Uccidono un considerevole numero di cani, anche intere cucciolate, e di gatti inoculando ingiustificatamente ed illegittimamente, il farmaco eutanasico Tanax o il Penthotal sodium.
Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 4562 Anno 2018 Presidente: SAVANI PIERO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 05/10/2017
SENTENZA
sul ricorso proposto da
N.C., nata a M. il ,
G.L.G., nata a C. il .....,
C. E. nata a M. in data .....,
avverso la sentenza del 12/04/2016 della Corte d'appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi, per le imputate, gli avv.ti Ennio Buffoli e Stefania Amato, che hanno
concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Cremona in data 17/02/2015, C.N.,
E.C. e L.G.G.i erano state condannate: la prima alla
pena di due anni e due mesi di reclusione e, le altre due, alla pena di un anno e
tre mesi di reclusione, in quanto riconosciute colpevoli dei reati, commessi in
concorso tra loro e unificati dal vincolo della continuazione, previsti dagli artt. 81
cpv., 110, 544-bis cod. pen. per avere ucciso, dal 2005 al marzo 2009, la N.C. quale Vice-Presidente dell'Associazione Zoofili Cremonesi, la C. e
G. come volontarie del Rifugio del cane, con crudeltà e senza necessità, un
considerevole numero di cani, anche intere cucciolate, e di gatti, inoculando,
ingiustificatamente ed illegittimamente, il farmaco eutanasico Tanax o il
Penthotal sodium (capo c), nonché dall'art. 348 cod. pen. per avere esercitato,
dal 2005 al 2009, le funzioni tipiche del medico veterinario uccidendo cani e gatti
attraverso la somministrazione dei farmaci indicati al capo che precede,
procedendo alle vaccinazioni e rimuovendo i punti di sutura (capo d). Per la sola
N. il tribunale lombardo aveva, peraltro, ritenuto che nella fattispecie
contestata al capo c) fossero assorbiti ulteriori reati, contestati ai capi e), f) e g)
della rubrica, relativi alla soppressione, con crudeltà e senza necessità, di singoli
animali.
2. Con sentenza in data 12/04/2016, la Corte d'appello di Brescia, in parziale
riforma della pronuncia di primo grado, assolse C.N. dal reato di cui al capo
e) limitatamente alla soppressione del cane Matisse, dichiarò non doversi
procedere, sempre nei suoi confronti, in ordine ai capi c) e d) limitatamente alle
condotte commesse fino al 24/08/2008 nonché in ordine ai reati di cui al capo e)
limitatamente alla soppressione del cane appartenente a F.D.'A. e di
cui ai capi f) e g) in quanto estinti per prescrizione, per l'effetto rideterminando
la pena, nei confronti della stessa N. in un anno e tre mesi di reclusione per le
residue condotte di cui ai capi c) e d), commesse successivamente al
24/08/2008. Quanto a E.C.e a L.G.G., la Corte
territoriale dichiarò non doversi procedere in relazione alle condotte di cui ai capi
c) e d) commesse sino al 24/08/2008, rideterminando la pena, nei confronti di
entrambe le imputate, in nove mesi di reclusione per le residue condotte di cui ai
capi c) e d) successive al 24/08/2008. Con lo stesso provvedimento, i giudici di
appello dichiararono l'inammissibilità della costituzione di parte civile delle
associazioni animaliste, con l'eccezione della sola Lega nazionale per la difesa del
cane.
3. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione le tre
imputate a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari, deducendo una serie di motivi
di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
3.1. Il ricorso proposto dall'avv. Ennio Buffoli nell'interesse di C.N. si
articola in quattro distinti motivi di doglianza.
3.1.1. Con il primo di essi, la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606,
comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione
della legge processuale penale in relazione agli artt. 74, 91, 92, 93 e 94 cod.
proc. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla legittimazione alla costituzione di Parte civile della
Lega nazionale per la difesa del cane, nonostante che l'associazione in questione,
pur avendo un "aggancio" territoriale nella provincia di Cremona, non fosse in
realtà operativa nella struttura del canile. Né potrebbe, nella specie, essere
richiamata la disciplina dettata dall'art. 91 cod. proc. pen., come integrato
dall'art. 7 della legge n. 189 del 2004, atteso che la predetta associazione non
rientrerebbe nel novero degli enti individuati dal Ministero della salute ai sensi
dell'art. 19-quater delle disp. coord. transitorie cod. pen..
3.1.2. Con il secondo motivo, la difesa di C.N. censura, ex art. 606,
comma 1, B) ed E), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della
legge penale in relazione all'art. 348 cod. pen. nonché la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla
mancata dimostrazione della sussistenza dei requisiti di continuità,
professionalità e onerosità della condotta.
3.1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma
1 lett. B) ed E), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge
penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla concreta configurabilità del delitto di cui all'art. 544-
bis cod. pen.. Sotto un primo profilo, si deduce la contraddittorietà della
motivazione nella parte in cui, da un lato, i testi sarebbero stati ritenuti
attendibili nel fondare la responsabilità dell'imputata in relazione alla
soppressione di numerosissimi animali e, dall'altro lato, essi sarebbero stati
ritenuti inattendibili in relazione alle singole condotte di soppressione. Sotto altro
aspetto, la Corte territoriale avrebbe omesso di esplicitare in base a quali
specifici elementi sia stato possibile affermare che l'uccisione degli animali
avesse avuto luogo con "crudeltà" ovvero in "assenza di necessità".
3.1.4. Con il quarto motivo, la difesa di Cheti Nin censura, ex art. 606,
comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione
della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen. nonché la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la dedotta assenza, nella
commissione delle condotte alla stessa ascritte, di finalità lucrative.
3.2. Venendo, quindi, ai ricorsi proposti dall'avv. Stefania Amato per conto di
L.G.G. e di E.C., gli stessi vengono articolati in tre
distinti motivi di doglianza.
3.2.1. Con il primo di essi, le ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 606,
comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione
della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'art. 544-bis cod. pen..
Sotto un primo profilo, la sentenza impugnata, una volta ritenuta dimostrata la
morte di centinaia di animali, avrebbe omesso di motivare in relazione
all'assenza di necessità in ordine alla soppressione degli stessi, traendo
argomentazione da una serie di elementi indiziari (quali l'indicazione, sui
cartellini identificativi degli animali soppressi a seguito di "eutanasia ufficiale", di
cause non riconducibili tra le legittime ipotesi di soppressione per ragioni
veterinarie, l'assenza di patologie negli animali soppressi, il mancato rispetto
degli obblighi certificativi) in realtà riferibili soltanto in capo a chi, come C.
N., aveva la gestione operativa del canile. Del resto, le testimonianze avrebbero
descritto condotte soppressive, riferibili alle due imputate, come limitate soltanto
a una o due decine di esemplari, sicché non sarebbe stato dimostrato il loro
coinvolgimento nell'uccisione delle diverse centinaia di animali indicate in
contestazione; fermo restando che non sarebbe stato dimostrato, neanche
rispetto agli esemplari per cui esse sarebbero state viste, che gli animali non
dovessero essere soppressi, considerato che l'abbattimento era all'epoca
consentito anche in caso di disagio psichico dell'animale, indipendentemente da
patologie organiche, nella specie pacificamente non rinvenute. In subordine,
viene dedotta dalle ricorrenti l'avvenuta prescrizione del reato.
3.2.2. Con il secondo motivo, la difesa di G..e C. censura, ex
art. 606, comma 1, lett. B) ed E), cod. proc. pen., l'erronea applicazione del
delitto di cui all'art. 348 cod. pen. nonché la mancanza della motivazione in
relazione all'affermazione di responsabilità delle due imputate. In particolare,
non sarebbe stata dimostrata l'esistenza degli elementi qualificanti della
professionalità dell'attività svolta, atteso il carattere meramente volontario e
senza retribuzione della stessa.
3.2.3. Con il terzo motivo, le ricorrenti deducono, ai sensi dell'art. 606,
comma 1 lett. B) ed E), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione
della legge penale e in particolare degli artt. 74 cod. proc. pen. e 185 cod. pen.
nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta
legittimazione alla costituzione di parte civile della Lega nazionale per la difesa
del cane. La Corte territoriale avrebbe omesso qualunque riferimento alla
concreta attività svolta nel territorio cremonese dalla suddetta associazione, in
violazione dei principi affermati, in proposito, dalle Sezioni unite di questa Corte.
Né potrebbe condividersi il riferimento, contenuto nella sentenza di primo grado,
alla richiesta dì gestire il Rifugio del cane di Cremona da parte della stessa
associazione, trattandosi di istanza formulata a distanza di quasi tre anni dai fatti
per cui è processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
2. Preliminarmente, è necessario affrontare la questione della legittimazione
alla costituzione di parte civile della Lega nazionale per la difesa del cane,
dedotta dalla difesa di Cheti Nin con il primo motivo di impugnazione e, dalla
difesa delle altre due imputate, con l'ultimo motivo di ricorso.
2.1. In argomento, va ricordato che l'art. 3 della legge 20 luglio 2004, n.
189, ha introdotto, nel corpo delle disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale, gli artt. 19-ter e 19-quater. Quest'ultima disposizione, rubricata
"affidamento degli animali sequestrati o confiscati", stabilisce che "gli animali
oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni
o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute,
adottato di concerto con il Ministro dell'interno". Inoltre, a mente dell'art. 7 della
stesse legge, rubricato "diritti e facoltà degli enti e delle associazioni", "ai sensi
dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui
all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla
presente legge". E in attuazione dell'art. 19-quater, disp. att. cod. pen., il
Ministero della Salute ha emanato il D.M. 2 novembre 2006, pubblicato nella
Gazz. Uff. n. 19 del 24/01/2007.
Ora, secondo quanto in passato affermato da questa Corte, il combinato
disposto delle due norme non conferisce alle associazioni ed enti individuati con il
citato decreto ministeriale, alcun diritto di costituirsi, in esclusiva, quale parte
civile nei processi penali relativi ai reati commessi ai danni di animali.
Infatti, l'art. 7 della legge n. 189 del 2004 riconosce automaticamente, in
favore di tali associazioni ed enti (individuate al solo fine di ottenere
l'affidamento e la custodia degli animali), l'esistenza della finalità di tutela degli
interessi lesi dai reati previsti dalla stessa legge, ma non esclude in alcun modo
che tale finalità possa essere perseguita anche da associazioni diverse da quelle
così individuate, le quali deducano di aver subito un danno diretto dal reato. Ciò
anche, e soprattutto, ove si consideri che persona danneggiata (legittimata a
costituirsi parte civile) e persona offesa (legittimata a esercitare anche le facoltà
espressamente previste dal titolo VI del libro primo - parte prima dei codice di
rito) non sono normativamente sovrapponibili e che mentre l'art. 91, cod. proc.
pen., attribuisce agli enti e alle associazioni ivi indicati, i diritti e le facoltà
attribuiti alla persona offesa dal reato, l'art. 74, cod. proc. pen. riconosce a
chiunque assuma di avere subito un danno in conseguenza del reato, la
legittimazione all'azione civile nel processo penale.
Ne consegue che è pienamente ammissibile la costituzione di parte civile di
un'associazione, anche non riconosciuta, che avanzi, iure proprio, la pretesa
risarcitoria, assumendo di aver subito, per effetto del reato, un danno,
patrimoniale o non, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e
posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione,
con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione
di un diritto soggettivo inerente alla personalità o all'identità dell'ente (Sez. U, n.
38343 del 24/04/2014, dep. 18/09/2014, Espenhahn, Rv. 261110). Ciò sul
presupposto che determinati organismi abbiano "fatto di un determinato
interesse" collettivo "l'oggetto principale della propria esistenza", tanto che esso
sia "diventato elemento interno e costitutivo del sodalizio e come tale ha assunto
una consistenza di diritto di soggettivo". Nondimeno, perché questo accada è
necessario, secondo la giurisprudenza di questa Corte, fare riferimento ad una
situazione storica determinata, al ruolo concretamente svolto dall'organismo che
si costituisce nel giudizio e alla sua capacità di rappresentare, in un contesto ben
determinato, gli interessi per la cui tutela si intende esercitare, nel processo
penale, l'azione civile.
Osserva, sul punto, il Collegio come non possa dubitarsi che un'associazione,
la quale, come nel caso di specie, sia statutariamente deputata alla protezione di
una determinata categoria di animali (cani), debba riconoscersi come
tendenzialmente portatrice degli interessi penalmente tutelati, tra gli altri, dai
reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 cod. pen.
(così Sez. 3, n. 34095 del 12/05/2006, dep. 12/10/2006, P.O. in proc. Cortinovis
ed altro, in motivazione). In una siffatta ipotesi, infatti, l'ente, per l'attività
concretamente svolta e, appunto, per la sua finalità statutaria primaria,
coincidente con la tutela dei cani, ovvero degli interessi lesi dai reati contestati,
si fa portatore, secondo il ricordato meccanismo di immedesimazione, di una
posizione di diritto soggettivo che lo legittima a chiedere il risarcimento dei danni
derivati dalle violazioni della legge penale. Nondimeno, onde evitare forme di
abnorme dilatazione nella legittimazione alla tutela civilistica, è necessario che vi
sia anche una forma di collegamento territoriale tra l'associazione e il luogo in
cui l'interesse è stato inciso.
Muovendosi lungo il crinale interpretativo testé riassunto, le ricorrenti hanno
dedotto, per un verso, che l'associazione in questione, pur avendo un "aggancio"
territoriale nella provincia di Cremona, non fosse in realtà operativa nella
struttura del canile (N.) e, per altro verso, che la richiesta di gestire il Rifugio
del cane di Cremona da parte dell'associazione de qua, ricordata nella sentenza
di primo grado per giustificare il riconoscimento della legittimazione a costituirsi
parte civile, non sarebbe pertinente, trattandosi di un'istanza formulata a
distanza di quasi tre anni dai fatti per cui è processo.
E, tuttavia, osserva il Collegio che la Corte di appello ha precisato, facendo
riferimento ad un elemento di fatto non sindacabile in questa sede, come la Lega
Nazionale per la difesa del Cane avesse una precisa articolazione territoriale nella
provincia di Cremona, nella quale si trovava il canile ove operavano le tre
imputate, con ciò venendo soddisfatto il menzionato requisito elaborato dalla
giurisprudenza di questa Corte, non essendo, invece, richiesto un radicamento
dell'associazione nello specifico contesto operativo in cui la lesione sia maturata,
pena una inammissibile neutralizzazione delle istanze di tutela, attesa
l'impossibilità che enti esponenziali di un interesse collettivo o diffuso possano
avere una capillare articolazione in qualunque realtà ove possano determinarsi
situazioni di danno all'interesse rappresentato.
Ne consegue, pertanto, la manifesta infondatezza delle relative doglianze.
3. Per quanto, ancora, concerne la concreta configurabilità del delitto di cui
all'art. 544-bis cod. pen. (oggetto del terzo motivo del ricorso della Nin e del
primo dei ricorsi delle altre due imputate), le censure concernono, sotto un
primo profilo, la mancata dimostrazione che l'uccisione degli animali avesse
avuto luogo con "crudeltà" ovvero in "assenza di necessità".
Tuttavia, osserva il Collegio che, in realtà, la Corte territoriale ha ricordato le
puntuali testimonianze di Enrica Cerioni e Giuseppe Dambrosio, i quali avevano
riferito di avere visto C. N. sopprimere numerosi esemplari di cani senza
alcuna necessità, in assenza di visita o di certificazione veterinaria che ne
giustificasse l'abbattimento e, nel caso della sola Cerioni, di avere visto la Gaiardi
eliminare dei cuccioli e la Caccialanza portare dei cani dietro un container
constatando, subito dopo, che le loro carcasse erano state racchiuse in sacchi
custoditi in una cella frigorifera; di Giuseppe Muto, che aveva visto la Nin e la
Gaiardi eseguire iniezioni ai danni di animali che il giorno dopo, con significativa
puntualità, venivano rinvenuti morti. Testimonianze, quelle appena riassunte,
che sono state complessivamente riscontrate alla luce delle dichiarazioni,
sottoposte ad attento vaglio, dei testi Maria Grazia Cassanelli, Luigina Bruni e
Daniela Boccali; ma soprattutto, come ammesso dalla stessa difesa di G. e
C., alla stregua di una serie di elementi indiziari in grado di far
emergere l'avvenuta soppressione "senza necessità" di decine e decine di
animali: dalla indicazione, sui cartellini identificativi degli animali soppressi a
seguito di "eutanasia ufficiale", di cause non riconducibili tra le legittime ipotesi
di soppressione per ragioni veterinarie, all'assenza di patologie fisiche negli
animali soppressi, fino al mancato rispetto degli obblighi certificativi. Senza
contare, poi, che i documenti di trasporto delle carcasse di animali avviati allo
smaltimento riportavano un peso complessivo di gran lunga superiore al numero
degli animali morti emergente dai registri ufficiali e che, presso il canile, erano
state rinvenute dosi di farmaci letali in quantità abnormi rispetto alle esigenze
della struttura.
A fronte della analitica esposizione degli elementi fattuali posti alla base del
ragionamento probatorio, del tutto inconferente si palesa l'allegazione della
difesa di C.i N. secondo cui i testi sarebbero stati contraddittoriamente
ritenuti attendibili in relazione alla soppressione della stragrande maggioranza di
animali, ma non in relazione a singole condotte di soppressione, per le quali
l'imputata è stata assolta. In realtà, il complessivo ragionamento probatorio
svolto dai giudici di merito, concernente la gestione "criminale" del canile da
parte delle tre imputate, appare estremamente coerente ed anzi, la circostanza
che le sentenze abbiano dato conto, in relazione a singoli episodi, di un quadro
indiziario poco chiaro, conseguente alla presenza di testimonianze non univoche,
costituisce una dimostrazione del vaglio particolarmente attento che è stato dagli
stessi compiuto e del pieno esercizio dei diritti di difesa che è stato assicurato.
Dinnanzi a una accurata ricostruzione degli elementi idonei ad affermare la
responsabilità delle imputate, la difesa di G. e C. si è limitata a
sottolineare come l'assenza di patologie fisiche idonee a giustificare la
soppressione degli animali, non potesse essere assunta quale elemento
dimostrativo dell'assenza di necessità dell'abbattimento, che all'epoca sarebbe
stato consentito anche in caso di mero disagio psichico dell'animale. E tuttavia
tale affermazione è rimasta al livello di mera enunciazione, non essendo stato
dedotto alcun concreto elemento in grado di dimostrarla.
Né appare rilevante l'osservazione, sempre compiuta dalla difesa di G. e
C., secondo cui le richiamate condotte omissive (in particolare con
riferimento agli obblighi certificativi), assunte quali indizi della eliminazione dei
cani senza necessità, in realtà sarebbero state riferibili soltanto in capo a chi,
come C. N. aveva la gestione operativa del canile ed era tenuta ai relativi
adempimenti. Infatti, la responsabilità delle imputate è stata affermata su base
concorsuale e, dunque, attraverso la configurazione, in capo alle due ricorrenti,
di una partecipazione congiunta alle azioni ed omissioni direttamente ascrivibili
alla stessa N. il cui movente era stato, dalle stesse, pienamente condiviso.
4. Manifestamente infondate sono, altresì, le questioni poste con riferimento
alla configurabilità dell'art. 348 cod. pen., rispetto alle quali le ricorrenti hanno
articolato, nelle rispettive impugnazioni, il secondo motivo di doglianza.
Si opina, da parte di tutte le imputate, che non sarebbe stata dimostrata
l'esistenza degli elementi qualificanti della fattispecie contestata, quali la
continuità, professionalità e onerosità della condotta, atteso il carattere
meramente volontario e senza retribuzione della stessa.
Tale ricostruzione dei requisiti del delitto de quo parrebbe fondata sul
principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale "integra il
reato di esercizio abusivo di una professione (...), il compimento senza titolo di
atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata
professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di
essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per
continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare
indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da
soggetto regolarmente abilitato" (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, dep.
23/03/2012, Cani, Rv. 251819). E tuttavia, in quel caso, il riferimento ai
menzionati requisiti dell'attività delittuosa era strettamente connesso alla
necessità di ricondurlo, sul piano probatorio, alla professione abusivamente
esercitata e non alla identificazione degli indefettibili elementi di fattispecie.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la fattispecie
prevista dall'art. 348 cod. pen. ha natura istantanea (ovvero solo eventualmente
abituale: così Sez. 2, n. 43328 del 15/11/2011, dep. 24/11/2011, Giorgini e
altri, Rv. 251376), sicché essa non esige un'attività continuativa od organizzata,
ma si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della
professione abusivamente esercitata (così Sez. 5, n. 24283 del 26/02/2015, dep.
5/06/2015, Bachetti, Rv. 263905; Sez. 6, n. 11493 del 21/10/2013, dep.
10/03/2014, Tosto, Rv. 259490, relativo a una fattispecie in tema di esercizio
abusivo della professione di avvocato, nella quale la Corte ha ritenuto irrilevante
la circostanza che la ricorrente avesse trattato un'unica pratica giudiziaria; negli
stessi termini Sez. 6, n. 30068 del 2/07/2012, dep. 23/07/2012, Pinori e altro,
Rv. 253272; Sez. 6, n. 42790 del 10/10/2007, dep. 20/11/2007, P.G. in proc.
Galeotti, Rv. 238088). E nel caso di specie, le sentenze hanno perfettamente
posto in luce come le pratiche di eutanasia ascritte alle tre imputate
configurassero delle ipotesi di esercizio della professione di veterinario, in quanto
attività allo stesso riservate.
5. Quanto, infine, al quarto motivo di doglianza formulato dalla difesa di
C. N. con il quale viene censurato il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche, osserva il Collegio che la valutazione circa la concessione o
il diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. si configura come un
giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei
soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa
l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla
personalità del reo (v. tra le tante Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, dep.
23/11/2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004, dep.
2/12/2004, P.G. in proc. Palmisani e altro, Rv. 230591), se del caso anche
attraverso il ricorso a formule sintetiche (così Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013,
dep. 31/05/2013, Viale e altro, Rv. 256201).
In questa prospettiva, il giudicante, se si determina per il diniego, non è
tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato,
essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale
conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e
delle circostanze ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di
cui all'art. 133 cod. pen., senza che, peraltro, sia necessario che il giudice li
esamini tutti, essendo in realtà sufficiente che egli specifichi a quali, tra essi, egli
abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale
valutazione (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, dep. 3/07/2014,
Lule, Rv. 259899; sostanzialmente in termini anche Sez. 5, n. 43952 del
13/04/2017, dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
Orbene, nel caso di specie, i giudici di primo grado hanno posto in luce il
peculiare atteggiamento soggettivo dell'imputata, connotato da una spiccata
intensità del dolo e dalla futilità dei motivi sottesi alle condotte accertate,
laddove la Corte territoriale, in risposta a una specifica doglianza espressa
nell'atto di appello, ha sottolineato l'assenza di elementi di fatto valorizzabili, al
di la della mera condizione di incensuratezza, per la concessione delle attenuanti
generiche, anche "tenuto conto del ruolo di preminenza e di responsabilità che la
stessa ricopriva nella gestione del canile". In questo modo, attraverso il
riferimento a taluni criteri posti dall'art. 133, comma 1 n. 3 e comma 2 n. 1 cod.
pen. ed alla regola introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. f) del decreto legge
23/05/2008, n. 92, convertito in legge 24/07/2008, n. 125 (secondo cui
"l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può
essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione" delle attenuanti
generiche), i giudici di merito hanno adeguatamente motivato la decisione
assunta, conformandosi alla già richiamata cornice di principio.
6. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere,
pertanto, dichiarato inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono
elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,
l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 (duemila) in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5/10/2017
03-02-2018 22:52
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