Titolare di una officina viene fermato con un coltello a serramanico in tasca: è porto abusivo di coltello.
Cassazione penale, sezione I, sentenza 13 novembre 2018, n. 51393
il giudice aveva condannato il titolare di un'autofficina per il reato contravvenzionale ex art. 4 L. n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla sua abitazione senza giustificato motivo un coltello serramanico con lama lunga 10 cm e lunghezza complessiva di 22 cm.
Il giudice escludeva il giustificato motivo, rimarcando la scarsa credibilità delle giustificazioni addotte dall'imputato in udienza e, comunque, la natura contravvenzionale del reato. Ricorrendo in Cassazione, l'imputato invece sosteneva che il giudice aveva male interpretato la giustificazione resa dall'imputato in merito alla detenzione del coltello - cioè la sua necessità per rimuovere dalle gomme dei veicoli dal medesimo commerciati i sassolini e la ghiaia che si incastrano nei solchi del copertone – affermando nella sentenza che "è ben poco credibile che per un lavoro di officina si usi un coltello di quelle dimensioni", in tal modo equivocando il senso della dichiarazione dell'imputato, senza peraltro fornire alcuna ragione a sostegno della ritenuta poca credibilità. Poiché l'assenza del giustificato motivo è prevista come elemento di tipicità del contestato reato, anche il dubbio circa l'esistenza del giustificato motivo si risolve in un dubbio sull'integrazione del fatto tipico, il che avrebbe dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato.
La Cassazione, come anticipato, ha respinto la tesi difensiva, osservando come il giudice non aveva ritenuto convincente la dichiarazione resa dall'imputato in udienza quanto all'uso del coltello "per tagliare i tacchetti delle gomme", ritenendo poco credibile che per un lavoro di officina (diversamente da quanto sostenuto nel ricorso circa la finalizzazione del coltello all'asporto di sassi e ghiaia dalle ruote dei veicoli Piaggio) debba farsi ricorso a un attrezzo di tali dimensioni, né l'attestazione della dimenticanza dell'oggetto in tasca è rilevante in tema di reati contravvenzionali, puniti anche a titolo di colpa. Tale motivazione forniva adeguata ragione della ritenuta assenza di giustificato motivo per il porto del coltello nella tasca dei pantaloni.
09-12-2018 17:18
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