Veterinario effettua sorpasso di autovetture ferme ad un semaforo rosso, invade l'opposta corsia di marcia con guida pericolosa.- Multato invoca invoca l'esimente di aver agito per la necessità di provvedere a delle cure urgenti su di un cane affetto da osteosarcoma in fase terminale.
ORDINANZA
sul ricorso 22315-2014 proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, CF. 80014130928, in persona del
Ministro pro tempore, PREFETTURA UTG di ANCONA, CF.
80007270426, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende, ope legis;
- ricorrenticontro
G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
MAZZINI 11 PAL H-3, presso lo studio dell'avvocato LUISA
FONTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
PAOLO PETRINA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 304/2014 del TRIBUNALE di ANCONA,
depositata il 18/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Sanzionato per violazioni degli artt. 141, 146, e 148 del
codice della strada commesse il 10.9.2008 (sorpasso di
autovetture ferme ad un semaforo rosso, invasione
dell'opposta corsia di marcia, violazione dello stesso semaforo
rosso e velocità pericolosa in centro abitato), il dr. R.G., medico veterinario, proponeva opposizione ex art. 22
legge n. 689/81, invocando a sostegno l'esimente di aver agito
per la necessità di provvedere a delle cure urgenti su di un
cane "affetto da osteosarcoma in fase terminale" (v. pag. 2 del
controricorso).
Il giudice di pace di Ancona accoglieva l'opposizione.
L'appello del Ministero dell'Interno e della Prefettura —
U.T.G. di Ancona era respinto dal Tribunale di Ancona, con
sentenza n. 304/14. Il giudice di secondo grado riteneva di
uniformarsi a Cass. penale n. 25526/09, ed osservava che nel
concetto di stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p. è inclusa
ogni altra situazione che induca all'uccisione o al
danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo
imminente o per impedire l'aggravamento di un danno
giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai
beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile,
e che un cane (in disparte il rispetto per la sua vita) è
sicuramente un bene patrimoniale. Infine, condannava la
Prefettura alle spese e al pagamento della somma di C
1.000,00 per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per
aver sanzionato il veterinario (peraltro scortato nell'occasione
dagli stessi agenti accertatori per arrivare a destinazione) per
aver cercato di raggiungere al più presto un proprici'paziente '
2. - La cassazione di tale sentenza è chiesta dal Ministero
dell'Interno e della Prefettura - U.T.G. di Ancona sulla base di
due motivi.
Resiste con controricorso R.G..
Su proposta d'accoglimento del consigliere relatore
nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., il ricorso è stato avviato
alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., come
modificato dall'art. 1-bis, comma 1, lett. e), D.L. 31 agosto
2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre
2016, n. 197.
La parte controricorrente ha depositato memoria.
3. - Preliminarmente va respinta l'eccezione di tardività del
ricorso.
In materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione,
l'art. 327 c.p.c., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69
del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei
mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai
giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a
decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il
termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di
primo grado sia anteriore a quella data (Cass. nn. 14267/15,
6784/12 e 6007/12).
Nella specie, depositata la sentenza impugnata il 18.2.2014,
e non notificata, il ricorso è stato avviato alla notificazione il
1°.10.2014, e dunque ampiamente entro l'anno dalla
pubblicazione.
4. - Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli
artt. 4 legge n. 689/81 e 54 c.p., in relazione all'art. 360, n. 1
c.p.c., poiché, al contrario di quanto opinato dal Tribunale, lo
stato di necessità sussiste solo qualora l'agente è proteso a
salvare se stesso o altri da un danno grave alla persona, non
al patrimonio. Il secondo motivo censura la violazione dell'art.
96 c.p.c., sia perché l'opponente era stato sanzionato per le
plurime violazioni al c.d.s. e non già per aver cercato di
raggiungere un "paziente", sia perché la circostanza che gli
agenti avessezo scortato il Gambi nell'accompagnarlo a
destinazione è del tutto irrilevante ai fini del giudizio.
4. - Il primo motivo è fondato.
Il Tribunale, infatti, ha erroneamente supposto di applicare il
principio desumibile da Cass. penale n. 25526/09, mentre, in
realtà, tale sentenza ha applicato l'esimente non dell'art. 54
c.p. (stato di necessità) ma dell'art. 52 c.p. (legittima difesa)
in relazione all'uccisione, in periodo di divieto di caccia, di una
volpe che si era altre volte introdotta nel pollaio in proprietà
all'imputato, facendo razzia di polli e galline, e aggredendo la
moglie dello stesso (da notare, poi, che le sentenze penali nn.
1963/98 e 8820/06, citate nella motivazione di detto
precedente per ampliare il concetto penalistico di necessità,
ma non l'esimente in sé dell'art. 54 c.p., si riferivano a loro
volta al ben diverso concetto di necessità di cui all'art. 638
c.p.).
Tanto chiarito, va osservato che:
a) la costante giurisprudenza di questa Corte afferma che
l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative
derivante da "stato di necessità", secondo la previsione
dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione
degli artt. 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della
materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di
danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero
l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, in base alla
verificazione di circostanze oggettive (Cass. nn. 18099/05,
17479/05 e 4710/99);
b) in tema d'infrazioni amministrative lo stato di necessità,
contemplato dall'art. 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689
come causa di esclusione della responsabilità, è ravvisabile
solo in presenza di tutti gli elementi previsti nell'art. 54 c.p.,
incluso il "pericolo attuale di un danno grave alla persona"
(Cass. nn. 3961/89, 5877/04 e 14384/05);
e che infine e nello specifico:
c) in una fattispecie del tutto analoga a quella in oggetto
questa Corte ha ritenuto che l'esimente dell'art. 54 c.p. non
sia invocabile quando la situazione di pericolo riguardi un
animale (Cass. n. 14515/09, la quale ha confermato la
sentenza di merito che, a seguito dell'irrogazione della
sanzione prevista dal codice della strada per l'eccesso di
velocità, aveva escluso l'applicabilità dell'esimente in relazione
al trasporto d'urgenza, presso un veterinario, di un gatto
gravemente ferito e raccolto poco prima).
4.1. - Né hanno pregio alcuno le argomentazioni difensive di
parte controricorrente - su cui si insiste in specie nella
memoria - secondo cui, ove pure si escludesse l'esimente
dello stato di necessità, nel caso in esame sarebbero ad ogni
modo applicabili gli artt. 5 e 59, comma 4, c.p., essendo il
soggetto agente incorso in un errore scusabile, «determinato
perfino dall'appoggio degli Agenti della Polstrada» (v. pagg. 11
del controricorso e 1 della memoria); ovvero la diversa
«esimente dell'adempimento di un dovere o di un ordine della
P.A.» (v. pagg. 14 del controricorso e 2 della memoria).
Quanto all'art. 5 c.p. è sufficiente ricordare che è scusabile
solo l'ignoranza inevitabile della legge (giusta la pronuncia
manipolativa di Corte cost. n. 364/88); inevitabilità che non
può neppure ipotizzarsi in chi, ponendosi alla guida ed essendo
in possesso della relativa abilitazione, non può permettersi di
non conoscere la corretta interpretazione delle regole che vi
presiedono.
Per nulla pertinenti al caso di specie, poi, gli artt. 51 e 59,
ultimo comma, c.p.
Il primo perché il dovere deontologico-professionale di
prestare le cure richieste non autorizza il veterinario a violare
le norme sulla circolazione stradale, quel dovere potendosi
adempiere senza violare necessariamente queste ultime
norme; né si può attribuire, per le ragioni già esposte, alcun
rilievo allo stato di necessità malamente supposto dal giudice
di merito.
Il secondo, in quanto si riferisce all'errore sul fatto e non
all'errore sul divieto, mentre nel caso di specie il supporre di
essere esonerato dal rispetto delle norme del codice della
strada per prestare la propria opera urgente esprime, appunto,
la fallace opinione che l'una o l'altra delle scriminanti invocate
potesse essere applicata anche nel caso prospettato. E dunque
esprime un errore sulla portata delle norme, non sulla realtà
dei fatti concreti così come l'agente li ha percepiti.
Non senza aggiungere, infine, che la Polstrada non ha
ordinato alcunché al Gambi e che l'averlo scortato a
destinazione dopo averlo dapprima fermato a causa delle
infrazioni commesse (v. la ricostruzione dell'accaduto
sottintesa a pag. 2 della sentenza impugnata e meglio
esplicitata a pag. 2 dello stesso controricorso) costituisce, per
di più, un post factum, come tale privo di qualsivoglia
incidenza su violazioni amministrative già poste in essere.
5. - L'accoglimento del suddetto mezzo d'annullamento
assorbe ovviamente l'esame del secondo motivo di ricorso, per
l'effetto espansivo interno di cui all'art. 336, primo comma
c.p.c.
6. - La sentenza impugnata va dunque cassata e decidendo
la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, va rigettata l'opposizione proposta da
R.G.
7. - La pur relativa novità della fattispecie costituisce giusto
motivo di compensazione delle spese, in base all'art. 92,
secondo comma, c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis,
anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 69/09.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
rigetta l'opposizione proposta da Raffaello Gambi e compensa
integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e del
presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il
16.11.2017.
Il Presidente
dr. Stefano Petitti
02-03-2018 22:21
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