Trapani. Associazione a delinquere volta alla perpetrazione di più reati di truffa aggravata in danno di Compagnie di assicurazione, attraverso la presentazione di richieste di risarcimento danni a seguito di sinistri stradali inesistenti, attestati attraverso la predisposizione di false denunce e false testimonianze, ovvero di lievissima entità, di cui venivano artatamente aggravati gli esiti mediante l'allegazione di falsi certificati medici rilasciati da medici specialisti, e false fatture attestanti l'esistenza di gravi lesioni e di prolungate e costose terapie, ciò al fine di assicurarsi un illecito ed ingente profitto costituito dalle somme liquidate dalle compagnie assicurative.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 30-01-2018) 16-04-2018, n. 16725
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente -
Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere -
Dott. MORELLI Francesca - rel. Consigliere -
Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -
Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
D.L. nato il (OMISSIS);
C.S. nato il (OMISSIS);
R.A. nato il (OMISSIS);
R.G. nato il (OMISSIS);
D.V. nato il (OMISSIS);
L.M.F. nato il (OMISSIS);
M.N. nato il (OMISSIS);
D.D. nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/03/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa FRANCESCA MORELLI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa MIGNOLO OLGA, che conclude per l'inammissibilità;
L'AVV.TO VIRGONE SI RIPORTA ALLA MEMORIA CONCLUSIONALE CHE DEPOSITA CON NOTA SPESE;
L'AVV.TO GALATI SI RIPORTA AL RICORSO;
L'AVV.TO LAURIA CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO;
L'AVV.TO FIORENZA CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO;
L'AVV.TO SBACCHI SI RIPORTA AL RICORSO;
L'AVV.TO GIUSEPPE FABIO CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO IN SUBORDINE L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO PER PRESCRIZIONE.
Svolgimento del processo
1. La vicenda definita con la sentenza della Corte d'Appello di Palermo pronunciata il 18.3.2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani del 10.12.13, riguarda, in tesi d'accusa, una associazione a delinquere volta alla perpetrazione di più reati di truffa aggravata in danno di Compagnie di assicurazione, attraverso la presentazione di richieste di risarcimento danni a seguito di sinistri stradali inesistenti, attestati attraverso la predisposizione di false denunce e false testimonianze, ovvero di lievissima entità, di cui venivano artatamente aggravati gli esiti mediante l'allegazione di falsi certificati medici rilasciati da medici specialisti, e false fatture attestanti l'esistenza di gravi lesioni e di prolungate e costose terapie, ciò al fine di assicurarsi un illecito ed ingente profitto costituito dalle somme liquidate dalle compagnie assicurative (capo A).
Sono, inoltre, contestati agli imputati i reati fine che verranno esaminati per ciascun ricorrente, costituiti essenzialmente da truffe e falsi.
Si è ritenuto, da parte dei giudici di merito, che l'associazione a delinquere facesse capo allo studio legale dell'avv. F., deceduto, nell'ambito del quale operava D.L., il quale tesseva gli accordi con gli altri partecipi e con coloro che, coinvolti in sinistri stradali, aderivano allo schema truffaldino.
Le fonti di prova sono state individuate prevalentemente in intercettazioni telefoniche ed ambientali e in acquisizioni documentali.
Gli esiti processuali verranno di seguito esaminati soltanto con riguardo alle posizioni dei ricorrenti.
2. Quanto a D.L., la condanna inflitta in esito al giudizio di primo grado è stata confermata in ordine al delitto di associazione a delinquere contestato al capo A), con la qualifica di organizzatore e promotore, nonchè in ordine agli ulteriori reati di cui ai capi L) - tentata truffa aggravata in danno della Compagnia Toro assicurazioni ed in relazione ad un risarcimento danno in favore di C.S. -; N) - tentata truffa aggravata in danno della Compagnia Direct Line assicurazioni ed in relazione ad un risarcimento danno in favore di L.G.D.; Q) - truffa aggravata in danno della Compagnia Vittoria assicurazioni ed in relazione ad un risarcimento danno in favore di L.M.F. -; V) tentata truffa aggravata in danno della Compagnia Vittoria assicurazioni ed in relazione ad un risarcimento danno in favore di D.V. -; Aa) - tentata truffa aggravata in danno della Compagnia Assitalia assicurazioni ed in relazione ad un risarcimento danno in favore di M.N..
Vi è stata anche conferma della condanna al risarcimento dei danni nei confronti delle Compagnie di assicurazione costituite parte civile.
Il ricorso proposto dal difensore di D.L. si articola su quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 103, 191, 266 e 271 c.p.p. e degli artt. 14 e 24 Cost. in relazione ai provvedimenti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.
Si sostiene che:
- la richiesta di autorizzazione poi recepita dal Decreto n. 149 del 2008 non indicava i gravi indizi nei confronti del D.L., limitandosi ad esaminare altre posizioni, e non specificava che l'utenza fissa intestata a D.L. risultasse a servizio dello studio F.;
- la richiesta di autorizzazione poi recepita dal Decreto n. 185 del 2008 disponeva le intercettazioni ambientali all'interno dell'ufficio in uso a D.L. senza specificare che la captazione avrebbe dovuto essere eseguita presso lo studio in cui l'avv. F. esercitava la propria attività professionale;
- il Decreto n. 149 del 2008 viola l'art. 266 c.p. essendo stato emesso in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p., che non consente tale mezzo di investigazione;
- le intercettazioni ambientali disposte con il Decreto n. 185 del 2008 sono inutilizzabili in quanto effettuate in un luogo che rientra nella nozione dell'art. 614 c.p., vale a dire lo studio professionale dell'avv. F.;
- il GIP ha emesso un unico provvedimento di proroga, in data 7.1.09 alle ore 12, in ordine ad entrambi i decreti autorizzativi in scadenza (n. 149 del 2008 e n. 185 del 2008) e prima che la proroga venisse richiesta dal PM, con atto depositato quello stesso giorno ma alle ore 12,50;
- l'illegittimità di quel decreto di proroga, emesso in assenza di una preventiva richiesta da parte del PM, determina l'illegittimità di tutte le successive proroghe;
- il ricorrente operava come ausiliario dell'avv. F., sicchè avrebbero dovuto essergli estese le garanzie che l'ordinamento processuale riconosce ai professionisti allo scopo di evitare interferenze nella funzione difensiva, in tal senso, i decreti autorizzativi contrastano con le norme costituzionali indicate in premessa.
2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di penale responsabilità quanto al reato di associazione a delinquere.
Si sostiene che la prova del reato associativo è stata desunta dalla commissione dei reati fine e che, a seguito del giudizio di appello, ben pochi di tali reati sono stati ritenuti sussistenti e rappresentano, comunque, fatti banali, essendo relativi ad una sola truffa ed a quattro tentativi di truffa.
Le prove raccolte dimostrerebbero semplicemente il ricorso ad espedienti con finalità di lucro e nulla di più, senza che alcun accordo stabile di carattere economico fosse intervenuto fra quelli che sono stati ritenuti gli aderenti all'associazione.
Si contesta, altresì, la qualifica di promotore ed organizzatore del sodalizio criminoso, ritenuta sussistente in capo a D.L., in quanto non provata, non risultando che il ricorrente abbia svolto una funzione di coordinamento dell'attività degli associati per assicurare la vita e l'efficienza dell'associazione.
2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali con riguardo alla affermazione di penale responsabilità quanto ai reati fine.
Si analizzano, per ciascuno di essi, le risultanze processuali per trarne conclusioni diverse da quelle raggiunte dai giudici di merito;
2.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali con riguardo al trattamento sanzionatorio, anche in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Quanto a R.A., medico ortopedico, la condanna inflitta in esito al giudizio di primo grado è stata confermata per il reato associativo nonchè per la tentata truffa relativa alle prestazioni in favore di C.S. (capo L), per la formazione di falsi certificati medici rilasciati alla C. (capo M. art. 481 c.p.), per le ulteriori tentate truffe contestate ai capi V) e Aa).
Il ricorso proposto dal suo difensore si articola su tre motivi.
3.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali quanto alla condanna per il reato associativo, in quanto si sostiene che il provvedimento impugnato omette di accertare in concreto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e di chiarire da quali elementi di prova emerge - quella continuità, frequenza, intensità dei rapporti con gli altri soggetti presunti aderenti all'associazione, nonchè la predisposizione di mezzi finanziari.
Secondo il ricorrente, dalle conversazioni citate nella sentenza impugnata emergerebbe l'estraneità del R.A. agli accordi fra gli interlocutori ed i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che non vi fu mai alcun contatto fra costui ed il D.L., nè risulta dimostrata una sua partecipazione agli utili della presunta associazione e, infine, che costui è stato assolto dalla gran parte dei reati fine inizialmente addebitatigli.
3.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali riguardo alla condanna per i reati di cui ai capi L) ed M).
In particolare, si sostiene che, per essere configurabile il delitto di falso ex art. 481 c.p. nei giudizi di valutazione medica, è necessario che le diagnosi siano smentite da dati anamnestici, clinici e dagli accertamenti diagnostici; al contrario, nell'ambito del procedimento non sarebbe emerso alcun dato certo che contrasti con quanto attestato dal dr. R.A., e l'accusa si fonderebbe semplicemente sul contenuto di conversazioni a cui è estraneo il ricorrente.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso si censura l'omessa motivazione in ordine all'appello che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, riguardava anche l'affermazione di responsabilità per i capi V) e Aa).
4. Quanto a D.V., amministratore di un centro privato di fisioterapia, la condanna inflitta in esito al giudizio di primo grado è stata confermata per il reato associativo e per la tentata truffa relativa alle prestazioni in favore di C. (capo L).
Il ricorso, proposto dal difensore, deduce violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla condanna per entrambi i reati.
4.1. Si sottolinea che la partecipazione del D.V. al sodalizio criminoso era stata ritenuta provata in ragione della sua partecipazione ai reati fine, inizialmente contestati come sette episodi di truffa, dai quali tuttavia egli era stato assolto, residuando la sola tentata truffa relativa alla vicenda C., del tutto inidonea a dimostrare un coinvolgimento del ricorrente nell'asserito programma criminoso.
Per altro verso, non sarebbe possibile desumere elementi di colpevolezza da una conversazione avvenuta fra D.L. e tale P., a cui il ricorrente era del tutto estraneo.
D.V. avrebbe agito sempre perseguendo un proprio interesse economico personale, convergente con quello di D.L. ma certamente autonomo e non riconducibile al supposto sodalizio.
In ordine al tentativo di truffa di cui al capo L), si osserva che le conversazioni citate dai giudici di merito non evidenziano un accordo fraudolento fra D.V. e R.A., quanto piuttosto che D.V., del tutto legittimamente, favoriva i clienti dello studio F. consentendo loro di pagare la fisioterapia soltanto dopo avere ottenuto il risarcimento del danno.
Peraltro, le prove acquisite avrebbero dimostrato l'assoluta correttezza della diagnosi posta alla C..
5. Quanto a C.S., la condanna inflitta in esito al giudizio di primo grado è stata confermata in ordine ai reati di cui ai capi L) ed M).
Il ricorso, proposto dal difensore, si articola su tre motivi.
5.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in quanto, dalle trascrizioni delle conversazioni intercettate, non emergerebbe alcuna prova circa l'inesistenza delle lesioni patite dalla ricorrente in conseguenza del sinistro denunciato alla compagnia assicuratrice nè dell'inesistenza della terapia medica prescritta e, soprattutto, non si potrebbe desumerne la disponibilità, da parte sua, ad amplificare artatamente le conseguenze del sinistro in modo da ottenere un risarcimento più cospicuo.
Nè vi sarebbe prova alcuna che ella abbia simulato sintomi inesistenti, considerato, altresì, che le lesioni vennero confermate da certificati rilasciati da medici specialisti mai coinvolti nell'indagine.
5.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali quanto alla subordinazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività socialmente utile.
5.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione.
6. Anche per D.D. la condanna è stata confermata in ordine al reato di cui al capo L) in quanto, quale fisioterapista, avrebbe rilasciato alla C. una falsa fattura attestante spese per due cicli di fisioterapia, in realtà mai sostenute.
Il ricorso, proposto dal difensore dell'imputato, denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in quanto l'unica conversazione in cui si fa cenno alla vicenda non dimostra che la C. non si sottopose alle sedute di fisioterapia e, d'altro canto, le lesioni lamentate dalla paziente erano attestate da certificati medici e il D.D. non era in condizione di rendersi conto dell'eventuale simulazione dei sintomi.
7. Quanto a R.G., dirigente medico presso il reparto di neurologia dell'Ospedale (OMISSIS), inizialmente imputato anche del reato associativo ed assolto in esito al giudizio di appello, la condanna è stata confermata in ordine ai reati di cui ai capi V) - tentata truffa aggravata in danno della Compagnia Vittoria assicurazioni ed in relazione ad un risarcimento danno in favore di D.V.-; Y) - falso nella certificazione medica rilasciata a D.V., riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 479 c.p. nel diverso reato di cui all'art. 481 c.p. -; Aa) - tentata truffa aggravata in danno della Compagnia Assitalia assicurazioni ed in relazione ad un risarcimento danno in favore di M.N.; Ad) - falso nella certificazione medica rilasciata a M., riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 479 c.p. nel diverso reato di cui all'art. 481 c.p. -.
Il ricorso, proposto dal difensore, si articola su quattro motivi.
7.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. in quanto il concorso, da parte del ricorrente, nei reati di truffa o tentata truffa era stato ipotizzato, nei capi di imputazione, con riferimento al rilascio di certificati medici attestanti falsamente patologie inesistenti o amplificate a carico di soggetti coinvolti in sinistri radicalmente o parzialmente fittizi.
La condanna era stata, però, inflitta per un fatto diverso, vale a dire la retrodatazione dei certificati medici, che viene intesa come artificio idoneo ad integrare la fattispecie di truffa.
Evidente sarebbe la lesione al diritto di difesa, mai intervenuta sul punto della retrodatazione dei certificati, e la conseguente nullità della sentenza impugnata.
7.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 581 c.p.p., comma 1 in quanto erroneamente i giudici di appello avrebbero ritenuto inammissibili i motivi aggiunti sul capo Aa), che invece doveva ritenersi ricompreso nell'atto di appello principale, relativo a tutte le ipotesi di truffa per cui era intervenuta condanna.
7.3. Con il terzo motivo si deduce l'assenza di motivazione in ordine alla richiesta di declaratoria di improcedibilità in relazione alle ipotesi di truffa contestate, essendo state escluse dalla Corte d'Appello le aggravanti di cui all'art. 61 c.p., n. 9 e art. 112 c.p., n. 1, sicchè l'azione penale non poteva essere proseguita in ordine ai reati di cui ai capi V) e Aa) per mancanza di querela.
7.4. Con il quarto motivo si deducono l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
8. Quanto a L.M.F., la condanna inflitta in esito al giudizio di primo grado è stata confermata in ordine al reato di cui al capo Q) - truffa aggravata in danno della Compagnia Vittoria assicurazioni.
Il ricorso, proposto dal difensore, si articola su cinque motivi.
8.1. Con il primo motivo si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ritenute essere l'unica prova a carico del ricorrente, in quanto la richiesta di autorizzazione formulata dal PM era relativa ai soli reati di truffa, che non consente tale mezzo investigativo, e falsa testimonianza, frutto di un vistoso errore di qualificazione giuridica dei fatti.
Del tutto irrilevante sarebbe la circostanza che, nel decreto di autorizzazione emesso dal GIP, si menzioni anche il reato di cui all'art.416 c.p., non indicato nella richiesta del PM. 8.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento alla assenza di indizi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere l'esistenza dei fatti contestati al capo Q).
8.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'improcedibilità del reato, in quanto la Compagnia Vittoria assicurazioni non ha mai proposto querela.
8.4. Con il quarto motivo si censura la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna.
8.5. Con il quinto motivo si deduce l'intervenuta prescrizione del reato.
9. Quanto a M.N., la condanna infitta in esito al giudizio di primo grado è stata confermata in ordine ai reati di cui ai capi Aa) e Ad), riqualificato ex art. 481 c.p., in concorso con R.G..
Il ricorso, proposto dal difensore, si articola su quattro motivi.
9.1. Il primo motivo riguarda l'inutilizzabilità delle intercettazioni ed ha contenuto analogo al primo motivo del ricorso L.M..
9.2. Con il secondo motivo si deducono vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di tentata truffa.
9.3. Con il terzo motivo si deducono vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di falso.
9.4 Con il quarto motivo si censura il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.
9.5. Con il quinto motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla mancata concessione del beneficio della non menzione.
Motivi della decisione
1. Le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche formulate con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di D.L. non erano state dedotte nell'appello.
La difesa D.L. si era, infatti, limitata a contestare, in maniera assolutamente generica e senza fare alcuno specifico riferimento ai decreti autorizzativi, il contenuto delle conversazioni intercettate e l'identificazione degli interlocutori, assumendo che l'attività di captazione sarebbe avvenuta in violazione delle disposizioni di legge.
Il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni processuali comprende certamente il potere di esaminare gli atti per verificare la integrazione della violazione denunziata ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Rv. 230568; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092; Sez. 3, n. 32699 del 27/02/2015 Rv. 264518).
Le questioni poste con il ricorso debbono essere esaminate alla luce di tale principio e tenuto conto del fatto che la sanzione di inutilizzabilità opera soltanto quando sia espressamente comminata.
1.1. Il ricorso alle intercettazioni è consentito, quando si proceda per il reato di cui all'art. 416 c.p. non aggravato, non ostandovi i limiti di pena.
Pur volendo considerare lo studio legale dell'avv. F. quale luogo di privata dimora, il ricorso alle intercettazioni ambientali era giustificato dai presupposti di cui all'art. 266 c.p.p., comma 2, vale a dire l'esistenza di fondati motivi per ritenere che in quel luogo si stesse svolgendo l'attività criminosa; ed effettivamente pare che proprio nello studio in cui l'avv. F. e D.L. collaboravano si studiassero ed attuassero gli schemi truffaldini.
La circostanza che quel luogo si trovasse nella disponibilità o meno di D.L. è questione in fatto che, per i motivi esposti, non può essere affrontata in questa sede.
L'art. 103 c.p.p., comma 5, nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, riguarda l'attività captativa in danno del difensore in quanto tale, ha ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio e non si estende ad ogni altra conversazione che si svolga nel suo ufficio o domicilio (Sez. 4, n. 55253 del 05/10/2016 Rv. 268618).
Infine, la questione relativa alla emissione, da parte del GIP, del decreto di autorizzazione alla proroga delle operazioni di intercettazione in orario antecedente rispetto a quello in cui risulta depositata presso il suo ufficio la correlata richiesta di autorizzazione, attiene ad una mera irregolarità formale, dovendosi, al più, ritenere non autorizzate le captazioni intervenute nei quaranta minuti trascorsi fra il deposito del provvedimento del GIP e la ricezione della richiesta del PM. In ogni caso, la questione è priva di rilievo, in quanto sia il decreto del GIP che la richiesta del PM, che ne ha costituito il valido presupposto pur se depositata quaranta minuti dopo, sono intervenute prima della scadenza dei termini del precedente decreto autorizzativo, sicchè non si è creata alcuna soluzione di continuità.
Le questioni proposte dalla difesa D.L. in merito all'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche sono, quindi, tutte manifestamente infondate.
1.2. Sono state proposte eccezioni relative alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche anche nel primo motivo dei ricorsi proposti nell'interesse di L.M. e M..
In questo caso, le eccezioni sono meramente reiterative di quelle formulate nel gravame e non si confrontano con l'ampia motivazione data, sul punto dalla Corte d'Appello alle pagine 22 e 24 della sentenza impugnata, in cui si osserva che:
- il PM aveva avanzato separate richieste, l'una per i reati di cui agli artt. 416 e 640 e art. 61, n. 7, artt. 481 e 372 nei confronti degli imputati D.L., F.C., R.A., R.G. e D.V., diretta a disporre le operazioni di intercettazioni delle conversazioni tra presenti all'interno dell'ufficio del D.L. al fine di perseguire i reati di falsa testimonianza e di truffa ai danni delle compagnie assicurative, ed un altra per procedere alle operazioni di intercettazione telefonica, relativamente all'utenza telefonica in uso al D., al fine di acquisire ulteriori elementi di prova in ordine al ruolo da questi svolto all'interno dell'associazione criminosa e ai suoi rapporti con gli altri indagati;
- IL GIP aveva emesso i decreti autorizzativi facendo riferimento, in entrambi i casi, ai reati di cui agli artt. 372 e 416 c.p. che, in relazione ai limiti edittali, consentono tale mezzo investigativo.
Da tali premesse in fatto sono state tratte conclusioni corrette sotto un profilo processuale:
- In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, poichè l'indicazione del titolo di reato effettuata dal PM nella sua richiesta di autorizzazione ha un carattere generico e non vincolante, il GIP, sulla base degli atti trasmessigli a corredo della richiesta, ben può indicare il reato che da tali atti è ipotizzabile e che consente di avvalersi di tale mezzo di ricerca della prova, poichè ciò che conta è che il provvedimento autorizzativo riguardi la fattispecie criminosa emergente dalle indagini fino a quel momento compiute e che questa rientri nella categoria di quelle tassativamente indicate dalla legge. (Sez. 2, n. 2873 del 21/04/1997 Rv. 208755);
- Sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le medesime sono consentite, anche quando al fatto venga successivamente attribuita una diversa qualificazione giuridica con la conseguente mutazione del titolo in quello di un reato per cui non sarebbe stato invece possibile autorizzare le operazioni di intercettazione (Sez. 6, n. 50072 del 20/10/2009 Rv. 245699; Sez. 1, n.24163 del 19/05/2010 Ud. Rv. 247943; Sez. 1, n. 50001 del 27/11/2009 Rv. 245977).
Le eccezioni proposte nei ricorsi L.M. e M. sono, alla luce dei principi enunciati, manifestamente infondate.
2. E' reiterativa del corrispondente motivo di gravame anche l'eccezione formulata con il primo motivo del ricorso R.G..
Secondo la prospettazione difensiva, sussisterebbe un difetto di correlazione tra accusa e sentenza laddove la falsità dei certificati medici indicati ai capi V) e Y) è stata riscontrata nella loro retrodatazione, trattandosi di condotta non oggetto di specifica contestazione, con conseguente violazione del diritto di difesa dell'imputato.
L'argomento è stato ampiamente affrontato a pagina 17 della sentenza impugnata, dove, in particolare, si è sottolineato che la retrodatazione dei certificati medici era chiaramente indicata nel capo d'imputazione ed i soggetti interessati erano stati specificamente esaminati sul punto.
Si deve, quindi, escludere che gli imputati non siano stati posti in grado di difendersi, anche perchè il dato obiettivo della retrodatazione dei certificati, oltre a risultare dalle imputazioni, era stato oggetto di accertamento nel corso del dibattimento.
Secondo l'ipotesi accusatoria, sottoposta ad attento vaglio in entrambi i giudizi di merito, la retrodatazione dei certificati aveva la funzione di consentire ai clienti dello studio F. di provare, in data prossima al sinistro, l'esistenza di lesioni in realtà inesistenti oppure più gravi di quelle reali.
L'eccezione è, quindi, manifestamente infondata.
3. Manifestamente infondate le doglianze, contenute nel terzo motivo del ricorso R.A. e nel secondo motivo del ricorso R.G., relative alla carenza motivazionale con riguardo all'appello sui capi V) e Aa).
I giudici di appello hanno sostenuto che la condanna per i reati indicati ai capi V) e Aa) non era indicata fra i capi oggetto dell'appello e che, a tale mancanza, non potevano supplire i motivi aggiunti.
Si tratta di una conclusione conforme alla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui "I motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivinuovi e quelli originari" (da ultimo Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014, Rv. 260666; Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015 Rv. 262343).
Orbene, se pure si volesse aderire alla tesi difensiva, secondo cui nell'enunciato dei motivi di appello erano ricompresi, o comunque non esclusi, i reati di cui ai capi V) e Aa), la circostanza, sottolineata dalla Corte d'Appello, che non fosse contenuta nell'atto di impugnazione alcuna doglianza specifica relativa alla condanna per tali reati, rendeva l'impugnazione inammissibile e non integrabile con i motivi nuovi che presuppongono l'ammissibilità dell'impugnazione.
Non costituisce causa di nullità della sentenza il mancato esame di un motivo di appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi, cioè in cui non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017 Rv. 268822), ed in questo senso è orientata la costante giurisprudenza di legittimità, fra cui, di recente Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 Rv. 270316; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015 Rv. 265878.
L'inammissibilità dell'appello di R.A. e R.G. quanto ai capi V) ed Aa) rende irrilevante la questione proposta nel ricorso R.G. in merito alla improcedibilità dei reati per difetto di querela, in assenza dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1. La non configurabilità dell'aggravante non era stata dedotta da R.G. ed egli non può giovarsi dell'esclusione decisa dalla Corte d'Appello in favore di altri appellanti, in quanto motivata dalla non provata consapevolezza, da parte di costoro, del numero di concorrenti nel reato. Evidentemente tali considerazioni di carattere soggettivo non possono essere estese a R.G., nei confronti del quale, quindi, permane l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1 con conseguente procedibilità d'ufficio delle ipotesi di truffa a lui addebitate.
4. Il secondo e terzo motivo del ricorso D.L.; il primo motivo dei ricorsi R.A. e C.; i ricorsi proposti nell'interesse di D.V. e D.D.; il secondo motivo del ricorso L.M. ed il secondo e terzo motivo del ricorso M. sono inammissibili, in quanto, pur denunciando formalmente violazione di legge o vizi motivazionali, costituiscono, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai Giudici di appello, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. (sez. 2 n. 42595 del 27.10.09, Errico).
Va, altresì, considerata la limitata possibilità di dedurre vizi motivazionali e travisamento della prova in un caso di "doppia conforme" (da ultimo Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017 Rv. 269906), come pure debbono essere ricordati due principi posti in dubbio nei ricorsi ma che sono stati, invece, correttamente applicati dai giudici di merito:
- in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, nè ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015 dep. 08/03/2016 Rv. 266710);
- gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 c.p.p., comma 1, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno (Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016 Rv. 268042).
5. Il secondo motivo del ricorso R.A. è manifestamente infondato.
La difesa prospetta la questione in termini di impossibilità di configurare il reato di falso laddove si contesti la correttezza delle valutazioni operate dal medico e si evidenzia, oltretutto, che la diagnosi che il dr. R.A. aveva posto nei confronti della C. era stata confermata da altri specialisti.
Il ricorrente omette di considerare che i giudici di merito hanno ritenuto la falsità del certificato in quanto era emerso dalle conversazioni intercettate che la C. era stata effettivamente coinvolta in un sinistro stradale e si era accordata con D.L. allo scopo di ottenere un risarcimento più cospicuo dalla compagnia assicuratrice, facendo risultare lesioni più gravi di quelle patite.
I giudici di merito sostengono che dalle conversazioni intercettate emerge che la C. venne mandata dal dr. R.A. proprio per farsi refertare queste più gravi lesioni ed era stata rassicurata da D.L. che il medico era d'accordo.
La falsità del certificato, quindi, è ritenuta non sulla base di una accertata difformità fra la diagnosi posta e quella imposta dalla buona scienza medica o da altri esami medici, quanto piuttosto sulla base di quelli che sono risultati essere i rapporti di natura truffaldina fra le parti.
Peraltro, alle pagine 56 e 57 della sentenza, la Corte esamina in maniera particolareggiata i certificati medici della cui falsità si tratta ed indica, per ciascuna delle attestazioni in essi contenuta, quali siano gli elementi oggettivi di senso contrario risultanti dagli atti.
Tali valutazioni sono contrastate dal ricorrente in termini del tutto generici e quindi inammissibili.
6. Le censure svolte dai ricorrenti con riguardo al trattamento sanzionatorio (quarto motivo dei ricorsi D.L., R.G. e M.) sono inammissibili in quanto non considerano principi ripetutamente enunciati dalla Corte di Cassazione, secondo cui: - nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (fra le tante Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244).
- la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Non sono rilevabili, con riguardo al trattamento sanzionatorio, carenze motivazionali del provvedimento impugnato, nè gli argomenti addotti dai ricorrenti privano di valore gli elementi che i giudici di merito hanno ritenuto di privilegiare nella determinazione della pena, in tutti i suoi passaggi.
6.1. Nel secondo motivo del ricorso C. ci si duole del fatto che la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita, ignorando che si tratta di condizione imposta ex art. 165 c.p., comma 2 e che in tal senso si era già espressa la Corte d'Appello.
6.2. Il terzo motivo del ricorso C. ed il quinto motivo del ricorso M. censurano il difetto di motivazione circa il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione reiterando il corrispondente motivo di gravame e senza considerare che la Corte d'Appello ne aveva escluso la meritevolezza, con riferimento all'esistenza di precedenti penali, alla gravità dei fatti ed all'assenza di segni di ravvedimento, con giudizio di merito espresso in termini non illogici ed incensurabile in questa sede.
7. Il ricorso di L.M. merita accoglimento in adesione al terzo motivo di ricorso. Poichè egli è stato condannato soltanto in ordine al reato di cui al capo Q) e sono state eliminate le aggravanti di cui all'art. 61 c.p., n. 9 e art. 112 c.p., n. 1, il fatto è procedibile a querela di parte e questa Corte non è in grado di stabilire, visti gli atti trasmessi, se sia stata effettivamente proposta.
L'accertamento spetterà, quindi, al giudice di rinvio, che ne trarrà le dovute conseguenze anche in ordine alle statuizioni civili.
8. L'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse di D.L., R.A., R.G., D.V., D.D., M. e C., preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000,00. D.L., R.A., D.V. debbono altresì essere condannati alla rifusione delle spese di difesa della parte civile oggi comparsa, Direct Line Insurance s.p.a., che, tenuto conto della natura della causa e dell'impegno prestato, si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di L.M.F. e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame.
Dichiara inammissibili i ricorsi degli altri imputati che condanna, singolarmente, al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna D.L., R.A.g D.V., in solido, alla rifusione delle spese della parte civile Direct Line Insurance s.p.a. che liquida in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2018.
07-05-2018 22:43
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