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Sentenza

Trapani. Truffa aggravata e continuata.
Trapani. Truffa aggravata e continuata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente -
Dott. TADDEI Margherita B. - rel. Consigliere -
Dott. GALLO Domenico - Consigliere -
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -
Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza 30/01/2017 della Corte d'appello di Palermo, 2 sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GALLO Domenico;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. LORI Perla, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 30/01/2017, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani, in data 16/10/2014, dichiarata prescritta la contravvenzione di cui al capo B), riduceva la pena inflitta a A.G. per il reato di truffa aggravata e continuata, rideterminandolo in anni due e mesi tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa e riducendo ad Euro 5.000,00 l'importo del danno liquidato per ciascuna parte civile.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi con i quali deduce:
2.1 Insussistenza degli estremi del reato di truffa per l'assenza di un'azione dolosa preordinata rivolta a truffare le vittime;
2.2 Erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7.
2.3 Violazione di legge in relazione al diniego delle generiche.
2.4 Omessa motivazione in ordine alla nuova quantificazione del risarcimento danni. 

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè le doglianze del ricorrente si risolvono in censure in fatto che postulano una nuova valutazione delle prove non consentita in sede di legittimità. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
3. Il secondo motivo, in punto di applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, è manifestamente infondato perchè la Corte territoriale ha correttamente argomentato sul punto con motivazione congrua e coerente con la giurisprudenza di questa Corte (cfr Sez. 2, sentenza n. 33432/2015, Rv. 264543; Sez. 2, Sentenza n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446).
4. Ugualmente inammissibile è il terzo motivo in quanto nel caso di specie la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).
5. Infine è inammissibile il quarto motivo in punto di quantificazione del danno risarcibile poichè la Corte territoriale, accogliendo sul punto l'appello dell'imputato, ha provveduto a dimezzare l'importo del danno quantificato dal primo giudice.
6. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in Euro 2.000,00. 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2017
Avv. Antonino Sugamele

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