Sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-09-2018) 01-10-2018, n. 43341
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -
Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
E.X., n. (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 1015/18 Tribunale Riesame di Roma del 18/05/2018;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, Dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. MOLINO P., che ha concluso per il rigetto;
sentito il difensore della ricorrente, avv. Francesco Petrelli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato quella del GIP del Tribunale di Roma che il 30/03/2018 ha respinto l'istanza di E.X. - indagata per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4 e art. 74 - volta a conseguire la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, ritenendo infondata l'invocazione da parte dell'istante dell'applicazione dell'art. 275 c.p.p., comma 4 di essere madre di prole inferiore a sei anni d'età e in stato di attuale gravidanza.
Il Tribunale ha in primo luogo ritenuto che gli elementi prospettati nell'atto di appello non sono idonei a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari, in secondo luogo che lo stato di gravidanza non risulta documentato e che comunque il GIP aveva condivisibilmente ravvisato l'esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza "attesa la continuita" e la scaltrezza dimostrata dalla donna nel suo contributo prestato al sodalizio di cui il compagno riveste il ruolo di organizzatorè.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata appellante che deduce i motivi di censura, sintetizzati come segue secondo il disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Nullità dell'ordinanza in relazione all'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza con riferimento specifico alla condizione soggettiva di maternità ed alla ritenuta concretezza ed attualità di dette esigenze nonchè alla ritenuta mancata indicazione di elementi di segno contrario circa la tutela delle dedotte esigenze cautelari con la misura gradata degli arresti domiciliari.
Nullità dell'ordinanza in relazione all'applicabilità dell'art. 603 c.p.p. all'impugnazione di cui all'art. 310 c.p.p., censura in realtà che ripropone sotto diverso aspetto il tema della ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza a giustificazione della misura coercitiva in carcere nonostante la duplice condizione soggettiva dell'appellante di madre di bimbo inferiore ad un anno di età e in stato di attuale gravidanza.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Va premesso che già in sede di istanza di riesame dell'ordinanza cautelare genetica emessa dal GIP del Tribunale di Roma il 22/02/2018, la ricorrente aveva posto il tema dell'adeguatezza della misura cautelare di massimo rigore in relazione al suo stato soggettivo di madre di prole inferiore ad un anno di età (art. 275 c.p.p., comma 4).
Con ordinanza del 21/03/2018 il Tribunale aveva però ritenuto infondata la doglianza ravvisando la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza "attesa la continuità e la scaltrezza dimostrata dalla donna nel suo contributo prestato al sodalizio di cui il compagno" ( P.M.) "riveste il ruolo di organizzatore".
Avverso quella ordinanza l'indagata ha proposto ricorso per cassazione - separatamente trattato all'odierna camera di consiglio ma che ha giustificato l'anticipazione a data odierna del presente ricorso la cui trattazione era stata originariamente fissata il 9 ottobre p.v. - ma nel frattempo la sua condizione soggettiva è mutata essendo stato accertato, in costanza di detenzione, che ella versa in stato di gravidanza, da cui la presentazione di autonoma istanza di modifica della misura cautelare al GIP procedente, il rigetto del Tribunale ex art. 310 c.p.p. e la proposizione di ulteriore impugnazione di legittimità.
2. Ciò premesso ai fini di una complessiva ricostruzione della posizione processuale della ricorrente, va rilevato che anche in sede di appello ex art. 310 c.p.p. il Tribunale di Roma ha ribadito la statuizione già assunta con l'ordinanza di reiezione dell'istanza di riesame, riaffermando la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza per le ragioni sopra esposte nonchè "per la spregiudicatezza nel continuare nell'illecito commercio di stupefacenti anche mentre il compagno si trovava agli arresti domiciliari e da ultimo, siccome emerso dalle recentissime conversazioni telefoniche addirittura l'intenzione di pianificare di concerto con il P. un trasferimento fraudolento di denaro (art. 12 quinquies c.p.) mediante l'acquisto e l'intestazione della titolarità a sè di un autosalone in (OMISSIS)".
In altri termini, l'acclarato intento di progredire nell'azione criminosa oltre a quello di reimpiegare i proventi dei traffici illeciti di stupefacenti stanno alla base del diniego dell'applicazione dell'art. 275 c.p.p., comma 4 e della riaffermazione della sussistenza di elementi indiziari a sostegno della presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia in carcere ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
4. Reputa, tuttavia, il Collegio che il Tribunale non abbia fatto buon governo dei criteri di individuazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che, come chiaramente si evince dalla lettera della legge, costituiscono eccezione alla deroga di carattere generale che l'art. 275 c.p.p., comma 4 stabilisce rispetto al comma 3 dello stesso articolo in tema di adeguatezza della misura coercitiva per particolari categorie di persone (donne incinte o con prole inferiore ai sei anni d'età e padri che debbano fornire assistenza alla prole in caso di decesso o assoluta impossibilità delle madri).
La giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema, infatti pone costantemente in evidenza che per essere di eccezionale rilevanza dette esigenze, oltre che risultare da concreti, specifici ed attuali elementi indiziari (ma la fattispecie in esame assolve a tali criteri), debbono essere indicative "dell'esistenza di un eccezionale, oggettivo pericolo che deriverebbe alla comunità sociale dallo stato di libertà del soggetto". (Sez. 6, sent. n. 12754 del 23/02/2017, Gattuso, Rv. 269386; Sez. 1, sent. sez. n. 11965 del 13/02/2003, Cerrito R, Rv. 224668) ovvero essere connotate da uno "spiccatissimo ed allarmante rilievo dei pericoli ai quali fa riferimento l'art. 274 c.p.p." (Sez. 1, sent. n. 226 del 18/01/1995, Vetrano, Rv. 200576).
Ulteriore situazione atta ad integrarne la sussistenza è la quantità di precedenti penali e giudiziari per delitti specifici, alcuni dei quali commessi anche in costanza di arresti domiciliari, gravanti sull'indagato, come nel caso affrontato da Sez. 6, sent. n. 7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167 relativo a soggetto ultra settantenne accusato di delitti relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti (in senso conforme v. Sez. 2, sent. n. 32472 del 08/06/2010, Bozidarevic, Rv. 248352 in fattispecie di nomade incinta, madre di figli minori di età superiore ad anni tre, indagata per ricettazione di centinaia di monili ed oggetti preziosi detenuti presso la propria abitazione, sintomo di reiterata consumazione di reati contro il patrimonio nonchè Sez. 5, sent. n. 2240 del 05/12/2005, dep. 2006, P.M. in proc. Bacalanovic, Rv. 233026 in fattispecie di custodia in carcere applicata nei confronti di madre con prole di età inferiore a tre anni, gravata da numerosi precedenti penali e giudiziari per furto, anche in abitazione, indicativi dell'esclusiva e sistematica abitualità alla commissione di delitti contro il patrimonio).
Tutto ciò premesso, affermare con il Tribunale che una donna immune da precedenti specifici e da pendenze giudiziarie (come la stessa si accredita in uno dei ricorsi e in assenza di indicazioni di segno contrario in entrambe le ordinanze impugnate), in stato di gravidanza e con prole inferiore ad un anno d'età possa, in stato di libertà o comunque in ipotesi di applicazione di misura coercitiva meno afflittiva di quella in atto, rappresentare un oggettivo pericolo per la comunità sociale di riferimento in un contesto, quale disvelato dalle indagini, di traffici di stupefacenti al dettaglio in due centri della provincia romana di medie ((OMISSIS)) e ridotte ((OMISSIS)) dimensioni quanto a numero di abitanti, ad intervenuta disarticolazione della organizzazione ad essi dedita mediante arresto di gran parte dei suoi partecipi, comporta da un lato un'applicazione distorta del concetto di eccezionalità tale da farlo di fatto coincidere con quello diverso di gravità, magari rafforzata, e dall'altro la riduzione dell'ambito di operatività della deroga di carattere generale di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4 a situazioni esclusivamente residuali, in contrasto con l'intento del legislatore di tutelare la salute della donna incinta e lo sviluppo psicofisico dei minori anche in situazioni di accertata devianza penale dei soggetti interessati, in applicazione dei corrispondenti principi costituzionali di cui agli artt. 32 e 30 Cost..
5. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento dell'ordinanza con rinvio degli atti al Tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma, Sezione Riesame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018
15-10-2018 22:19
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