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Sentenza

Sostituzione processuale: valida la delega orale conferita dall’avvocato di fiducia al suo sostituto.
Sostituzione processuale: valida la delega orale conferita dall’avvocato di fiducia al suo sostituto.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 57832/18; depositata il 20 dicembreSENTENZA 
Sul ricorso proposto da: 
G. Assicurazioni S.P.A. persona offesa nel procedimento a carico di: 
1) I.A.a, nata a R.il .......... 
2) D.E. , nato a R. il ..... avverso l'ordinanza del 24/05/2017 del Giudice per le indagini preliminari del 
Tribunale di Roma, 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; 
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; 
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto 
Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha chiesto l'annullamento senza 
rinvio. 
RITENUTO IN FATTO 
1. Nel procedimento in esame, il Pubblico ministero procedente aveva formulato 
richiesta di archiviazione nei confronti di I.A. e D.E., indagati 
per il reato di cui all'art. 642 cod.pen.. 
Dopo l'opposizione dell'odierna ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari 
del Tribunale di Roma aveva fissato l'udienza camerale del 26 aprile 2017, nella 
quale, come si legge nell'ordinanza impugnata, l'avvocato Carlo Testa 
Piccolomini, sostituto del difensore di fiducia della persona offesa, non era stato 
ammesso alla discussione in quanto delegato dal patrono della difesa solo in 
forma orale. 
2. Ricorre per cassazione la G. Assicurazioni S.P.A., deducendo: 
1) 
violazione di legge con riguardo alle norme che regolano il contraddittorio nel 
procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 127 cod. proc. pen., dal 
momento che la delega orale conferita dal difensore di fiducia al suo sostituto 
doveva ritenersi legittima, essendo tale forma espressamente prevista dall'art. 
14, comma 2, della legge n. 247 del 2012; 
2) 
violazione di legge per non avere il Giudice per le indagini preliminari ritenuto 
tempestiva la querela sporta dalla persona offesa. 
Si dà atto che la ricorrente ha depositato una memoria difensiva con la quale 
suggerisce la rimessione della questione giuridica alle Sezioni Unite. 
CONSIDERATO IN DIRITTO 
Il ricorso è fondato. 
1.Sulla questione sollevata dal ricorso - che inerisce alla possibilità, da parte del 
difensore di fiducia, di delegare oralmente un proprio sostituto a svolgere una 
attività difensiva davanti ad un giudice - è insorto, di recente, un contrasto 
giurisprudenziale, tra quanto sostenuto da Sez.5, n. 26606 dell'11/06/2018, 
Vitanza, Rv. 273304, secondo cui la delega orale non sarebbe consentita, e 
quanto ha ritenuto la Sezione Prima di questa Corte, con la sentenza n. 48862 
del 2/10/2018, non ancora massimata. 
2. 
Il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuta tale ultima 
decisione, non considerando necessaria, tenuto conto che il contrasto non può 
dirsi radicalizzato, la rimessione della questione alle Sezioni Unite. 
3. 
L'art.14, comma 2, della legge del 31 dicembre del 2012 n. 247 - che è 
intitolata "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" - prevede 
che "gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico verbale o 
da un praticante abilitato, con delega scritta". 
E' corretto quanto sostenuto dalla Sezione Prima, con l'ultima sentenza citata, 
secondo cui questa norma - che risponde ad esigenze di semplificazione insite 
nella riforma dell'ordinamento forense e di "armonizzazione in ambito europeo" 
(si fa riferimento all'ordinamento francese ed a quello inglese, che ammettono 
che la sostituzione in udienza da parte del difensore di fiducia non debba avere 
forma scritta) - nasce dall'esigenza "di sopperire all'impossibilità di presenziare 
all'udienza (o all'atto da compiere) da parte del difensore titolare". 
Ed è corretto, altresì, sulla base di questi presupposti, che si debba ritenere 
tacitamente abrogato, ex art. 15 disp. prel.cod.civ. l'art. 9 r.d.l. n. 1578 del 
1933,che prevedeva la necessità che la delega avesse forma scritta. 
Proprio l'esistenza di tale norma aveva indotto la Sezione Quinta di questa Corte, 
con la prima decisione sopra indicata, a ritenere, in mancanza di una 
abrogazione espressa, che la norma introdotta con la legge del 2012 avesse 
effetto solo in ambito stragiudiziale. 
Che le due norme possano coesistere, senza che si debba ritenere che la più 
recente sia incompatibile con la più risalente, non è soluzione condivisibile, in 
ragione del fatto, segnalato dalla decisione della Sezione Prima, che le intenzioni 
del legislatore della riforma dell'ordinamento forense, quali si ricavano dai lavori 
preparatori siccome indicati nella sentenza della prima sezione (fg. 6), erano nel 
senso che la norma contenuta nell'art. 14 della legge del 2012 fosse da riferire 
anche all'ambito giudiziale. 
4. Si può qui aggiungere, ulteriormente rispetto alle già esaustive 
argomentazioni della sentenza n. 48862 del 2018, che l'intenzione del legislatore 
di innovare la disciplina dell'ordinamento forense si ricava, del resto, dallo stesso 
titolo della legge, che ne mette in risalto il carattere "nuovo". 
Inoltre, lo stesso Consiglio Nazionale Forense, nel parere reso dalla Commissione 
Consultiva il 23 ottobre del 2013 (Quesito del COA di Ferrara), ha interpretato la 
norma dell'art. 14 della L. 247/2012 nel senso sostenuto dalla Prima Sezione di 
questa Corte e qui ribadito. 
Ancora, l'interpretazione secondo la quale la delega orale sarebbe consentita solo 
in ambito stragiudiziale, ridurrebbe macroscopicamente la portata innovativa 
della riforma, rendendola sostanzialmente sterile, in considerazione del fatto che 
l'ambito stragiudiziale è già permeato da una congenita informalità, dovuta 
all'assenza del giudice, sicché non si comprenderebbe la necessità della 
introduzione della possibilità della delega orale in solo ambito stragiudiziale 
inserita nella più generale riforma dell'ordinamento forense. 
Deve ricordarsi, sotto altro profilo e come già è stato avvertito dalla precedente 
decisione della Prima Sezione, che restano fermi, a carico dell'avvocato, le 
responsabilità deontologiche, penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci, 
responsabilità ampiamente idonee a scongiurare i casi in cui ciò possa avvenire. 
Più in generale, la soluzione qui sostenuta appare in linea con gli scopi della 
riforma, tra i quali si annovera, all'art. 1, comma 2, lett. c) della legge 2012 n. 
247, quello di tutelare, in ragione della "specificità della funzione difensiva e in 
considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela 
essa è preposta", "l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo 
l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità e efficacia 
della prestazione professionale". 
Infine, in ambito penale e sul piano della salvaguardia e della tutela degli 
interessi dell'imputato e, ove occorra, delle altre parti private, pare di poter dire 
che, davanti ad una attività giudiziale da compiersi comunque in assenza del 
difensore di fiducia, risulta più idonea ad assicurare una migliore difesa tecnica la 
possibilità di ammettere un delegato del difensore titolare, anziché procedere 
alla nomina di un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., o, 
come nel caso in esame, procedere in assenza del sostituto del difensore della 
persona offesa. 
Il difensore delegato, infatti, si può presumere, o comunque non escludersi, che 
sia stato investito dal delegante della conoscenza della causa, che il difensore di 
ufficio, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. certamente non ha nella 
ipotesi, invero frequente, in cui non eserciti la facoltà di chiedere un termine a 
difesa. 
Per tutte le ragioni esposte, nel caso in esame, la mancata ammissione da parte 
del Giudice per le indagini preliminari alla partecipazione all'udienza camerale del 
sostituto del difensore di fiducia della persona offesa, munito di delega orale, ha 
causato una violazione del contraddittorio ex art. 127, comma 5, cod. proc. pen., 
che determina l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in 
linea con le conclusioni cui è pervenuto anche il Procuratore Generale. 
P.Q.M. 
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al 
Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. 
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 15.11.2018. 
Il PreSidente  Prestipino 
Il Consigliere estensore 
Giuseppe Sgadari
Avv. Antonino Sugamele

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