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Sentenza

Trapani. Stupefacenti. Detenzione, spaccio, cessione, acquisto.
Trapani. Stupefacenti. Detenzione, spaccio, cessione, acquisto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -
Dott. TANGA Antonio Leonardo - Consigliere -
Dott. MICCICHE' Loredana - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.I.A., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5137/2016 del 16/11/2016, della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. TANGA Antonio Leonardo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIOLA Pompeo Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. DI GRAZIANO Vito, del Foro di Trapani , che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 295/2013, emessa dal G.U.P. del Tribunale di  Trapani in data 12/12/2013, all'esito del giudizio abbreviato, L.I.A. veniva dichiarato colpevole del reato a lui contestato al capo A), qualificato come ipotesi attenuata ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e, applicata la diminuente per il rito, condannato alla pena - sospesa - di mesi 8 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
1.2. Con la sentenza n. 5137/2016 del 16/11/2016, la Corte di Appello di Palermo, adita dall'imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, qualificati i reati ascritti all'imputato ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, come modificato dalla L. n. 79 del 2014, rideterminava la pena inflitta a L.I.A. in mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione L.I.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1):
1) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 530 c.p.p.. Deduce che con l'atto d'appello, la difesa aveva eccepito che non v'era alcuna dato da cui il GUP potesse derivare la sussistenza della penale responsabilità del L.I. posto che aveva affermato, assolvendolo dal reato di cui al capo B) dell'imputazione, che non vi era certezza della sua disponibilità della sostanza; ma la Corte territoriale non ha in alcun modo motivato sul punto. Sostiene che il giudice dell'appello non ha considerato che all'atto del fermo sia la T.P. che il fratello V. avevano reso dichiarazioni con le quali rivendicavano la proprietà della sostanza stupefacente rinvenuta sull'auto del L.I.;
2) violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p.. Deduce che la sanzione inflitta risulta, invero, assolutamente sproporzionata rispetto alla rilevanza delle presunte condotte ascritte e, del resto, non si comprende come il decidente non abbia minimamente preso in considerazione la possibilità di attenuare la gravità della pena attraverso la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., stanti la limitata offensività delle condotte e il comportamento processuale dell'imputato. 

Motivi della decisione

3. Il ricorso è del tutto sfornito di pregio e va rigettato.
3.1. Va premesso che, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
3.2. Occorre, inoltre, evidenziare che il ricorrente ignora le analitiche ragioni esplicitate dal giudice di appello per rigettare analoghi motivi di gravame.
3.3. La Corte territoriale ha, in vero, fornito puntuale spiegazione del ragionamento posto a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto.
3.4. Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
3.5. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè - come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
3.6. Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene nè alla ricostruzione dei fatti nè all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
3.7. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, come richiesto nel ricorso in scrutinio, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
3.8. In realtà il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
4. Ciò posto, in replica alla censura sub 1), basterà evidenziare che il L.I.A. è stato ritenuto colpevole del reato contestato al capo A) della rubrica, avente ad oggetto la illecita detenzione, (in concorso altri), di un involucro contenente grammi 50 di marijuana detenuto a bordo della autovettura BNW tg (OMISSIS) condotta dallo stesso L.I. mentre quest'ultimo era stato assolto dal reato di cui al capo B) dell'imputazione, ascrittogli in relazione alla detenzione dello stupefacente rinvenuto all'interno della abitazione della coimputata T.P..
4.1. Sul punto i Giudici del merito hanno - incensurabilmente in questa sede - ritenuto "La inverosimiglianza delle giustificazioni rese dal predetto imputato (il L.I.: n.d.e.) appare evidente ove si consideri il chiaro tentativo di fuga posto in essere dallo stesso sottraendosi all'inseguimento condotto da due auto civetta con segnalatori acustici e luminosi entrambi attivati, terminato solo dopo diverse centinaia di metri, quando la sua corsa aveva trovato un definitivo ostacolo in una terza auto posta di traverso sulla strada e dopo che, in un inutile tentativo di liberarsi dello stupefacente trasportato all'interno dell'auto, il M. aveva lanciato dal finestrino l'involucro che lo conteneva".
4.2. Ne segue l'infondatezza della doglianza in esame.
5. Quanto alla censura sub 2), occorre ribadire che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p.. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 02/09/1999, Guglielmi ed altri, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20//06/2000, Occhipinti ed altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13/06/2011, Chiofalo ed altri, rv. 219891). In altri termini, dunque, va ribadito che l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, rv. 245241, e sez. 4, n. 43424 del 29/09/2015). Nella specie la corte territoriale ha pure esposto i motivi del diniego ritenendo che "Quanto alla richiesta dalla difesa degli imputati di applicazione delle circostanze attenuanti generiche la Corte ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento non emergendo dagli atti concreti elementi utilmente valutabili in questo senso diversi dalla mera incensuratezza degli imputati e dalla modestia del fatto, già considerata nel momento in cui il primo giudice ha ricondotto i fatti in contestazione nell'ambito della fattispecie attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5".
5.1. Giova, infine, rammentare che la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi (cfr. Sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; Sez. 4 n. 44815 del 23/10/2015).
5.2. Da ciò deriva l'infondatezza del motivo in scrutinio.
6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017
Avv. Antonino Sugamele

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