Tribunale di Trapani. Violazione art. 570 cp. Il rituale avviso al difensore di fiducia è "dovuto", e la relativa omissione dà luogo a nullità, ai fini del compiuto esercizio del diritto di difesa costituzionalmente presidiato dall'art. 24 della Carta Costituzionale.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-02-2018) 13-03-2018, n. 11372
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano - Presidente -
Dott. AGLIASTRO Mirella - rel. Consigliere -
Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere -
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -
Dott. CORBO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.L., nato il (OMISSIS);
nel procedimento penale a carico di quest'ultimo;
avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE DI APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa AGLIASTRO MIRELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PERELLI SIMONE, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza in data 9/2/2017, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in composizione monocratica in data 26/2/2015 nei confronti di B.L. che era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa, oltre che al risarcimento dei danni a favore della parte civile costituita liquidati in complessivi Euro 4.000,00 oltre interessi e rivalutazione, in relazione al reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore generato da P.M.A. dalla quale il B. viveva separato di fatto dall'anno 2008.
1.1 In sede di appello, il ricorrente aveva dedotto l'incapacità economica dell'imputato per l'esiguità e sporadicità delle sue entrate dovute anche ai periodi di detenzione per i fatti commessi in stato di tossicodipendenza. Inoltre sosteneva che i fatti denunciati dalla P. erano dovuti a motivi di rancore e dunque di natura calunniosa.
1.2 Il B. anche a causa delle diverse condanne aveva prodotto redditi esigui ma in particolare nell'anno 2010 i suoi redditi ammontavano ad Euro 3.707,00 lordi e neppure da tale introito aveva versato nulla per provvedere al sostentamento del figlio minore.
1.3 Quanto alta mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte di appello aveva negato il riconoscimento "perchè i molteplici precedenti del B. per fatti commessi senza alcun effetti rieducativo delle condanne evidenziano un'indole criminale non comune" e di ostacolo ad ogni trattamento maggiormente benevolo. Anche la pena in concreto inflitta non può ritenersi eccessiva poichè è sensibilmente inferiore alla media edittale, nonostante la condotta si sia protratta dal 2008 fino ai giorni nostri.
2. Ricorre per cassazione B.L., per il tramite del suo difensore avv. Genna Isidoro Sebastiano, deducendo, con un unico motivo, la nullità del giudizio di appello in ragione dell'omessa notifica dell'avviso del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato il quale, con dichiarazione depositata presso la cancelleria del Tribunale di Trapani in data 24/6/2015, era stato indicato nell'avvocato Frusteri Francesca con contestuale revoca di ogni altro difensore, subentrando all'esito del giudizio di primo grado all'avvocato Scalingi Agatino, il quale nelle more aveva rinunciato al mandato difensivo.
2.1 La Corte di appello di Palermo, preso atto della rinuncia al mandato difensivo dell'avv. Scaringi del 18/6/2015 e ignorando la nomina intervenuta in data 25/6/2015 a difensore di fiducia dell'avv. Frusteri Francesca, aveva provveduto alla nomina dell'avvocato Noto Silvio del Foro di Palermo quale difensore di ufficio, a cui era stato notificato il decreto di citazione a giudizio di secondo grado. Si tratta di nullità insanabile per mancata assistenza del difensore di fiducia, come del resto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte in numerose sentenze, sanzionata ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 1.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Come la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare, il rituale avviso al difensore di fiducia è "dovuto", e la relativa omissione dà luogo a nullità, ai fini del compiuto esercizio del diritto di difesa costituzionalmente presidiato dall'art. 24 della Carta Costituzionale. Il patrono fiduciario ha pieno diritto, assistito da comminatoria di nullità, ad essere avvisato della data fissata per l'udienza, là dove la facoltà di prendere parte al giudizio presuppone che questi sia stato posto in grado di esercitarla mediante una regolare notifica dell'avviso (Sez. 6, n.37532 del 7/7/2016 Rv 268154). Quale naturale corollario di tale principio, le Sezioni Unite hanno affermato che la mancata notifica al difensore di fiducia del quale è necessaria la partecipazione e, perciò, obbligatoria la presenza dell'avviso di udienza, determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell'udienza, nondimeno tenuta in presenza del difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 cod. proc. pen., in quanto la nomina fiduciaria non può essere surrogata dalla designazione ex officio da parte del giudice di un altro avvocato, di cui è irrilevante l'assistenza effettiva (Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). Nella ricordata pronuncia, le Sezioni Unite hanno evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma 3 lett. c), della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La sussidiarietà della difesa d'ufficio comporta che essa opera subordinatamente all'assenza di un'opzione fiduciaria e che la presenza del difensore d'ufficio si pone non quale alternativa, bensì come ipotesi subordinata alla reale mancanza del difensore di fiducia (Sez. U., n. 39414 del 30/10/2002, Arrivoli, Rv. 222554; Sez. U., n. 41280 del 17/10/2006, Clemenzi, Rv. 234905; Sez. U., n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244187).
3. Nel caso in esame, come si rileva dagli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale della doglianza proposta, l'avvocato Scaringi era stato nominato in data 5/12/2015, con revoca contestuale dell'avvocato Frusteri. In sede di udienza conclusiva del giudizio di primo grado era stato presente l'avvocato Scaringi che provvide anche a redigere i motivi di appello in data 9/3/2015. Il successivo 24/6/2015, l'imputato rinominò quale difensore di fiducia, l'avv. Frusteri, revocando ogni precedente nomina. Il 29/6/2016 la Corte d'appello provvide alla nomina di un difensore d'ufficio, pur in presenza della nomina del difensore di fiducia.
4. Dall'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio d'appello, discende una nullità assoluta ed insanabile, che impone l'annullamento della sentenza emessa dal giudice dell'appello.
5. La nullità si è verificata nel giudizio di secondo grado, fase in cui si è prodotto il vizio di notifica, essendo stato illegittimamente nominato un difensore d'ufficio fuori dai casi consentiti ed il vizio è stato ritualmente dedotto con ricorso al giudice della legittimità.
6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2018
05-05-2018 15:30
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