Udienza camerale celebrata nonostante la dichiarazione di astensione da parte del difensore.
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G. nato il ..............a S.
avverso l'ordinanza del 03/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG d.ssa Olga Mignolo che ha chiesto l'annullamento con
rinvio dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania
rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale,
della detenzione domiciliare o della semilibertà avanzata da C.G.o,
condannato per truffa, resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale e altri
reati e nei cui confronti il P.M. aveva emesso provvedimento di cumulo per la
pena di anni uno, mesi otto e giorni quattordici di reclusione.
Il Tribunale valutava negativamente la pluralità e la natura dei reati, l'epoca
recente della loro consumazione (ottobre 2014), le modalità di esecuzione,
sintomatiche di personalità particolarmente incline alla violenza e alla
sopraffazione, i numerosi precedenti specifici per lesione personale e minaccia e
la pendenza di altri procedimenti per estorsione e truffa, anche successivi a
quelli per i quali era stata pronunciata condanna.
Tali elementi non permettevano di valutare positivamente il periodo
trascorso in libertà ai sensi dell'art. 47, comma 3,ord. pen. e facevano ritenere
non idonee le misure della detenzione domiciliare e della semilibertà. Era
mancante ogni resipiscenza o ripudio della devianza, cosicché le misure proposte
non apparivano idonee al reinserimento sociale e alla prevenzione della ricaduta
nel crimine.
2. Ricorrono per cassazione i difensori di C.G., deducendo nullità
dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c),cod. proc. pen.
In effetti, l'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza era stata celebrata
nonostante la mancanza del difensore di fiducia, che aveva dichiarato di aderire
all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali; era
stato violato, quindi, il diritto costituzionalmente garantito all'astensione e il
conseguente diritto al rinvio dell'udienza.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione con
riferimento alla decisione di rigetto dell'istanza.
3. Il Procuratore Generale dott.ssa Olga Mignolo conclude per l'annullamento
con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte, proprio con riferimento al procedimento di sorveglianza, ha
affermato che l'astensione del difensore dalle udienze non è riconducibile
nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, costituendo espressione di un
diritto di libertà, il quale, se esercitato nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge
e dal codice di autoregolamentazione, impone il rinvio anche dell'udienza
camerale, in tutti i casi in cui il procedimento preveda la partecipazione
necessaria del difensore (Sez. 1, n. 3113 del 09/12/2014 - dep. 22/01/2015,
Torneo, Rv. 26192401); di conseguenza, la mancata concessione da parte del
giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale i in presenza di una
dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini
previsti dall'art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione,
determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art.
178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti
di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore (Sez. 2, n. 45158
del 22/10/2015 - dep. 11/11/2015, Pezzini, Rv. 265041).
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al
Tribunale di Sorveglianza di Catania.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Catania.
Così deciso il 18 dicembre 2017
03-02-2018 22:59
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