Soldato viene prosciolto dalla ferma prefissata di un anno.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 11-07-2018) 17-07-2018, n. 7960
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3551 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Crisci, con domicilio eletto presso lo studio Florangela Marano in Roma, via Montello 20;
contro
Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento n. reg. 20170047895 del Ministero della Difesa, Direzione Generale personale Militare relativo, con il quale il soldato -OMISSIS- è stato prosciolto dalla ferma prefissata di un anno e di ogni altro provvedimento propedeutico, preordinato, connesso e consequenziale not. 27.01.2017 " proscioglimento per perdita idoneità psicofisica".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Collegio,
considerato che ha ordinato una verificazione onde accertare il contestato esito della visita medica svolta dalla commissione di concorso che ha escluso il ricorrente dalla procedura concorsuale.
che l'organo della verificazione ha appurato che il ricorrente non possiede i requisiti fisici previsti dal bando;
che non sussistono validi motivi per discostarsi dall'esito della verificazione, respinge il ricorso. Compensa le spese di lite ad eccezione del compenso di Euro 500, chiesto dall'organo di verificazione che deve essere imputato alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite ad eccezione del compenso di Euro 500, chiesto dall'organo di verificazione che deve essere imputato alla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.Lgs. n. 196 del 2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Rosa Perna, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
20-10-2018 20:11
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