Un uomo, sorvegliato speciale, assiste ad una partita di calcio. Contravviene al divieto di partecipare a riunioni pubbliche?
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 31322/18.
La nozione di «pubblica riunione», pur essendo suscettibile di interpretazioni variabili, può essere
circoscritta, tenendo conto della ratio della fattispecie in esame, volta a sanzionare
l'inottemperanza da parte del sottoposto al divieto di partecipare a eventi pubbliche in cui è più
difficile il controllo dei presenti e più agevole la commissione di reati. Tra questi eventi rientra
certamente la disputa calcistica che si tiene in uno stadio, trattandosi di una situazione in cui
può intervenire un numero elevato e indeterminato di persone, a prescindere da quanti spettatori
risultino, ex post, avervi effettivamente parteciperanno (Sez. 1, C/ n. 15870 dell'11.3.2015, dep. 2015, Carpano, Rv. 263320; Sez. 1, n. 28964 dell'11/03/2003, dep. 08/07/2003, D'Angelo, Rv. 224925; Sez. 1, n. 42283 del 24/10/2007, dep. 15/11/2007,
Pesce, Rv. 238113).
22-07-2018 11:18
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