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Sentenza

Validità immanente della originaria procura.
Validità immanente della originaria procura.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-11-2017) 30-11-2017, n. 54063	 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -
Dott. GIANESINI Maurizio - Consigliere -
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere -
Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.E., nato il (OMISSIS) - parte civile;
nel procedimento a carico di:
R.D., nato il (OMISSIS);
RA.CL., nato il (OMISSIS);
D.F., nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 16/03/2017 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dr. PICARDI ANTONIETTA che ha chiesto l'annullamento della ordinanza con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello dell'Aquila ha dichiarato inammissibile per difetto di specifico mandato l'appello proposto dal difensore della parte civile R.E. avverso la sentenza emessa il 21.4.2015 dal Tribunale di Sulmona che ha assolto R.D., RA.Cl. e D.F. dal reato di cui agli artt. 110 e 368 c.p. loro ascritto perchè il fatto non costituisce reato.
2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile deducendo:
2.1. Violazione dell'art. 100 c.p.p., comma 3 in quanto la procura speciale conferita al difensore all'atti di costituzione di parte civile conteneva la espressa volontà di validità oltre il grado per il quale era stata conferita e, quindi, anche in relazione all'impugnazione della sentenza di primo grado.
2.2. Violazione dell'art. 100 c.p.p., comma e art. 576 c.p.p. in relazione all'assunto secondo il quale non vi sarebbe certezza in ordine alla sottoscrizione della procura speciale in calce all'atto di appello, posta la validità immanente della originaria procura conferita il 9.4.2013.
3. Con requisitoria scritta il P.G., sul rilievo della assorbente fondatezza del primo motivo in presenza della dicitura "oltre alla possibilità di proporre impugnazione nell'interesse del sottoscritto" nell'atto di costituzione di parte civile del 9.5.2013, ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata con rimessione degli atti alla Corte di appello dell'Aquila.
4. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato sul rilievo dell'esistenza, all'atto della costituzione di parte civile, della procura speciale all'eventuale impugnazione per i successivi gradi di giudizio (v. fol 22 del fascicolo del Tribunale).
5. Ne consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio di merito di secondo grado. 

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio di merito di secondo grado.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2017
Avv. Antonino Sugamele

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