Tardività della querela.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMU Giacomo - Presidente -
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -
Dott. COSCIONI Giuseppe - Consigliere -
Dott. BORSELLINO Maria D. - est. Consigliere -
Dott. PARDO Ignazio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.S., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/11/2016 della Corte di Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.ssa BORSELLINO Maria Daniela;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VIOLA Alfredo Pompeo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perchè l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela;
udito il difensore avv. POGGIO Bruno che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 16 maggio 2012, che affermava la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di truffa, perchè con artifizi raggiri consistiti nel - produrre, in sede di acquisto tramite finanziamento di un'autovettura, una busta paga relativa al maggio 2008, dove era indicato un conto corrente di appoggio sul quale risultava accreditato lo stipendio, induceva la società FGA Capital in errore circa la possibilità di ottenere la restituzione del finanziamento erogato in suo favore e si procurava l'ingiusto profitto della somma di Euro 13.350.
2. La corte territoriale, rigettando le specifiche censure mosse dall'appellante, affermava che la querela sporta dalla società finanziaria il 30 ottobre 2009 non poteva ritenersi tardiva, poichè la stessa aveva avuto conoscenza dell'illecita condotta dell'imputato solo il 30 aprile 2009, data in cui il personale dell'agenzia, a fronte dell'inadempimento dell'imputato, aveva esaurito le proprie indagini dirette ad accertare l'esistenza del rapporto lavorativo dichiarato dall'imputato. La Corte riteneva inoltre provato il ricorso ad artifizi e raggiri da parte della l'imputato per ottenere il finanziamento, poichè dalle testimonianze assunte era emerso che la ditta " P.A." presso cui il M. aveva affermato di lavorare, non risultava esistente all'indirizzo indicato da quest'ultimo, e la difesa non aveva in alcun modo dimostrato l'eventuale esistenza di tale azienda sia pure presso altro recapito.
3. Ricorre per cassazione l'imputato M.S., per mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge, travisamento del fatto e contraddittorietà della motivazione poichè la corte d'appello, nel respingere la richiesta di improcedibilità avanzata dalla difesa dell'imputato, in ragione della tardività della querela, affermava che la società finanziaria aveva acquisito contezza dell'illiceità della condotta del predetto nell'aprile 2009. La querela veniva presentata soltanto nell'ottobre successivo, certamente oltre il termine di tre mesi dalla data indicata nella sentenza di secondo grado, e tuttavia la corte di appello in maniera contraddittoria ed errata riteneva la detta querela tempestiva.
Il ricorrente ha poi dedotto che il giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputato non è fondato poichè non è stato dimostrato con adeguata certezza che la ditta presso la quale l'imputato aveva dichiarato di svolgere attività lavorativa, fosse inesistente, non essendo state effettuate delle indagini al riguardo.
Con l'ultimo motivo di ricorso il difensore ha eccepito che il reato si è prescritto alla data del 30 dicembre 2016, in epoca immediatamente successiva alla sentenza di secondo grado.
Il primo motivo di ricorso appare fondato ed è assorbente rispetto agli altri. Ed invero la richiesta di improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela era stata formulata già all'esito del giudizio di primo grado dal pubblico ministero di udienza, ma nella motivazione il Tribunale aveva respinto la detta prospettazione difensiva, condivisa dalla pubblica accusa, sostenendo che dall'estratto conto acquisito in atti emergeva che sino al 30 luglio 2009 l'imputato aveva pagato qualche rata del finanziamento e che pertanto sino a quel momento la società finanziaria non aveva acquisito consapevolezza della volontà fraudolenta di sottrarsi ai suoi obblighi dell'imputato.
Pertanto la querela presentata il 20 ottobre doveva ritenersi tempestiva, non essendo trascorsi tre mesi dalla conoscenza piena dei reali estremi della vicenda. La corte di appello non ha condiviso la più articolata motivazione del Tribunale e ha respinto l'eccezione di tardività della querela sul presupposto che le indagini della società finanziaria si erano concluse nell'aprile 2009, confermando una circostanza di fatto emersa dall'esame testimoniale e valorizzata dalla difesa.
Ciò posto deve convenirsi con il ricorrente che se la società ha avuto consapevolezza della frode realizzata dall'imputato nell'aprile 2009, la querela sporta nell'ottobre deve ritenersi tardiva. Nè appare condivisibile la diversa motivazione del Tribunale che ha spostato la decorrenza del termine per sporgere querela al momento dell'ultimo adempimento dell'imputato, che nel luglio 2009 pagava una rata del finanziamento ricevuto, affermando che prima di tale data la finanziaria non poteva essere certa dell'intento fraudolento del M., poichè già nell'aprile precedente era stato scoperto il raggiro posto in essere dall'imputato per ottenere il finanziamento erogato.
La sentenza di secondo grado è pertanto affetta da violazione di legge in merito al termine per proporre querela, che si matura nei tre mesi successivi al momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza certa del fatto di reato, e da manifesta contraddittorietà della motivazione.
L'accoglimento di tale censura ha rilevanza assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso e comporta l'annullamento della pronunzia, senza rinvio poichè l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza della condizione di procedibilità, dovendosi ritenere tardiva e quindi inefficace la querela sporta il 20 ottobre 2009.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l'azione penale non poteva essere iniziata per tardività della querela.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 23 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2017
06-01-2018 17:39
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