Trapani. Assegno di mantenimento non versato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.F., n. (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 4355/16 Corte d'Appello di Palermo del 06/10/2016;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere, Dott. VILLANI O.;
sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. BALSAMO A., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
In parziale riforma di sentenza del Tribunale di Trapani la Corte di Appello di Palermo con la decisione richiamata in epigrafe ha assolto per insussistenza del fatto R.F. dal reato di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in favore del figlio minorenne affidato alla madre ed ex convivente more uxorio del prevenuto (art. 570 c.p., comma 2, n. 2) per la condotta tenuta successivamente al giugno 2009 (avendo in tale periodo adempiuto l'obbligo contributivo di versare alla madre del bambino la somma mensile di Euro 200 stabilita dal Tribunale minorile di Palermo) e ne ha confermato la penale responsabilità per il precedente periodo, compreso tra l'ottobre 2006 e il giugno 2009, rideterminando per l'effetto la corrispondente pena inflitta al R. in un mese e quindici giorni di reclusione ed Euro 150 di multa.
Tale sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal difensore dell'imputato, che ne ha denunciato la nullità (unitamente alla nullità della sentenza di primo grado) per omessa notificazione al R. dell'avviso di conclusione delle indagini (susseguente ad irrituale dichiarazione di irreperibilità del prevenuto) e, in via gradata, la manifesta illogicità argomentativa in rapporto alla ritenuta, pur temporalmente parziale, sussistenza del contestato reato omissivo (avendo l'imputato corrisposto alla ex convivente, nel periodo in contestazione, la somma di oltre 9.000 Euro riveniente dalla vendita di un immobile e da imputarsi a contributo per il mantenimento del figlio).
Il ricorso non sembra affetto ictu oculi da immanenti cause di inammissibilità.
Occorre tuttavia rilevare in limine che, in assenza di utili periodi di sospensione del termine di cui all'art. 157 c.p., il reato ascritto all'imputato (permanenza cessata il 30.6.2009) è oggi attinto da causa estintiva prescrizionale, verificatasi (il 30.12.2016) in epoca appena successiva alla pronuncia dell'impugnata sentenza resa il 6.10.2016. Ne discende l'obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità (art. 129 c.p.p., comma 1), non emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più favorevole all'imputato per gli effetti di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. In vero gli addotti motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio, con il ridetto sicuro esito definitorio ex art. 157 c.p. che produrrebbe l'indebito protrarsi della conclusione del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2017
06-01-2018 18:23
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