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Sentenza

Trapani. Funzionario dell'agenzia delle Entrate di Trapani, a seguito di un controllo fiscale presso un contribuente, induceva quest'ultimo ad assicurargli il proprio voto e quello dei suoi familiari e conoscenti in occasione delle imminenti elezioni per la nomina del Consiglio comunale.
Trapani. Funzionario dell'agenzia delle Entrate di Trapani, a seguito di un controllo fiscale presso un contribuente, induceva quest'ultimo ad assicurargli il proprio voto e quello dei suoi familiari e conoscenti in occasione delle imminenti elezioni per la nomina del Consiglio comunale.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-11-2017) 22-11-2017, n. 53117
		 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -
Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -
Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -
Dott. VIGNA Maria S. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.G., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
R.N., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
B.M., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. VIGNA MARIA SABINA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PERELLI SIMONE, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, Avvocato SINATRA MAURIZIO GIUSEPPE del foro di TRAPANI , che si è riportato al ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso.

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 14 luglio 2004 con la quale il Tribunale di  Trapani  ha condannato R.N. e R.G., a loro concesse le circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui agli artt. 110, 48479 cod. pen. (capo L), alla pena di mesi 9 di reclusione; il solo R.G., per il reato di cui all'art. 319 quater cod. pen. (capo I), alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione; B.M., a lei concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, per il reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 4 e 8, art. 4, n. 3, alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 500,00 di multa.
1.1 La Corte territoriale ha ritenuto che R.G., abusando dei suoi pubblici poteri, in qualità di funzionario dell'agenzia delle Entrate di  Trapani , a seguito di un controllo fiscale presso il (OMISSIS) sito in (OMISSIS), induceva M.V. ad assicurargli il proprio voto e quello dei suoi familiari e conoscenti in occasione delle imminenti elezioni per la nomina del Consiglio comunale di (OMISSIS) tenutesi il (OMISSIS).
In particolare l'imputato prospettava a M. gravi conseguenze fiscali per le violazioni riscontrate a seguito del predetto controllo, quantificate in una sanzione inferiore alla somma di Euro 100.000.
La decisione della Corte territoriale si fonda: 1) sulla documentazione acquisita presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di  Trapani, dalla quale risulta che un mese prima delle elezioni politiche alle quali l'imputato era candidato, questi effettuò un'attività di verifica fiscale nei confronti della moglie del M., formale intestataria dell'esercizio commerciale di cui sopra; 2) sull'intercettazione della conversazione del 24 marzo 2009 tra l'imputato e uno sconosciuto nel corso della quale il primo spiegava di avere conosciuto M. tempo prima in occasione di una verifica fiscale presso il locale caffè (OMISSIS) e che da tale verifica era emersa una serie di irregolarità per le quali era stato contattato dal commercialista del M.. A detta dello stesso R., egli era riuscito a gestire la situazione in modo tale che ne era scaturita la gratitudine a vita del M., il quale, appreso che l'imputato era candidato alle imminenti elezioni politiche, gli aveva assicurato un certo numero di voti nella zona di (OMISSIS); 3) sulle dichiarazioni rese dal M. che forniscono ampio riscontro al contenuto delle intercettazioni in merito al loro incontro di due anni prima; 4) sulle dichiarazioni del teste E., commercialista del M.; 5) sulla conversazione intercettata l'8 gennaio 2009 nel corso della quale M. contattava imputato informandolo che alcuni funzionari dell'Agenzia delle Entrate avevano effettuato dei controlli fiscali presso il suo locale, all'esito dei quali era stata irrogata una sanzione. L'imputato rassicurava M. sull'importo da pagare e lo invitava a qualificarsi come suo compare in caso di eventuali controlli futuri.
1.2. La Corte d'appello territoriale ha ritenuto che R.N. e il figlio R.G. formavano due falsi certificati medici portanti data, rispettivamente, 27/10/2009 e 11/11/2009, ingannando il medico del pronto soccorso sulle condizioni di salute di R.G., al quale con il primo certificato era diagnosticato un trauma distorsivo al rachide cervicale con ipoestesia del braccio sinistro e con il secondo trauma distorsivo inguinale destro con limitazioni funzionali dell'arto. Tali certificati, ritenuti fidefacenti, erano trasmessi al Dipartimento dei vigili del fuoco di Roma, al fine di ottenere il differimento della prova motorio-attitudinale a cui R.N. doveva sottoporsi nell'ambito del concorso pubblico per la qualifica di vigile del fuoco.
La decisione della Corte territoriale si fonda: 1) sulle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse fra R.G. e tale Ra. che gli forniva indicazioni sulle modalità attraverso le quali ottenere un differimento della prova d'esame; 2) sulle intercettazioni ambientali dalle quali emerge che R.G. accompagnava spesso il figlio a sostenere gli allenamenti per superare la prova del concorso; 3) sulle intercettazioni dalle quali emerge che, durante la malattia, R.N. proseguiva gli allenamenti, ritenendo però necessario un ulteriore differimento della prova motorio attitudinale; 4) sulle intercettazioni delle conversazioni tra padre e figlio nel corso delle quali i due discutevano del periodo di riposo che doveva essere indicato nel certificato medico e delle modalità per ottenerlo; 5) sulla circostanza provata che nel periodo di malattia R.N. partecipava numerosi eventi sportivi; 6) sulle dichiarazioni del medico del Pronto Soccorso che precisava che i due imputati, nel corso della seconda visita, avevano insistito per ottenere una certificazione attestante la necessità di un periodo di riposo di almeno 30 giorni.
1.3. La Corte d'appello territoriale ha ritenuto, infine, che B.M. reclutava e favoriva la prostituzione del fratello A., al quale, in data 21 novembre 2007 procacciava un incontro con un cliente, pattuendo il prezzo e pretendendone poi il pagamento che, in parte, riceveva personalmente.
La decisione della Corte territoriale si fonda: 1) sulle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse fra l'imputata e il cliente finalizzata a organizzare l'incontro per un rapporto sessuale con il di lei fratello; 2) sulle intercettazioni delle conversazioni telefoniche fra l'imputata ed il fratello; 3) sulle intercettazioni delle conversazioni telefoniche tra l'imputata e il cliente nel corso delle quali la stessa rivendicava il pagamento di un ulteriore somma di denaro, essendo stato consumato un rapporto sessuale.
2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Sinatra Maurizio, il quale ne ha chiesto l'annullamento con i seguenti motivi:
2.1. Omessa motivazione in relazione alla posizione di tutti gli imputati.
I giudici di appello, nel confermare la sentenza gravata, si sono limitati a riportare l'intero contenuto della sentenza del giudizio di primo grado per poi ribadirlo e confermarlo ricorrendo alla sintesi del medesimo.
2.2. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla posizione di R.N. e R.G. in ordine al reato di cui agli artt. 110, 48-479 cod. pen..
Le patologie attestate nei certificati medici non erano di pregiudizio circa l'idoneità da conseguirsi in sede di concorso e il tempo del loro decorso non poteva costituire motivo di esclusione dal concorso.
La Corte d'appello territoriale ha ritenuto apoditticamente che il medico del Pronto Soccorso abbia certificato le patologie in atti sulla base dei sintomi riferiti. Ciò confligge con l'assoluzione del medico con la formula di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2. Se la prova in ordine alle patologie riferite si è rivelata insufficiente in relazione alla condotta del medico deve ritenersi ugualmente tale in relazione alla condotta del ricorrente.
Nel caso di falso ideologico per induzione in errore, la responsabilità dell'autore mediato della falsità poste in essere del medico presuppone che l'atto da lui formato discenda dall'attestazione altrui di fatti di cui non abbia diretta conoscenza; nel caso di specie la cognizione diretta si è verificata, così escludendo la sussistenza del reato contestato.
2.3. Mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
La circostanza che la pena sia stata determinata in misura prossima al minimo edittale non può esonerare la Corte d'appello dalla necessaria esposizione dei singoli motivi che hanno determinato la scelta di taluni dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen..
2.4. Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla posizione di R.G. in ordine al reato di cui all'art. 319 quater cod. pen..
L'imputato non ha mai effettuato alcuna verifica, bensì un semplice accesso volto a verificare esclusivamente la congruità dei ricavi con lo studio di settore.
I giudici di appello hanno puntualizzato la circostanza relativa alla presenza di tre lavoratori non in regola presso il locale del M.; non competeva all'odierno ricorrente l'accertamento di tale irregolarità trattandosi di materia demandata all'esclusiva competenza dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro.
La Corte d'appello territoriale non ha verificato se la sanzione di Euro 100.000 fosse veramente prevista nei casi di non congruità con i parametri dello studio di settore e se tra i poteri dell'odierno ricorrente vi fosse quello di irrogare sanzioni o procedere a verifiche fiscali.
La Corte d'appello territoriale ha errato nel ritenere rilevanti sotto il profilo probatorio le dichiarazioni rese dai testi E. e Me..
2.5. Inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione alla posizione di R.G. in ordine al reato di cui all'art. 319 quater cod. pen..
L'errata applicazione, ovvero interpretazione, della normativa fiscale in relazione alla sanzione eventualmente applicabile in caso di accertata non congruità dei ricavi ai parametri dello studio di settore ha fatto conseguire la declaratoria di responsabilità dell'odierno ricorrente.
Non sussistono gli estremi del reato cui all'art. 319 quater cod. pen., posto che gli eventi costituenti il compendio probatorio si sono svolti in uno spazio temporale assai ridotto ed è palese l'impossibilità da parte dell'imputato della prospettazione di un danno ingiusto nonchè del conseguimento di un personale beneficio o vantaggio.
2.6. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla posizione di B.M. in ordine al reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 4 e 8, art. 4, n. 3.
Non sussistono gli estremi del reato di reclutamento della prostituzione in ragione dell'unicità del fatto, nè quelli del favoreggiamento della prostituzione difettando l'elemento soggettivo del reato.
2.7. Contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza.
Dai fatti così come ricostruiti in sentenza emerge unicamente una pattuizione di denaro - circostanza assolutamente neutra - tra l'imputata ed il cliente circa la possibilità per quest'ultimo di potere osservare il fratello della B., soggetto che esercitava a pagamento le prestazioni sessuali, ma non certo una interposizione dell'imputata tra il cliente e l'esercente il meretricio, atteso che tale ultima azione viene dedotta in via intuitiva, e quindi senza alcuna valenza probatoria, dal testo di un SMS inviato dalla ricorrente al cliente. 

Motivi della decisione

1. Il primo motivo del ricorso, comune a tutti gli imputati, è inammissibile per manifesta infondatezza.
E' pacifico che la sentenza d'appello che faccia richiamo per relationem alla motivazione della sentenza impugnata è legittima qualora osservi le condizioni ben delineate da questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 17 del 21 giugno 2000 (ric. Primavera, Rv. 216664). Per altro verso, va notato come, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si saldi con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).
Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
La tecnica di redazione della motivazione della sentenza d'appello mediante rinvio alla pronuncia di primo grado non è pertanto illegittima, a condizione che il decidente dell'impugnazione non si sottragga, e dunque offra congrua risposta, alle specifiche censure mosse nel ricorso.
Ad ogni modo, nel caso di specie, la Corte d'appello di Palermo ha dato puntuale risposta alle doglianze difensive in ordine alla sussistenza di tutti i reati per i quali è intervenuta condanna. Ed, in particolare, la sentenza impugnata dedica un paragrafo all'esposizione dei motivi d'appello dei ricorrenti ed un paragrafo all'analitica confutazione degli stessi.
2. Il motivo di ricorso nell'interesse di R.N. e R.G. afferente alla mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al reato di cui agli artt. 110, 48-479 c.p., propone censure di merito e una ricostruzione alternativa dei fatti, già proposte in appello, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato che si caratterizza, invece, per la logica esposizione degli elementi indiziari raccolti i quali promanano da diverse fonti, tutte convergenti.
La Corte territoriale ha congruamente valorizzato le intercettazioni nel corso delle quali padre e figlio, interloquendo tra loro e anche con terzi, dimostrano di avere la necessità di discutere in ordine al periodo di riposo che doveva essere indicato nel certificato medico e sulle modalità per ottenerlo. La Corte d'appello di Palermo attribuisce, altresì, rilievo al fatto che, prima della seconda visita medica, i due imputati si ponessero il problema di ottenere un ampio periodo di riposo, pari a 40 giorni, ridotto a 30 dopo l'interlocuzione con terze persone, ponendosi l'interrogativo se, dovendosi necessariamente procedere a modificare la patologia, tanto avrebbe potuto pregiudicare il candidato (v. pagine 43 e 44 della sentenza). Tali circostanze, unitamente al fatto che, durante il periodo di malattia, R.N. ha continuato a svolgere attività sportiva e a sostenere test atletici, hanno determinato correttamente la Corte d'Appello di Palermo a ritenere che, simulando patologie inesistenti, R.N. ha ottenuto le false certificazioni che gli hanno consentito il rinvio della prova tecnico - attitudinale.
Sussistono, del resto, pacificamente gli estremi del reato in questione in tutti casi in cui il paziente induca in errore il medico simulando disturbi inesistenti, così determinando il sanitario a redigere la certificazione medica richiesta (Sez. 6, Sentenza n. 896 del 01/07/2014 dep. 12/01/2015 Rv. 262047).
3. Il motivo di ricorso, nell'interesse di R.N. e R.G., che censura l'entità della pena, deve essere dichiarato inammissibile in quanto il giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato, anche ai fini dell'art. 133 cod. pen., le caratteristiche del fatto e la personalità dei soggetti, i quali, peraltro, sono stati condannati ad una pena molto vicina al minimo edittale.
La Corte territoriale si sofferma, in particolare, sulla gravità del fatto di cui all'art. 319 quater cod. pen. e sul fatto che R.G. ha sfruttato in maniera insidiosa e subdola la sua qualità ed i suoi poteri. Il predetto, inoltre, non ha dato alcun segno di resipiscenza.
Dal complesso della motivazione, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità degli imputati.
4. Il motivo di ricorso relativo alla mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla posizione di R.G. in ordine al reato di cui all'art. 319 quater cod. pen. è inammissibile poichè propone censure di merito, già proposte in appello, senza confrontarsi con l'esaustiva motivazione del provvedimento impugnato.
Con riguardo alla ricostruzione del fatto, il provvedimento impugnato riporta gli elementi emersi a carico del ricorrente, costituiti dalle intercettazioni, dalle prove documentali, dalle dichiarazioni del M. e dei testi E. e Me., assolutamente concordi nella ricostruzione dei fatti, li valuta adeguatamente e motiva puntualmente sulla attendibilità delle dichiarazioni e sulla convergenza del materiale probatorio anche in considerazione del contributo conoscitivo portato, sul fatto materiale, dal M..
Non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una "rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano; Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428).
La Corte d'appello di Palermo ha chiarito che, dal materiale probatorio a disposizione, è emerso senza ombra di dubbio che l'imputato, abusando della sua qualità e dei suoi poteri all'interno dell'Agenzia delle Entrate, facendo inizialmente emergere una situazione negativa scaturente dal controllo da lui diretto e ventilando l'ipotesi di una soluzione bonaria in cambio di un sostegno elettorale, abbia approfittato dello stato di angoscia del M. per l'eventuale sanzione applicabile, così ottenendo la promessa, poi mantenuta, di voti in suo favore nelle imminenti elezioni comunali.
5. Il motivo di ricorso relativo all'inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione alla posizione di R.G. in ordine al reato di cui all'art. 319 quater cod. pen.. è inammissibile.
Non ricorre - alla evidenza - il vizio della violazione di legge:
- nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
- nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.
La asserita errata interpretazione della normativa fiscale non costituisce in alcun modo violazione di legge. La Corte d'appello di Palermo non ha ritenuto di dare rilievo alla costruzione alternativa dei fatti fornita dal ricorrente che faceva leva sul fatto che al M. non poteva essere applicabile la sanzione di Euro 100.000 ed ha ampiamente motivato sul punto.
La Corte d'appello di Palermo ha, inoltre, fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 319 quater cod. pen. ed, in particolare, allo stato di soggezione nel quale si era venuto a trovare M., il quale, sottoposto ad accertamenti di carattere fiscale, temeva l'applicazione di sanzioni di un certo rilievo.
L'imputato, prospettando la possibilità di una soluzione bonaria della vicenda, poneva in essere l'abuso della veste pubblica al fine di ottenere la prestazione indebita costituita, appunto, dall'ottenimento di voti elettorali da parte di parenti e conoscenti del M..
6. Il motivo di ricorso relativo all'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla posizione di B.M. in ordine al reato di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. 4 e 8, art. 4, n. 3 è inammissibile.
La Corte d'appello territoriale ha ampiamente motivato in ordine alla sussistenza degli estremi del reato di favoreggiamento della prostituzione, ravvisabile in ogni attività non occasionale che favorisca in qualsiasi modo l'altrui prostituzione. Si tratta di un reato solo eventualmente abituale, ben potendo essere integrato anche da un solo fatto di agevolazione. (Sez. 3, Sentenza n. 23679 del 01/03/2016 Rv. 267674). Nel caso in esame è emerso pacificamente che la B., dopo avere ricevuto la telefonata di un cliente che le chiedeva di organizzare un incontro con il fratello, promettendole la somma di Euro 50,00 anche solo per potere vedere il soggetto, si attivava per organizzare l'incontro. Pochi giorni dopo la B. chiamava il cliente dandogli conferma dell'appuntamento.
La predetta contattava, quindi, il fratello, raccomandando allo stesso, una volta giunto sul posto, di attendere il suo squillo telefonico di conferma. L'imputata veniva poi a sapere dal fratello che quest'ultimo aveva consumato un rapporto sessuale con il cliente, il quale lo aveva pagato 50,00 Euro. La B. si indispettiva perchè gli accordi erano diversi (la cifra di Euro 50,00 era stata pattuita solo per guardare) e chiamava immediatamente il cliente reclamando la dazione di altri 50 Euro per il giovane ed il cliente si adoperava immediatamente per saldare il debito.
Si concorda con la Corte d'Appello di Palermo nel ritenere che - dalla dinamica degli eventi, così come ricostruita, ed, in particolare, dalla telefonata fatta dalla B. al cliente al fine di reclamare la dazione di una ulteriore somma di denaro per la prestazione sessuale consumata - si evince pacificamente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
6.1. Riconosciuta la sussistenza del reato di sfruttamento della prostituzione, deve ritenersi inammissibile il motivo con il quale si censura la ritenuta sussistenza del reato di reclutamento della prostituzione.
La Corte d'Appello di Palermo, infatti, ha applicato la pena edittale minima prevista per la singola condotta di sfruttamento senza operare alcun aumento in continuazione in relazione al reato di reclutamento della prostituzione, sicchè il motivo di ricorso è inammissibile perchè privo di interesse.
7. Il motivo di ricorso relativo alla contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha ampiamente motivato sulla rilevanza penale della condotta della B., richiamando puntualmente le intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse con il cliente e con il ragazzo prostituitosi con lo stesso.
8. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare ciascuno a favore della Cassa delle Ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in 2.000,00 Euro. 

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2017
Avv. Antonino Sugamele

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