Tribunale di Trapani. Detenzione illegale di quantitativi di cocaina e marijuana.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-02-2018) 26-03-2018, n. 13983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -
Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -
Dott. RICCIARELLI Massimo - rel. Consigliere -
Dott. SCALIA Laura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.A., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/04/2017 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Tampieri Luca, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 10/4/2017 la Corte di appello di Palermo ha confermato quella del G.U.P. del Tribunale di Trapani del 23/6/2016, che ha riconosciuto la penale responsabilità di C.A. per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in relazione alla detenzione illegale di quantitativi di cocaina e marijuana.
2. Ha proposto ricorso il C. tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto con riguardo alla cocaina rinvenuta in un vaso collocato sul ballatoio esterno all'abitazione del ricorrente, accessibile a chiunque, era stato ritenuto che la stessa appartenesse al ricorrente in assenza di specifici elementi, non potendo rilevare la presenza nell'abitazione di modesto quantitativo di marijuana e l'ammissione della cessione di piccoli quantitativi di tale sostanza ad amici, fermo restando che la telecamera posta al di sopra della porta di ingresso di casa C. risultava priva di funzionalità.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi del cit. D.P.R., art. 73, comma 5, avendo la Corte fondato il proprio giudizio unicamente sulla disponibilità di diverse tipologie di stupefacente, elemento già riconosciuto inidoneo dalla giurisprudenza di legittimità.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, in quanto la Corte non aveva tenuto conto del fatto che il ricorrente è consumatore di stupefacenti, che cede occasionalmente, e che i suoi precedenti sono risalenti nel tempo.
2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto la Corte non aveva tenuto conto dei criteri guida di cui all'art. 133 c.p..
Motivi della decisione
1. Il primo motivo è inammissibile, perchè volto a sollecitare una diversa ricostruzione del merito ed incentrato sulla valutazione delle prove, ciò che esula dallo scrutinio di legittimità.
In realtà la Corte, sulla scorta dell'analisi condotta dal primo Giudice, ha osservato come fosse di pertinenza del ricorrente non solo la marijuana rinvenuta nella sua abitazione, ma anche la cocaina, custodita nel vaso di fiori coperto di terra, posto sul pianerottolo antistante l'abitazione del C., in tal senso tutt'altro che illogicamente essendo stato rilevato che sopra la porta di ingresso era presente una telecamera di sorveglianza, collocata in modo da riprendere il pianerottolo, e che un filo elettrico, uscendo dalla telecamera, entrava nell'appartamento del ricorrente: a tale stregua, secondo quanto ritenuto dai Giudici di merito, nessun altro, a prescindere dalla circostanza che la telecamera fosse o meno effettivamente funzionante, circostanza comunque nota al solo C., avrebbe potuto deliberatamente depositare la cocaina all'interno del vaso, esponendosi al rischio di essere ripreso o comunque veduto durante la pericolosa operazione.
2. E' tuttavia fondato il secondo motivo.
2.1 Va in effetti osservato che la trasformazione dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in autonoma fattispecie di reato (in ragione delle modifiche introdotte dal D.L. n. 36 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 79 del 2014) ha comportato di per sè una rivisitazione dei tradizionali orientamenti interpretativi, in modo da riconoscere a tale fattispecie un suo autonomo specifico grado di offensività, correlato ad un dato ontologico-strutturale.
Ciò discende anche dal fatto che, a fronte del ripristino delle originarie fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4, conseguente alla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, la vigente formulazione del D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 5, che non distingue tra le diverse tipologie di sostanze stupefacenti, si pone come norma che ha un contenuto proprio, non corrispondente a quello delle ipotesi principali, aventi ad oggetto fatti non qualificabili come di lieve entità (sul punto si rinvia alle sentenze n. 23 del 2016 e nn. 179 e 184 del 2017 della Corte costituzionale).
In tale prospettiva dunque non si tratta solo di addivenire ad un'interpretazione per sottrazione rispetto alla fattispecie primaria, ma di individuare i dati distintivi dell'ipotesi di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5.
In ragione della clausola di sussidiarietà posta all'esordio del quinto comma non è dubbio che l'ipotesi della lieve entità debba essere comunque valutata in controluce rispetto alle fattispecie principali, attesa la potenziale sovrapponibilità delle condotte.
Tuttavia la necessità di attribuire all'ipotesi minore un suo significato implica, come anticipato, che debba previamente definirsi un canone di apprezzamento compatibile con il grado di offensività proprio di tale fattispecie.
2.2. D'altro canto la rimodulazione dell'art. 73 D.P.R. ha finito per determinare un significativo squilibrio sanzionatorio, a fronte della rilevante divaricazione tra la pena base minima prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, e la pena edittale massima dell'ipotesi minore, divaricazione che la stessa Corte costituzionale ha reputato anomala, tanto da formulare al legislatore un monito perchè provveda al riguardo, pur avendo ritenuto la questione in sè inammissibile, in ragione della pluralità di opzioni legislative a tale fine utilizzabili (Corte cost. n. 179 del 2017).
Sta di fatto che in tale prospettiva, a fronte di un regime sanzionatorio anomalo e foriero di potenziali squilibri, si impone un'adeguata valorizzazione della fattispecie minore, in modo che la fattispecie principale possa essere applicata nei casi in cui la condotta assuma connotati di offensività peculiari, fermo restando che la qualificazione del fatto ai sensi del cit. D.P.R., art. 73, comma 5, non impedisce di riconoscere ad esso, anche in relazione alla personalità del colpevole, connotazioni tali da imporre l'irrogazione di una pena superiore al minimo o addirittura prossima al massimo (per l'analisi di tali profili si rinvia a Cass. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. nel 2018, Ferretti, non ancora massimata).
2.3. Tenendo conto che le fattispecie di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 73 sono volte a colpire "il mercato della droga, espellendolo dal circuito nazionale poichè, proprio attraverso la cessione al consumatore viene realizzata la circolazione della droga e viene alimentato il mercato di essa che mette in pericolo la salute pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, nonchè il normale sviluppo delle giovani generazioni" (Cass. Sez. U. n. 9973 del 24/6/1998, Kremi, rv. 211073), le condotte rilevanti devono essere correlate a tale specie di offensività e dunque al grado della loro concreta idoneità a mettere a repentaglio il bene protetto.
In tale ottica va dunque osservato come le condotte prese in considerazione dall'art. 73 cit. siano tutte in astratto predicabili di maggiore o minore offensività.
Ciò significa che non può farsi riferimento allo schema astratto della condotta, che riconduce di per sè a profili di rilevanza penale, ma deve aversi riguardo alle connotazioni concrete di essa nei diversi contesti.
Tale analisi deve essere sviluppata sia sul piano sistematico sia in rapporto ai parametri delineati dal D.P.R. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
2.4. In tale quadro va rimarcato che la norma fa riferimento alla quantità e qualità dello stupefacente, nonchè ai mezzi, alle modalità e circostanze dell'azione.
Ma la concreta attribuzione di significato a tali parametri va raccordata alla potenzialità offensiva della condotta ed alle indicazioni che provengono da altri dati normativi sincronicamente valutabili.
Così del tutto condivisibilmente è stato segnalato come un elemento di imprescindibile rilievo provenga dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, che contempla la fattispecie dell'associazione minore dedita al narcotraffico, avente ad oggetto il compimento di reati fine connotati dalla lieve entità.
Da ciò è stato desunto che il riferimento alle modalità e circostanze dell'azione non possa in alcun modo implicare che siano ostativi alla configurazione dell'ipotesi minore la continuatività delle condotte o lo svolgimento di attività in qualche guisa organizzata, elementi altrimenti tali da impedire in limine la configurabilità dell'ipotesi associativa minore (sul punto Cass. Sez. 6, n. 39374 del 3/7/2017, El Batouchi, rv. 270849; Cass. Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano, rv. 268171; Cass. Sez. F., n. 39844 del 13/8/2015, Bannour, rv. 264678).
D'altro canto proprio la struttura del cit. D.P.R., art. 73, comma 5, che non distingue a seconda delle specie di sostanze stupefacenti, oggi impedisce di attribuire rilievo dirimente alla disponibilità di tipologie diverse di droga, elemento che nella più recente giurisprudenza non viene più reputato dirimente al fine di escludere la lieve entità (Cass. Sez. 6, n. 46495 del 19/9/2017, Rachadi, rv. 271338; Cass. Sez. 4, n. 22655 del 4/4/2017, Ben Ali, rv. 270013; Cass. Sez. 6, n. 14882 del 25/1/2017, Fonzo, rv. 269457).
2.5. Tutto ciò impone di verificare tutti i parametri delineati dalla norma alla luce di tali linee guida, in modo che sulla base della concomitante valutazione degli stessi possa formularsi il giudizio sul grado di offensività della condotta, incompatibile con l'ipotesi della lieve entità (Cass. Sez. 6, n. 29132 del 9/5/2017, Merli, rv. 270562).
In tale ottica ciascuno dei parametri e tutti nel loro complesso costituiscono l'oggetto della valutazione, fermo restando che possono ricorrere situazioni nelle quali uno dei parametri di per sè assuma una rilevanza che finisca per connotare in modo decisivo la condotta, così da renderla irriducibile alla qualificazione in termini di lieve entità (in tal senso risultando ancora attuali le valutazioni espresse da Cass. Sez. U. n. 35737 del 24/6/2010, Rico, rv. 247911).
2.6. Ciò posto, si rileva che la Corte ha fondato il proprio giudizio solo sull'elemento rappresentato dalla pluralità di tipologie di sostanze stupefacente, a prescindere dal dato ponderale e dalla valutazione degli altri parametri indicati dalla legge, peraltro dando rilievo ad un profilo che di per sè non offre alcuna indicazione, atteso che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, secondo quanto già osservato, ha un oggetto non coincidente con quello delle ipotesi di cui al cit. art. 73, commi 1 e 4, potendo farsi rientrare nell'ipotesi lieve anche la compresenza di diverse specie di droga.
3. Su tali basi, rilevandosi sia una violazione di legge sia un vizio di motivazione, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame del tema della configurabilità o meno dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con rigetto del primo motivo e assorbimento degli altri.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità o meno dell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e rinvia per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2018
05-05-2018 15:33
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