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Sentenza

Trapani. Condotta tenuta nei confronti di più agenti di P.G.. Danneggiamento della vettura di servizio, mettendo a repentaglio l'incolumità delle persone perchè ubriaco e deteneva una pistola.
Trapani. Condotta tenuta nei confronti di più agenti di P.G.. Danneggiamento della vettura di servizio, mettendo a repentaglio l'incolumità delle persone perchè ubriaco e deteneva una pistola.
Cassazione Penale Ord. Sez. 7   Num. 3175  Anno 2018
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO
Data Udienza: 23/11/2017

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C.N. nato il ....a S.
avverso la sentenza del 07/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. C.N. ha presentato ricorso avverso la sentenza in data 7/3/2017
della Corte di appello di Palermo, che ha confermato quella del Tribunale di
Trapani del 15/7/2014, con cui il ricorrente è stato riconosciuto colpevole dei
delitti di resistenza in danno di più agenti di P.S. e di danneggiamento
aggravato.
Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione al mancato
riconoscimento dell'ipotesi del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis
cod. pen., in quanto non si sarebbe potuto parlare di abitualità e il danno o
pericolo era stato esiguo.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all'art. 133 cod. pen., in quanto nonostante la concessione delle
attenuanti generiche la pena non era stata adeguata al fatto.
2. Il ricorso è inammissibile, perché genericamente formulato e volto a
sollecitare una diversa valutazione del merito, oltre i limiti dello scrutinio di
legittimità.
2.1. In primo luogo il ricorrente non si confronta pienamente con la
motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso l'ipotesi della particolare
tenuità in ragione della pluralità di reati commessi nella circostanza, a fronte
della condotta tenuta in danno di più agenti di P.G. e del danneggiamento della
vettura di servizio, nonché in forza del rilievo che la condotta era risultata tale da
mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, in quanto il ricorrente era
ubriaco e deteneva una pistola.
Il ricorrente si limita assertivamente a contestare l'abitualità e a prospettare
che il danno o il pericolo erano stati esigui, ma senza sviluppare argomenti
idonei a confutare gli assunti dei Giudici di merito, di per sé idonei ad escludere
la configurabilità dell'ipotesi difensivamente invocata.
2.2. In secondo luogo va rimarcato come in ordine al trattamento
sanzionatorio il motivo di ricorso si risolva nella deduzione dell'eccessività della
pena, in assenza di specifiche censure tali da porre in luce l'arbitrarietà o
illegittimità della valutazione operata dai Giudici di merito.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della
cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di
inammissibilità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 23/11/2017
Avv. Antonino Sugamele

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