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Sentenza

Trapani. Intralcio alla giustizia. Poco prima dell'udienza avvicina la teste  minacciandola e le chiede di deporre il falso al fine di favorire l'imputata.
Trapani. Intralcio alla giustizia. Poco prima dell'udienza avvicina la teste minacciandola e le chiede di deporre il falso al fine di favorire l'imputata.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-10-2017) 15-01-2018, n. 1427

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente -

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -

Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere -

Dott. D'ARCANGELO Fabrizio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorsi proposti da:

C.M., nata a (OMISSIS);

Ca.Me., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/11/2016 della Corte di Appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Fabrizio D'Arcangelo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. De Masellis Mariella, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna di C.M. e di Ca.Me. emessa in data 2 maggio 2013 dal Tribunale di Trapani - Sezione distaccata di Alcamo - ed appellata dagli imputati, condannandoli al pagamento delle spese del grado.

2. Con tale sentenza Ca.Me. e C.M. sono stati condannati per il delitto di intralcio alla giustizia, di cui all'art. 377 c.p., commi 1 e 3, in relazione all'art. 372 c.p., commesso in (OMISSIS), per aver usato minaccia, in concorso, nei confronti di M.R., poco prima dell'udienza nel quale la medesima era chiamata a testimoniare, affinchè deponesse il falso, al fine di favorire l'imputata C.M.; C.M. è, inoltre, stata condannata anche per il delitto di minaccia grave posto in essere in (OMISSIS), così diversamente qualificata l'ipotesi criminosa di cui all'art. 611 c.p. originariamente contestata.

3. L'avv. Gaetano Vivo Vivona, difensore di fiducia di C.M. e di Ca.Me., ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento deducendo quattro motivi e, segnatamente:

- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 377, commi 1 e 3, in relazione all'art. 372 c.p., la errata valutazione delle risultanze processuali ed il travisamento delle emergenze processuali, in quanto la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto credibile la persona offesa costituitasi parte civile M.R., obliterando la marcata conflittualità esistente tra il suo nucleo familiare e quello degli imputati, come emergeva dalla sentenza prodotta del Giudice di pace di Castellammare del Golfo emessa in data 14 aprile 2011 e divenuta irrevocabile in data 6 giugno 2011;

la violazione e la falsa applicazione dell'art. 62-bis c.p. per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

la violazione e la falsa applicazione dell'art. 133 c.p. per incongrua determinazione della pena;

la violazione e la falsa applicazione dell'art. 168 c.p., avendo i giudici di merito riconosciuto la sospensione condizionale della pena subordinatamente al risarcimento del danno in assenza di domanda della parte civile e di un previo esame delle condizioni economiche degli imputati.

3. I ricorsi devono essere rigettati in quanto i motivi nello stesso proposti si rivelano infondati.

4. I primi tre motivi devono, invero, essere dichiarati inammissibili, in quanto aspecifici, costituendo la mera riproposizione (rectius: la trascrizione letterale) della medesime doglianze formulate nell'atto di appello, alle pagg. 3-11, e motivatamente disattese dai giudici del grado, senza che la sentenza impugnata abbia formato oggetto di una autonoma critica.

5. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, del resto, la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione ed, in entrambi i conduce, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità della stessa (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157).

6. Con il primo motivo, inoltre, i ricorrenti solo formalmente censurano la errata interpretazione della fattispecie penale, ma invero deducono una più ampia e generalizzata difformità della sentenza impugnata dalla propria ipotesi ricostruttiva.

Tale richiesta di addivenire ad un rinnovato esame del merito della regiudicanda esula, peraltro, dall'ambito cognitorio proprio della giurisdizione di legittimità.

7. Le censure relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, formulate nel secondo e terzo motivo, si risolvono, peraltro, in una mera riproposizione di alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, senza, tuttavia, indicare alcun elemento, indebitamente pretermesso, che avrebbe dovuto condurre la Corte di appello ad una valutazione diversa.

Tutt'altro che manifestamente illogiche appaiono, inoltre, le statuizioni sul punto della Corte di appello di Lecce che ha evidenziato come la determinazione della pena fosse stata operata nel minimo edittale (con un aumento di due mesi per la continuazione nei confronti di C.M. in ragione della reiterazione della condotta criminosa e della personalità incline a delinquere palesata dall'imputata) e la carenza di elementi atti a fondare la applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

8. Infondata si rivela, da ultimo, il quarto motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti censurano la erronea applicazione della legge penale in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale di millecinquecento Euro da parte di ciascun imputato, in assenza di domanda di parte e senza che fosse stato operato alcun apprezzamento, neppure sommario, in ordine alle condizioni economiche degli imputati ed alla concreta possibilità per i medesimi di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario.

9. Tale doglianza si rivela, tuttavia, infondata in quanto la Corte di Appello di Palermo ha correttamente rilevato che la richiesta di condanna alla provvisionale era stata espressamente formulata dalla parte civile in sede di conclusione del giudizio di primo grado ed ha ritenuto che la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento della provvisionale non presupponga alcuna domanda di parte e nessuna previa verifica delle condizioni patrimoniali dei condannati.

L'art. 165 c.p., del resto, nel richiamare espressamente il pagamento della provvisionale tra gli obblighi di facere cui può essere condizionato il beneficio della sospensione condizionale non menziona la necessità di una specifica richiesta di parte in tal senso.

Ritiene, inoltre, il Collegio, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un opposto indirizzo minoritario, che nel caso in cui il beneficio della sospensione condizionale venga subordinato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, salva l'ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere.

L'interessato, del resto, non subisce alcun pregiudizio grave ed irreparabile dalla decisione così adottata, potendo sempre allegare, in sede esecutiva, le circostanze che rendono impossibile o grandemente difficoltoso l'adempimento (Sez. 3, n. 29996 del 17/05/2016, Lo Piccolo, Rv. 267352; Sez. 2, n. 26221 del 11/06/2015, Danmico, Rv. Rv. 264013; Sez. 6, n. 33020 del 8 maggio 2014, S., Rv. 260555; Sez. 4, n. 10108 del 25/09/1995, Pietroni, Rv. 202282).

Tale conclusione, del resto, trova ulteriore conforto dalla modifica apportata all'art. 165 c.p. dalla L. 11 giugno 2004, n. 145 che, nel sopprimere l'originario riferimento all'impossibilità di cui al comma secondo del medesimo articolo, ha sollevato il giudice del merito dall'accertamento preventivo sulle condizioni economiche dell'imputato, cui comunque è consentito, in sede esecutiva, di far valere la propria impossibilità ad adempiere.

I ricorrenti, peraltro, non hanno addotto, neppure in grado di appello, la propria incapienza.

10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, i ricorrenti devono essere condannati, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2018
Avv. Antonino Sugamele

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