mera occasione datagli dalla relazione d'ufficio» l'eventuale appropriazione nonintegra il delitto di peculato ma quello di cui all'art. 646 aggravato dalla circostanzadisegnata dall'art. 61, n. 11 (C., Sez. VI, 7.1.2003, n. 9933). Deve rispondere di appropriazioneindebita, aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 11, il dipendente dell'ente Poste italiane cheopera nel reparto di smistamento della corrispondenza, con il compito di sopperireall'episodico malfunzionamento delle macchine, per la presenza di buste nonregolamentari, sgualcite o male affrancate, non possedendo costui la qualifica diincaricato di pubblico servizio (C., Sez. VI, 19.11.2013-31.1.2014, n. 5064). Il dipendente diPoste Italiane S.p.A. quando si appropria di somme di denaro afferenti al risparmiopostale (libretti postali e buoni fruttiferi postali) riveste la qualità di incaricato dipubblico servizio e pertanto risponde del reato di peculato e non di quello diappropriazione indebita (C., Sez. VI, 13.1.2017, n. 14227). Il dipendente di Poste ItalianeS.p.A. che svolga attività di tipo bancario (cosiddetto "bancoposta") non riveste la qualitàdi persona incaricata di pubblico servizio, con la conseguenza che l'appropriazione disomme dei risparmiatori commessa con abuso del ruolo integra il reato diappropriazione indebita e non quello di peculato (C., Sez. VI, 30.10.2014-4.5.2015, n. 18457).Integra il reato di appropriazione indebita aggravata e non di peculato la condottaappropriativa della guardia giurata, compiuta senza correlazione alle attività di custodiae vigilanza, in quanto tale soggetto non riveste la qualità di pubblico ufficiale o diincaricato di pubblico quando pone in essere condotte al di fuori delle proprieattribuzioni istituzionali (C., Sez. VI, 7.5.2015, n. 34869). V. anche: C., Sez. II, 30.3.2016, n.23765.Sulla responsabilità dell'amministratore di condominio: C., Sez. II, 10.6.2016, n. 38660; C.,Sez. II, 11.12.2013, n. 16209.
Avv. Antonino Sugamele

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