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Sentenza

Trapani. Stupefacenti. Violazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Continuazione. Il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite
Trapani. Stupefacenti. Violazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Continuazione. Il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Presidente -
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere -
Dott. SIANI Vincenzo - Consigliere -
Dott. SARACENO Rosa Anna - Consigliere -
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.F.P., nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 28/10/2016 del TRIBUNALE di TRAPANI ;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dr. DI LEO Gianfranco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.Con ordinanza in data 28 ottobre 2016 il Tribunale di  Trapani , pronunciando quale giudice dell'esecuzione, accoglieva le istanze proposte nell'interesse del condannato C.F.P. ed unificava per continuazione nel procedimento n. 243/M i reati, già unificati tra loro con ordinanza del 17 novembre 2012, e quelli giudicati nei suoi confronti con le sentenze del Tribunale di  Trapani  del 16 luglio 2012 e del 24 gennaio 2013, rideterminando in anni uno e mesi dieci di arresto la pena complessiva, nel procedimento n. 255/M i reati oggetto della sentenza del Tribunale di Cassino dell'8 maggio 2012 e della sentenza del Tribunale di  Trapani  del 30 maggio 2013, rideterminando in anni sedici, mesi quattro ed Euro 22.900,00 di multa la pena complessiva.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per:
a) inosservanza dell'art. 81 cpv. c.p. per avere il Tribunale errato nel prendere in considerazione la pena inflitta al ricorrente con la sentenza del Tribunale di Cassino che era stata parzialmente riformata dalla Corte di appello di Roma con riduzione della pena ad anni cinque di reclusione ed Euro 18.000 di multa; tale errore ha viziato tutto il procedimento di calcolo.
b) Vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cpv. c.p. in quanto il giudice dell'esecuzione, da un lato riconosce la fondatezza della domanda e la corretta indicazione quale reato più grave quello giudicato dal Tribunale di  Trapani  in data 30 maggio 2013, dall'altro ritiene che l'aumento per il reato giudicato dal Tribunale di Cassino debba essere pari ad anni quattro di reclusione e non possa essere equiparato ai fatti di estorsione senza illustrare le ragioni di tale ragionamento e riducendo in modo assai modesto le pene separatamente inflitte.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dr. Gianfranco Di Leo, ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza in quanto le doglianze mosse in ricorso sono coerenti con i dati di fatto desumibili dal provvedimento, che non chiarisce quale sia il reato più grave.
4. Il ricorso, che s'incentra sul provvedimento di unificazione per continuazione del secondo gruppo di reati, oggetto delle sentenze del Tribunale di Cassino e del Tribunale di  Trapani  nel procedimento sub n. 255/M, è fondato e merita dunque accoglimento.
4.1 La prima doglianza, riguardante l'errata considerazione dell'entità della pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Cassino, indicata nell'ordinanza impugnata in anni sei di reclusione ed in Euro 20.000,00 di multa, trova effettiva rispondenza negli atti. La pronuncia in questione è stata parzialmente riformata con sentenza della Corte di appello di Roma del 12 marzo 2013, irrevocabile il 28 febbraio 2014, che ha ridotto la sanzione determinata in primo grado in anni cinque di reclusione ed in Euro 18.000,00 di multa, sicchè il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto tenere conto di un trattamento punitivo meno afflittivo, non soltanto nel riportare fedelmente i fatti processuali inerenti quel giudizio, ma anche nell'individuare la pena congrua da applicare in aumento per il reato satellite relativo allo stupefacente, poichè quella applicata è condizionata da una premessa erronea e non rispondente al giudicato già formatosi. L'ordinanza vadunque in parte annullata limitatamente al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del procedimento n. 255/M con rinvio al Tribunale di  Trapani  per nuovo esame che elimini l'errore rilevato ed offra congrua giustificazione delle scelte sanzionatorie effettuate.
4.1 Diversamente da quanto affermato nella requisitoria del Procuratore Generale, dalla motivazione del provvedimento in esame non emerge un diverso profilo di inosservanza delle disposizioni che presiedono al calcolo della pena derivante dal riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Il Tribunale ha, infatti, individuato quale fattispecie di maggiore gravità da prendere a base del computo della pena per il riconosciuto reato continuato, cui ha rapportato la violazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, giudicata dal Tribunale di Cassino per un episodio di detenzione e trasporto di stupefacente del tipo eroina, nonchè i plurimi fatti di estorsione puniti ai sensi dell'art. 629 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, oggetto della sentenza del Tribunale di  Trapani  del 30 maggio 2013, una delle ipotesi di estorsione aggravata, punita in concreto con anni dieci di reclusione ed Euro 10.000 di multa. Raffrontata con quella irrogata per l'episodio riguardante gli stupefacenti, anche nella corretta misura di anni cinque di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa, risulta rispettato il criterio legale dettato dall'art. 187 disp. att. c.p.p., secondo il quale "per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione, si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quanto per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato". Si è già affermato da parte di questa Corte e qui si ribadisce che "Il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite" (sez. 1, n. 38331 del 05/06/2014, Fall, rv. 260903).
Per le considerazioni svolte il ricorso va accolto nei termini sopra specificati. 

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame al Tribunale di  Trapani.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2017
Avv. Antonino Sugamele

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